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Sentenza

Sentenza n. 21/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 102/2024 in data 8 febbraio 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500441

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 102/2024, recante condanna all'attribuzione di € 2.500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 102/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero l'11 febbraio 2025. La pronuncia del giudice ordinario aveva condannato il Ministero ad attribuire alla docente € 2.500,00 mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 724/1994. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione nonostante la notificazione e il passaggio in giudicato della sentenza, documentato da certificazione della cancelleria del Tribunale. Il Ministero non si è costituito. Il TAR ha inoltre rilevato il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha ritenuto inizialmente sussistenti i presupposti per l'esperimento del giudizio di ottemperanza, poiché risultavano documentati il giudicato del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero, l'omesso adempimento e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. Tuttavia, nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva versato quanto dovuto. Essendo venuta meno la pretesa sostanziale all'esecuzione, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché il pagamento è intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 1.200,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il rimedio è stato ritenuto esperibile per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano il rimedio generale di ottemperanza per l'attuazione delle decisioni giurisdizionali ineseguite.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede un termine di centoventi giorni a favore delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali; nel caso concreto il termine risultava decorso.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Richiamato dalla sentenza del giudice ordinario per la corresponsione di interessi o rivalutazione sulle somme dovute.

Massime di principio

  • Il giudizio amministrativo di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando siano documentati il passaggio in giudicato, la notificazione all'amministrazione e l'inadempimento dell'obbligo conformativo o patrimoniale.
  • Per le amministrazioni statali, l'azione di ottemperanza non può essere utilmente esercitata prima del decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale.
  • Il pagamento o l'adempimento sopravvenuto nel corso del giudizio di ottemperanza fa venir meno la pretesa all'esecuzione e comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'amministrazione adempie soltanto dopo l'instaurazione del giudizio, le spese possono essere poste a suo carico in base alla soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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