Sentenza n. 677/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento chiesto con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21 dicembre 2023: del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 20 novembre 2023, indetta dal SUAP del Comune di Modugno, nella parte in cui si invita la Kuthree s.r.l. a “restituire l''elaborato progettuale adeguandolo alle prescrizioni indicate nel richiamato parere rilasciato da Anas s.p.a.”; del presupposto parere dell'Anas in data 20 novembre 2023 prot. 9110819 nella parte in cui si prescrive “contestualmente alla realizzazione dell''impianto, la realizzazione dell''intersezione a raso della strada Lamagrossa [recte, Lamarossa], con la strada S.S. 96 secondo quanto previsto dalla Tabella 1 del paragrafo 4.1 del DM 19/04/2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”; di tutti gli atti ai predetti comunque connessi, siano essi presupposti che conseguenziali, comunque lesivi, ancorché non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale della conferenza di servizi e parere Anas recanti la prescrizione di adeguare l'intersezione tra la strada vicinale Lamarossa e la SS 96 mediante realizzazione di corsie specializzate di ingresso e uscita
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, con motivi aggiunti, il verbale della conferenza di servizi del 20 novembre 2023 e il parere Anas della stessa data, formatosi nella riedizione del procedimento relativo alla realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti. Il precedente diniego comunale e il precedente parere Anas erano stati annullati dal TAR con sentenza n. 1024/2023, perché Anas non aveva competenza sulle distanze relative all'accesso comunale e perché il parere, quanto alla sicurezza del collegamento tra Lamarossa e SS 96, era immotivato. La ricorrente ha dedotto: l'illegittima riconvocazione della conferenza di servizi e la necessità di decidere sulla base dei pareri già acquisiti, senza una nuova partecipazione di Anas; l'indisponibilità delle aree interessate dalle opere prescritte; l'erronea classificazione della SS 96 come strada extraurbana principale di tipo B, anziché di tipo C; il difetto di motivazione e l'eccesso di competenza del nuovo parere, asseritamente limitato alla corsia di decelerazione e non estensibile alle opere riguardanti la strada Lamarossa; la violazione del ruolo di primazia del Comune, che avrebbe recepito supinamente le prescrizioni di Anas. Le medesime censure erano state prospettate anche come violazione o elusione del giudicato, ma tale profilo era già stato deciso con la precedente sentenza n. 136/2024, che aveva respinto la domanda di ottemperanza e disposto la conversione del rito per la domanda di annullamento.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riconosciuto l'impugnabilità autonoma del verbale della conferenza di servizi, pur trattandosi di atto endoprocedimentale privo, in astratto, di autonoma valenza provvedimentale, perché le prescrizioni in esso recepite avevano natura concretamente vincolante e avevano determinato l'arresto del procedimento. Nel merito ha respinto tutte le censure. Dopo l'annullamento del precedente diniego, la riedizione del procedimento doveva coinvolgere gli enti legittimamente partecipanti alla conferenza originaria, compresa Anas, con rinnovazione delle attività viziate. Anas era competente a valutare la regolarità e la sicurezza del collegamento tra Lamarossa e SS 96, sicché il nuovo parere, emendato dai vizi rilevati nella precedente sentenza, era legittimo. Il recepimento comunale delle prescrizioni non costituiva acquiescenza illegittima, poiché le valutazioni tecniche di Anas non erano contrastate da rilievi tecnici significativi e fondati. La SS 96, nel tratto interessato, possiede le caratteristiche della strada extraurbana principale di tipo B ai sensi dell'art. 2 del Codice della strada: carreggiate separate da spartitraffico invalicabile, almeno due corsie per senso di marcia e banchina pavimentata. La diversa classificazione di altri tratti della medesima strada non impedisce una classificazione differenziata lungo il tracciato. Il parere Anas non era apodittico, avendo indicato le caratteristiche della strada, l'aumento prevedibile del traffico determinato dall'impianto e le opere necessarie a garantire la sicurezza, comprese le corsie di ingresso e di uscita. La circostanza che l'accesso diretto all'impianto avvenisse dalla strada Lamarossa non escludeva la competenza valutativa di Anas, poiché le manovre di accesso e deflusso coinvolgevano necessariamente la SS 96. Non sussisteva alcun vincolo conformativo che limitasse la nuova valutazione alla sola corsia di decelerazione. L'indisponibilità delle aree non rendeva illegittime le prescrizioni, potendo essere superata mediante accordi con i proprietari e non potendo prevalere sulle esigenze di sicurezza e salute pubblica. Il ricorso per motivi aggiunti è stato respinto; nulla è stato deciso ulteriormente sul ricorso principale, già definito. La ricorrente e l'interventore ad adiuvandum sono stati condannati in solido alle spese, liquidate in euro 3.000,00 per ciascun resistente.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)
“Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione”
La SS 96, nel tratto interessato, presenta le caratteristiche legali della strada extraurbana principale di tipo B; la classificazione può variare per differenti tratti dello stesso asse viario.
DM 19/04/2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tabella 1 del paragrafo 4.1
Le prescrizioni Anas richiamano le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali e impongono, in relazione alla classificazione della strada e alle esigenze di sicurezza, la realizzazione delle corsie specializzate di ingresso e uscita.
art. 2 c.p.a.
Il verbale della conferenza di servizi, pur essendo endoprocedimentale, è autonomamente impugnabile quando le determinazioni in esso contenute risultano concretamente vincolanti e determinano un arresto procedimentale lesivo.
Massime di principio
- A seguito dell'annullamento del provvedimento conclusivo di un procedimento svolto mediante conferenza di servizi, la riedizione del potere deve coinvolgere gli enti che avevano legittimamente partecipato alla conferenza originaria e deve rinnovare le attività viziate, senza che l'amministrazione sia tenuta ad adottare automaticamente il titolo richiesto.
- L'ente competente alla tutela della sicurezza della circolazione stradale può valutare l'impatto sulla strada statale anche quando l'accesso diretto all'impianto avvenga da una strada diversa, se le manovre di ingresso e deflusso coinvolgono necessariamente la strada statale.
- Un parere tecnico sulla sicurezza stradale è adeguatamente motivato quando collega logicamente le caratteristiche della strada, l'aumento prevedibile del traffico derivante dall'intervento e le opere prescritte per evitare pregiudizi alla sicurezza della circolazione.
- La classificazione di una strada può differire per singoli tratti del medesimo tracciato, in ragione delle concrete caratteristiche strutturali e funzionali del tratto esaminato.
- Un verbale di conferenza di servizi, pur essendo formalmente endoprocedimentale e non conclusivo, è autonomamente impugnabile quando le determinazioni in esso contenute hanno efficacia concretamente vincolante e determinano l'arresto del procedimento.
- L'indisponibilità delle aree necessarie alla realizzazione di opere imposte per la sicurezza della circolazione non rende di per sé illegittima la prescrizione, potendo la disponibilità essere acquisita mediante accordi e non potendo interessi patrimoniali privati prevalere sulle esigenze di sicurezza e salute pubblica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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