Cassazione Penale, Ordinanza n. 30559/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 393 c.p. Dalla motivazione emerge che la condotta contestata consisteva in gravi e reiterate minacce rivolte alla persona offesa e ai suoi familiari, nonché in un pugno sferrato per impedirle l'accesso all'aula di giustizia; si richiamava inoltre il ricorso a persone di dichiarata fama criminale. In cassazione il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché fondato su censure generiche e apodittiche, volte a contestare in modo solo assertivo valutazioni già esaminate e disattese dai giudici di merito in una situazione di doppia conforme. È stata ritenuta generica anche la doglianza sul trattamento sanzionatorio, poiché la sentenza impugnata aveva già valorizzato la personalità dell'imputato e aveva sostituito la pena detentiva con quella pecuniaria, consentendone il pagamento rateale in 20 rate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità dei motivi. Ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata la decisione di merito, fondata su una doppia conforme e su prove già valutate, e ha reputato infondate o comunque non specifiche le doglianze sulle minacce, sull'uso della forza per impedire l'accesso all'aula di giustizia, sul coinvolgimento di soggetti criminali e sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, richiamando l'art. 616 c.p.p., sono state poste le spese processuali e le ulteriori statuizioni conseguenti all'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 393 c.p.
Norma incriminatrice del delitto per il quale la condanna di merito è stata confermata; la Corte non ne discute l'astratta configurabilità, ma rileva che i motivi di ricorso non scalfiscono la ricostruzione fattuale e giuridica dei giudici di merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma, incluse le conseguenze economiche a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando si risolve in censure generiche, apodittiche o meramente reiterative di questioni già esaminate e motivatamente disattese nei gradi di merito.
- In presenza di una doppia conforme, la Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso se le doglianze non confrontano in modo puntuale la motivazione delle sentenze di merito e le prove valorizzate dai giudici di appello.
- La contestazione del trattamento sanzionatorio deve essere specifica e confrontarsi con gli argomenti della sentenza impugnata; se la motivazione sulla pena è congrua e già tiene conto degli elementi rilevanti, la censura generica è inidonea a determinare l'annullamento.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, operano le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le statuizioni economiche a carico del ricorrente.
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