Cassazione Penale, Sentenza n. 21657/2026 del 11/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Salvatore era stato condannato dal Tribunale di Vasto per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza licenza, un coltello richiudibile con lama di 10 cm; il Tribunale ha qualificato la condotta ai sensi dell'art. 4, legge 18 aprile 1975 n. 110 (terzo comma), ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e ha applicato la recidiva computandola con equivalenza, infliggendo una pena pecuniaria di 2.000 euro e disponendo la confisca e distruzione del coltello. In appello/ricorso in Cassazione la difesa ha chiesto l'assoluzione (art. 530 comma 2 c.p.p.) per insussistenza o non configurabilità del reato, ovvero in via subordinata l'applicazione dell'istituto della lieve entità ex art. 131-bis c.p., o comunque la mitigazione della pena, e il conteggio delle attenuanti prevalenti sull'aggravante della recidiva. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile laddove mirava a una mera riconsiderazione dei fatti (vietata in sede di legittimità), ma ha ritenuto fondati i profili relativi al mancato esame, nella motivazione impugnata, della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. e alla errata applicazione della recidiva alle fattispecie contravvenzionali. Per tali punti la sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Vasto in diversa composizione; il resto del ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
legge 18 aprile 1975 n. 110, art. 4 (terzo comma)
Il Tribunale ha ricondotto la condotta (porto del coltello richiudibile con lama di 10 cm fuori dall'abitazione senza licenza) nell'ambito del terzo comma dell'art. 4 della legge sulle armi, qualificando così il fatto.
art. 699 cod. pen.
Risultava essere la qualificazione originaria dell'imputazione, poi riqualificata dal giudice del merito sotto la legge sulle armi.
art. 530 comma 2 c.p.p.
Strumento invoked dalla difesa per chiedere l'assoluzione con formula piena (perché il fatto non sussiste o non costituisce reato); la Corte ha valutato tale doglianza ma ha ritenuto la riconsiderazione dei fatti inammissibile in Cassazione.
art. 131-bis c.p.
La difesa aveva chiesto l'applicazione della causa di non punibilità per lieve entità; la Corte ha rilevato che nel provvedimento impugnato tale richiesta non è stata motivatamente esaminata, sicché ha annullato la sentenza limitatamente a questo punto e rinviato.
art. 606 c.p.p.
Richiamato implicitamente come limite del sindacato in Cassazione: non è consentito un riesame libero e sostitutivo della valutazione di merito sui fatti; i motivi che si riducono a una diversa interpretazione dei fatti sono inammissibili.
principio giurisprudenziale sulla recidiva nelle contravvenzioni
La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui l'aggravante della recidiva non è applicabile alle ipotesi contravvenzionali; il Tribunale l'aveva invece applicata, errore corretto con annullamento parziale.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito proporre una mera rivalutazione dei fatti: i motivi che si limitano a chiedere una lettura alternativa delle prove sono, in genere, inammissibili.
- Se la difesa chiede l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto), è essenziale che la richiesta risulti chiaramente nelle conclusioni e sia affrontata espressamente nella motivazione della sentenza; l'omissione motivazionale può determinare l'annullamento e il rinvio.
- L'aggravante della recidiva non trova applicazione nelle fattispecie contravvenzionali: l'erronea applicazione costituisce vizio rilevante e può portare alla riforma della decisione.
- Quando il provvedimento impugnato è una pena pecuniaria, la natura dell'impugnazione cambia (ricorso in Cassazione se proposto), ma i limiti del sindacato di legittimità restano: concentrarsi su profili di diritto e di motivazione anziché su nuova valutazione probatoria aumenta le possibilità di accoglimento.
- In fase di determinazione della sanzione, il giudice deve indicare in modo espresso il modo in cui valuta attenuanti e aggravanti (criterio di prevalenza o equivalenza); errori di calcolo o mancata motivazione sul trattamento sanzionatorio sono efficacemente impugnabili.
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