Cassazione Penale, Sentenza n. 51613/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Avellino del 29/03/2023, con la quale il giudice, applicando l'art. 521 cod. proc. pen., ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico ministero ritenendo emerso in dibattimento un fatto diverso rispetto a quanto descritto nel capo di imputazione: gli imputati, pur destinatari di un pacco postale in cui era occultata sostanza stupefacente, non avevano mai ricevuto materialmente il pacco (quest'ultimo era stato sequestrato prima della consegna), sicché non vi sarebbe stata la traditio della sostanza. Il PM ha censurato il provvedimento come abnorme, sostenendo che non vi era un fatto diverso ma la stessa vicenda che il giudice avrebbe potuto soltanto riqualificare in diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo non provata l'abnormità denunciata. La Corte ha richiamato la nozione di abnormità come difetto di attribuzione o uso del potere al di fuori della sua funzione, ma ha ritenuto che nel caso concreto il giudice avesse esercitato un potere riconosciuto dall'ordinamento: l'art. 521, comma 2, consente la trasmissione degli atti al PM quando si accerta che il fatto è diverso da come descritto nell'imputazione. La Corte ha inoltre osservato che la ricezione materiale del pacco costituisce un fatto materiale distinto rispetto all'acquisto della sostanza qualora non sia avvenuta la consegna, e che la trasmissione non impedisce al PM di esercitare nuovamente l'azione penale sulla base della diversa ricostruzione. Non si è disposta pronuncia sulle spese in considerazione della qualità di parte pubblica del ricorrente.
Norme richiamate
art. 521 cod. proc. pen.
il giudice dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nell'imputazione
La Corte interpreta la norma nel senso che il giudice ha il potere di trasmettere gli atti al PM quando in dibattimento emerga una diversa configurazione fattuale rispetto all'imputazione originaria; tale potere non è abnorme se rientra nella funzione attribuita dall'ordinamento
Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 (giurisprudenza)
cfr. Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590 - 01
Richiamata per il principio secondo cui la regressione del procedimento disposta ai sensi dell'art. 521 non determina la stasi definitiva del procedimento e il PM può esercitare nuovamente l'azione penale sulla base della diversa ricostruzione
Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019 (Mattaboni)
cfr. Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, Mattaboni, Rv. 275928-01
Richiamata insieme ad altra giurisprudenza per affermare che per 'fatto diverso' si intende anche un fatto che presenti connotati materiali difformi rispetto alla contestazione originaria, rendendo necessaria una ricostruzione distinta degli elementi essenziali
Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013 (Tonietti)
cfr. Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013, Tonietti, Rv. 256861-01
Conferma il precedente orientamento secondo il quale la nozione di fatto diverso può riguardare differenze materiali della vicenda, non solo diversa qualificazione giuridica
art. 616 cod. proc. pen.
norma richiamata nella sentenza in tema di spese processuali
La Corte ha scelto di non pronunciare sulle spese, richiamando la disciplina dell'art. 616 che regola la compensazione o liquidazione delle spese nei ricorsi, anche alla luce della qualità di parte pubblica del ricorrente
Massime di principio
- La nozione di 'fatto diverso' comprende non solo una diversa qualificazione giuridica, ma anche una diversa configurazione materiale degli elementi fattuali che richiede una ricostruzione distinta rispetto all'imputazione originaria
- Il giudice può disporre la trasmissione degli atti al PM ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. quando accerta tale diversità; non si tratta di atto abnorme se rientra nei poteri riconosciuti dall'ordinamento
- L'abnormità è un rimedio eccezionale: per prospettarla con successo occorre dimostrare un evidente difetto di attribuzione o l'utilizzo del provvedimento al di fuori dell'area funzionale prevista dalla legge
- La trasmissione degli atti per 'fatto diverso' non provoca necessariamente la fine del procedimento: il PM può esercitare nuovamente l'azione penale sulla base della nuova ricostruzione fattuale
- In sede di dibattimento è fondamentale distinguere tra la consegna materiale della cosa (traditio) e altre condotte collegate all'acquisto o alla disponibilità della sostanza, perché tale distinzione può determinare la diversa qualificazione del fatto
- Per impugnare efficacemente un ordine di trasmissione ai sensi dell'art. 521 occorre dimostrare che il provvedimento eccede i poteri del giudice o è stato adottato senza alcuna base fattuale ragionevole
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