Sentenza del 03/03/2020 n. 812 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso originario contestava la legittimità dell'avviso di accertamento (anno 2008) per violazione degli artt. 10 e 12, comma 7, della L. 212/2000 (mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni prima dell'emissione dell'avviso dopo il contraddittorio). Il contribuente deduceva inoltre vizi di motivazione, l'assenza di allegazione dell'autorizzazione alle indagini finanziarie, la mancata specificazione delle categorie reddituali contestate, omissioni nel riconoscimento delle ritenute e dei costi dedotti, l'impossibilità di giustificare tutti i versamenti contestati e vizi relativi alla natura ibrida dell'atto.
La decisione
Dopo il rigetto del primo giudizio favorevole al contribuente e la conferma in appello, la Corte di Cassazione, con ordinanza, aveva cassato e rinviato la controversia alla CTR per un nuovo esame. In sede di rinvio la CTR ha ritenuto l'appello dell'Ufficio fondato: ha escluso che le eccezioni formali sul termine dilatorio fossero decisive, ha valutato che il contraddittorio si era svolto (con produzione documentale e proposta di adesione poi rifiutata dal contribuente) e che la contabilità presentava gravi inattendibilità e lacune. Pertanto la CTR ha integralmente confermato l'accertamento, condannando il contribuente al pagamento delle spese di giudizio (euro 2.500,00).
Norme richiamate
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 10
richiamata a corredo delle garanzie processuali del contribuente; la sentenza rileva che le eccezioni formali basate sulla mancata allegazione di documenti o sull'istruttoria devono dimostrare un danno concreto per invalidare l'accertamento
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 12 comma 7
il termine dilatorio di 60 giorni è rilevante se la sua inosservanza ha concretamente pregiudicato la possibilità di difesa del contribuente; nel caso concreto la CTR ha ritenuto che il contraddittorio si era svolto e che il contribuente non ha dimostrato un effettivo pregiudizio difensivo
D.P.R. n. 600/1973, art. 32
riferita alla presunzione legale e ai poteri dell'Amministrazione di accertamento induttivo: la CTR ha ritenuto che la documentazione e le incongruenze giustificavano il ricorso alle presunzioni e hanno posto l'onere della prova sul contribuente
Circolare Agenzia Entrate n. 32/E del 19.10.2006, par. 4.2.1
citata dal contribuente per criticare l'avvio delle indagini finanziarie; la CTR ha ritenuto irrilevante la censura salvo prova che la mancata osservanza delle indicazioni abbia arrecato un danno concreto
Giurisprudenza: ordinanza Cassazione n. 8616/2018 e richiamo a Cass. ord. n. 20849/2016
la Corte di Cassazione aveva fissato principi sul tema del termine dilatorio e sull'eventuale incidenza sul contraddittorio in materia di tributi armonizzati (IVA); il giudice di rinvio doveva verificare se l'inosservanza del termine avesse pregiudicato la possibilità di difesa, operazione che la CTR ha svolto e ha ritenuto insoddisfacente la prova del pregiudizio da parte del contribuente
Massime di principio
- La violazione formale del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12 L. 212/2000 non comporta automaticamente l'annullamento dell'avviso di accertamento: è necessario provare il pregiudizio concreto alla possibilità di difesa; se il contribuente ha effettivamente partecipato al contraddittorio e ha avuto conoscenza degli elementi contestati, l'obiezione può essere dichiarata pretestuosa.
- Se l'accertamento è fondato su indagini finanziarie e su un contraddittorio con produzione documentale, il giudice valuta la correttezza sostanziale dell'atto: incongruenze, incassi non fatturati o fatture incongruenti legittimano l'accertamento induttivo e spostano l'onere probatorio sul contribuente.
- L'assenza dell'allegazione dell'autorizzazione alle indagini finanziarie non invalida automaticamente l'accertamento; essa rileva solo se si dimostra che la mancanza ha determinato l'acquisizione illegittima di documenti o altro danno rilevante per la posizione del contribuente.
- Per i tributi armonizzati (es. IVA) il regime del contraddittorio preventivo può avere profili differenti: il giudice deve comunque verificare, caso per caso, se l'inosservanza del termine procedurale avrebbe consentito al contribuente di sollevare argomentazioni non meramente pretestuose.
- Le eccezioni formali sollevate tardivamente o senza prova concreta sono spesso ritenute pretestuose se il contribuente ha comunque avuto piena cognizione degli elementi contestati e ha partecipato attivamente al contraddittorio.
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