Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1792/2026 - Milano, Sezione 2

per l’annullamento del provvedimento 17.7.2025 prot. “17/07/2025. 0385185.U” della “DIREZIONE SPECIALISTICA ATTUAZIONE DIRETTA P.G.T. E S.U.E.”, “Area Interventi Diretti Municipi 5-9”, “Municipio 5” avente a “OGGETTO: intervento edilizio nell’immobile di -OMISSIS-realizzato dalla Società -OMISSIS-. Ordine di introito delle somme aggiuntive verificate” e dei provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, inclusi le “asseverazioni degli Uffici (Direzione Mobilità, Ambiente ed Energia in data 14.9.2021 con P.G. -OMISSIS-” e “Area Pianificazione e Programmazione Mobilità – Unità Centrale Controllo Traffico in data 30.9.2020 con P.G. -OMISSIS-”, la “Verifica FINALE riduzione oneri di urbanizzazione” del “10/07/2025” emessa dalla “Direzione specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE”, “Unità Servizi Generali”, “Unità Oneri di Urbanizzazione” e il “Riscontro all’istanza protocollata in data 10.09.2025 di “riesame e sospensione effetti – Vs. provv. Prot. 17.07.2025 n. -OMISSIS-” della “DIREZIONE SPECIALISTICA ATTUAZIONE DIRETTA P.G.T. E S.U.E.”, “Area Interventi Diretti Municipi 5-9”, “Municipio 5”, oltre che per l’accertamento e la declaratoria di antigiuridicità del “Riscontro” comunale per cui “non si provvede sulla sopra citata istanza 10.09.2025 in attesa della decisione […] del ricorso RG 1342/2022”, nonché per l’accertamento e la declaratoria ai sensi dell’art. 117 cpa del dovere comunale di provvedere espressamente sull’istanza stessa con le statuizioni conseguenti;

Giustizia amministrativa202503988

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine comunale di introito di somme aggiuntive a titolo di contributo di costruzione, connessi atti istruttori e riscontro comunale all’istanza di riesame e sospensione

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, con ricorso per motivi aggiunti successivamente iscritto autonomamente, il provvedimento del Comune di Milano del 17 luglio 2025 relativo all’introito di somme aggiuntive dovute a titolo di contributo di costruzione, insieme agli atti presupposti e connessi. Ha inoltre chiesto la sospensione cautelare degli atti e l’accertamento, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., dell’obbligo del Comune di provvedere espressamente su un’istanza di riesame e sospensione. Nel corso del giudizio è stata dichiarata l’apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente, disposta dal Tribunale di Bergamo, con conseguente interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. L’ordinanza cautelare aveva respinto la sospensione e aveva fissato la successiva camera di consiglio per verificare l’eventuale riassunzione e decidere sull’istanza ex art. 117 c.p.a. Nessuna parte ha tuttavia riassunto il giudizio nel termine previsto dalla legge.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio. L’evento interruttivo era costituito dall’apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente; la conoscenza legale dell’evento è stata individuata nel 14 novembre 2025, data del deposito in giudizio della dichiarazione dei difensori relativa all’intervenuta liquidazione giudiziale, già indicata come dies a quo nella precedente ordinanza del Tribunale. Ai sensi dell’art. 80, comma 3, c.p.a., il processo avrebbe dovuto essere riassunto, a cura della parte più diligente, entro il termine perentorio di novanta giorni, scaduto il 12 febbraio 2026. Poiché né la curatela della società né il Comune hanno compiuto atti di riassunzione, il Collegio ha applicato l’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a., rilevando che l’estinzione deve essere dichiarata anche d’ufficio. Le spese di lite sono state compensate. La precedente domanda cautelare era già stata respinta con ordinanza n. 1280/2025.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Disciplina l’interruzione del processo; nel caso concreto l’interruzione è stata fatta decorrere dal deposito della dichiarazione dei difensori relativa all’apertura della liquidazione giudiziale.

  • art. 80, comma 3, c.p.a.

    il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione

    La mancata riassunzione entro novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo determina l’estinzione del processo.

  • art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.

    Prevede l’estinzione del giudizio quale conseguenza della mancata prosecuzione o riassunzione nel termine perentorio previsto dalla legge.

  • art. 117 c.p.a.

    La domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere non è stata esaminata nel merito poiché il giudizio è stato dichiarato estinto per mancata riassunzione.

Massime di principio

  • Quando un processo amministrativo è interrotto per un evento riguardante una parte, il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell’evento, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione.
  • La riassunzione del processo interrotto deve avvenire entro il termine perentorio di novanta giorni previsto dall’art. 80, comma 3, c.p.a., a cura della parte più diligente e mediante atto notificato alle altre parti.
  • La mancata riassunzione entro il termine perentorio comporta l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.; tale estinzione può essere dichiarata d’ufficio dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.