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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18854/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni di una società debitrice. Il fideiussore ha chiesto in giudizio l’accertamento della nullità, in via principale o parziale, della garanzia per contrarietà alla disciplina antitrust, sostenendo che alcune clausole riproducessero uno schema uniforme ritenuto illecito dall’autorità antitrust nel settore bancario. Ha inoltre domandato il risarcimento dei danni asseritamente patiti per effetto dell’esecuzione della fideiussione e, in particolare, della riscossione coattiva del credito tramite decreto ingiuntivo non opposto emesso su iniziativa della cessionaria del credito. La Corte d’appello aveva respinto la domanda ritenendo che l’inoppugnabilità del decreto ingiuntivo avesse formato giudicato anche sul presupposto della validità ed efficacia del titolo contrattuale, con conseguente preclusione a rimettere in discussione l’illiceità della fideiussione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) nullità della sentenza per violazione della disciplina antitrust e dell’art. 2909 c.c., per avere la Corte territoriale fondato il rigetto sul preteso giudicato riflesso derivante dal decreto ingiuntivo; 2) omessa pronuncia sull’imputabilità dell’illecito antitrust alla banca; 3) violazione delle norme antitrust e dell’art. 2909 c.c. per il rigetto della domanda di nullità della fideiussione o delle clausole contestate; 4) violazione delle norme interne ed eurounitarie sulla tutela risarcitoria in materia antitrust, sostenendo che il danno dovesse derivare dall’illecito concorrenziale e non dalla nullità del singolo contratto; 5) omessa pronuncia sulla domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto copre non solo il credito azionato, ma anche il titolo posto a base del credito e l’assenza di fatti impeditivi anteriori che avrebbero potuto essere dedotti con l’opposizione; tale giudicato, pur intervenuto in un giudizio cui la banca odierna non era parte diretta, è stato considerato opponibile alla banca per efficacia riflessa, trattandosi del medesimo rapporto giuridico. La Corte ha poi dichiarato inammissibili il secondo, terzo, quarto e quinto motivo: il secondo e il terzo perché non colgono la ratio della decisione di merito, fondata sulla preclusione derivante dal giudicato; il quarto perché non si confronta con la preclusione giudiziale ed è comunque inconferente il richiamo alla disciplina successiva del danno antitrust rispetto a un contratto concluso nel 2005; il quinto perché la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. era inammissibile, non essendo stata accolta la domanda principale, con conseguente insussistenza del vizio di omessa pronuncia. È stata inoltre negata la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo non pertinente la disciplina eurounitaria invocata e comunque non leso il principio di effettività, poiché il fideiussore avrebbe potuto opporsi al decreto ingiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 101 TFUE

    richiamato quale parametro dell’illiceità antitrust delle clausole fideiussorie, ma la Corte ha escluso che la domanda risarcitoria potesse essere esaminata per l’intervenuta preclusione da giudicato

  • art. 2 l. n. 287/1990

    comma 2, lett. a); comma 3

    le intese restrittive della concorrenza sono illecite e, se riprodotte in contratti a valle, possono determinare nullità parziale del contratto e danno risarcibile; tuttavia, nel caso concreto, il giudicato sul decreto ingiuntivo ha impedito di rimettere in discussione la questione

  • art. 33 l. n. 287/1990

    richiamato come norma di tutela giudiziale in materia antitrust

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso il vizio perché la domanda risultava inammissibile o comunque assorbita dalla preclusione da giudicato

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi come norma sulla disponibilità e valutazione della prova, senza rilievo decisivo autonomo nella decisione

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nei motivi, ma non decisivo rispetto alla ratio della sentenza

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato sostanziale copre l’accertamento del credito, del titolo e dei fatti impeditivi anteriori non dedotti; può avere efficacia riflessa verso soggetti estranei ma legati dal medesimo rapporto

  • art. 1419 c.c.

    richiamato per spiegare la nullità parziale dei contratti a valle di intese illecite, salvo diversa volontà delle parti

  • art. 2043 c.c.

    fonte della tutela risarcitoria del danno ingiusto derivante dall’intesa anticoncorrenziale o dalla sua attuazione a valle

  • art. 1226 c.c.

    richiamato tra le norme sulla liquidazione del danno, ma non centrale nella motivazione

  • art. 2033 c.c.

    richiamato nei motivi senza autonoma incidenza nella soluzione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nei motivi in tema di onere della prova, ma non decisivo nella ratio decidendi

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nei motivi in tema di presunzioni, senza rilievo decisivo autonomo

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la condanna per responsabilità aggravata presuppone la soccombenza e l’accoglimento della domanda principale; se la domanda è inammissibile, il giudice non deve pronunciarsi nel merito

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato indirettamente quale base del principio di soccombenza per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

  • art. 267 TFUE

    invocato per il rinvio pregiudiziale, ma la Corte lo ha ritenuto non necessario perché la questione era assorbita dalla disciplina interna e dalla non applicabilità della direttiva invocata

  • art. 19 TUE

    richiamato per il principio di tutela giurisdizionale effettiva; la Corte ha escluso una compressione del diritto di difesa poiché il debitore poteva opporsi al decreto ingiuntivo

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato per sottolineare che il contraddittorio è garantito anche nel procedimento monitorio tramite opposizione al decreto

  • art. 13, comma 1

    richiamato nel dispositivo finale relativo al contributo unificato, ma il testo fornito è troncato e non ne consente ulteriore specificazione

  • L. n. 287/1990

    quadro normativo nazionale di tutela della concorrenza e repressione delle intese restrittive

Massime di principio

  • Il decreto ingiuntivo non opposto produce giudicato sostanziale non solo sul credito azionato, ma anche sul titolo e sui presupposti logico-giuridici necessari alla sua emissione, precludendo la successiva contestazione di fatti impeditivi anteriori che avrebbero dovuto essere dedotti con l’opposizione.
  • L’efficacia riflessa del giudicato può essere opposta a un soggetto estraneo al precedente processo quando questi sia titolare del medesimo rapporto giuridico e non di un rapporto autonomo, non subisca un pregiudizio giuridico dalla decisione e la situazione accertata non sia suscettibile di diverso apprezzamento nei confronti di diversi titolari del medesimo rapporto.
  • In materia antitrust, la nullità dell’intesa restrittiva 'a monte' e il risarcimento del danno da sua attuazione 'a valle' sono rimedi distinti e cumulabili in astratto; tuttavia, tale tutela non può essere esercitata in modo incompatibile con un giudicato già formatosi sulla validità ed efficacia del contratto a valle.
  • La domanda di risarcimento del danno che presupponga la nullità o l’illiceità di un contratto non può essere accolta quando il giudicato formatosi in un giudizio monitorio abbia coperto proprio la validità del titolo contrattuale e l’assenza dei fatti impeditivi che si assumono rilevanti.
  • La denuncia di omessa pronuncia non è configurabile quando la domanda asseritamente pretermessa sia inammissibile o priva di autonoma rilevanza rispetto alla ratio decidendi che ha già definito in senso negativo la pretesa principale.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione europea evocata non è decisiva per la decisione, perché la controversia è già definita da una preclusione processuale interna o perché la disciplina eurounitaria invocata non è temporalmente applicabile alla fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniGiudicato
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileCommercialeBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullitàNesso di causalitàRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

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