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Sentenza

Sentenza del 02/02/2018 n. 2560 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo tempestivo il deposito effettuato il 20 giugno 2007, poiché il ricorso era stato ricevuto dai destinatari il 21 maggio 2007. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria e ha rinviato la causa alla medesima Commissione, in diversa composizione, affinché decida nuovamente anche nel merito e sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato la cartella di pagamento relativa a contributi di bonifica e miglioramento fondiario per gli anni 2003 e 2004, per complessivi Euro 3.464,84. Il motivo di ricorso riguardava la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 22: secondo la ricorrente, il termine di trenta giorni per depositare il ricorso presso la segreteria della commissione tributaria decorre dalla ricezione dell'atto da parte del destinatario e non dalla sua spedizione tramite posta.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16

    La notificazione a mezzo del servizio postale si considera effettuata al momento della spedizione.

    La regola della perfezione della notifica al momento della spedizione tutela il notificante rispetto a eventuali disservizi postali, ma opera esclusivamente per i termini entro i quali la notificazione deve essere eseguita. Non si applica automaticamente ai termini che decorrono dal perfezionamento della notifica.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22

    Il termine di trenta giorni per il deposito del ricorso presso la segreteria della commissione tributaria.

    Quando il ricorso introduttivo è notificato tramite servizio postale, il termine per il deposito presso la segreteria decorre dalla ricezione dell'atto da parte del destinatario, cioè dalla sua conoscenza legale, e non dalla data di spedizione.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    La contribuente ha denunciato in cassazione l'erronea interpretazione delle norme processuali tributarie relative alla notificazione e al termine per la costituzione in giudizio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando il ricorso è notificato per posta, il termine per depositarlo presso la segreteria della commissione tributaria decorre dalla data in cui il destinatario riceve l'atto, non dalla data di spedizione.
  • La regola secondo cui la notifica si perfeziona per il notificante al momento della spedizione serve a evitare decadenze dovute a ritardi postali, ma non può essere estesa ai termini che iniziano a decorrere dalla conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario.
  • Per verificare la tempestività del deposito occorre quindi considerare la data documentata di ricezione della notificazione e calcolare da quella data il termine previsto dall'art. 22 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
  • Una pronuncia che dichiari tardivo il deposito calcolando il termine dalla spedizione, anziché dalla ricezione, può essere censurata per violazione di legge.
  • La cassazione con rinvio non decide necessariamente il merito della controversia: elimina la decisione processuale errata e rimette la causa al giudice competente affinché esamini nuovamente la vicenda.

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