Sentenza del 30/01/2017 n. 82 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La banca chiedeva il rimborso della parte dell'imposta di registro versata per la registrazione di un decreto ingiuntivo, sostenendo che, poiché il credito derivava da operazioni soggette a IVA, anche le fideiussioni enunciate nel decreto dovessero scontare soltanto l'imposta di registro in misura fissa, in applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro previsto dall'art. 40 del d.P.R. n. 131/1986. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che le fideiussioni fossero autonomamente soggette all'imposta proporzionale di registro, pari allo 0,5%, ai sensi degli artt. 5 e 8 della Tariffa, Parte I, del medesimo decreto.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha integralmente riformato la sentenza di primo grado, rigettando il ricorso originario della banca contro il diniego di rimborso. Ha ritenuto legittima l'applicazione dell'imposta proporzionale sulle fideiussioni enunciate nel decreto ingiuntivo, affermando che la loro natura accessoria non comporta automaticamente l'attrazione nel regime IVA dell'operazione principale. La tassazione proporzionale è stata ritenuta applicabile nei limiti del valore del credito oggetto dell'ingiunzione, e non dell'intero valore del rapporto garantito. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 40 d.P.R. n. 131/1986 – principio di alternatività tra IVA e imposta di registro
Il principio di alternatività non esclude automaticamente l'imposta proporzionale di registro sulle fideiussioni, quando queste costituiscano atti autonomamente rilevanti e siano enunciate nel decreto ingiuntivo.
Artt. 5 e 8 della Tariffa, Parte I, d.P.R. n. 131/1986
I contratti di fideiussione, se soggetti a registrazione a termine fisso e richiamati nel provvedimento giudiziario, possono essere assoggettati all'imposta proporzionale di registro, indicata nella fattispecie nella misura dello 0,5%.
Art. 22 d.P.R. n. 131/1986 – enunciazione di atti non registrati
L'enunciazione nel decreto ingiuntivo di contratti di fideiussione autonomamente soggetti a registrazione consente di sottoporre tali atti a imposta, anche se il decreto riguarda un rapporto principale soggetto a IVA.
Art. 8, lett. b), Nota II, Tariffa, Parte I, d.P.R. n. 131/1986
La disposizione è stata applicata per giustificare l'imposta proporzionale sugli atti e provvedimenti giudiziari aventi a oggetto obbligazioni e garanzie patrimoniali.
Art. 40 d.P.R. n. 131/1986 e imposta fissa sul decreto ingiuntivo
Il decreto ingiuntivo sconta l'imposta prevista per il provvedimento giudiziario; tale imposizione non impedisce una distinta tassazione proporzionale delle fideiussioni autonomamente enunciate.
Massime di principio
- La natura accessoria civilistica della fideiussione non determina necessariamente, sul piano tributario, l'applicazione del regime fiscale del contratto principale.
- Quando un decreto ingiuntivo enuncia fideiussioni autonomamente soggette a registrazione, queste possono essere tassate separatamente con imposta proporzionale, anche se il credito principale deriva da operazioni soggette a IVA.
- Il principio di alternatività IVA–registro deve essere verificato con riferimento alla specifica operazione o garanzia considerata, non soltanto al rapporto principale sottostante.
- La base imponibile dell'imposta proporzionale sulle garanzie enunciate nel decreto ingiuntivo deve essere commisurata, secondo l'orientamento richiamato, al valore del credito oggetto dell'ingiunzione e non necessariamente all'intero valore del rapporto garantito.
- Per valutare la debenza dell'imposta occorre verificare il contenuto del decreto, l'effettiva enunciazione dei contratti di garanzia, la loro autonoma assoggettabilità a registrazione e il limite del credito concretamente ingiunto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 gen 2017Sentenza del 30/01/2017 n. 268 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 30 gen 2017Sentenza del 30/01/2017 n. 270 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 30 gen 2017Sentenza del 30/01/2017 n. 273 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 30 gen 2017Sentenza del 30/01/2017 n. 280 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 30 gen 2017Sentenza del 30/01/2017 n. 63 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 30 gen 2017Sentenza del 30/01/2017 n. 65 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →