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Sentenza

Sentenza n. 547/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale di Palermo n. 847/2023 pubblicata in data 13/03/2023 r.g. n. 9176/2022.

Giustizia amministrativa202501608

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 847/2023, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, nei limiti della prescrizione quinquennale, condannando il Ministero dell'Istruzione all'erogazione complessiva di euro 2.500,00 mediante buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale. La domanda è stata proposta dopo il passaggio in giudicato della sentenza e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo, senza che l'amministrazione vi desse esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'ottemperanza, in particolare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il ricorso è stato accolto e il Ministero è stato ordinato a dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il giudice ha precisato che l'incarico di ausiliario è obbligatorio e non può essere rifiutato o ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione; gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico; ogni ritardo nell'esecuzione può determinare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione e liquidate in euro 552,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di conoscere della domanda di ottemperanza e di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il termine dilatorio per l'adempimento delle condanne pecuniarie a carico delle amministrazioni deve essere inutilmente decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, quando l'incarico è affidato a un dirigente dell'amministrazione resistente, può essere applicata analogicamente anche alle ottemperanze relative a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 applicata analogicamente al commissario ad acta.

  • art. 26 c.p.a.

    Fondamento, unitamente all'art. 91 c.p.c., della condanna alle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    In applicazione del principio della soccombenza, le spese sono state poste a carico dell'amministrazione resistente.

  • d.m. n. 55/2014

    Utilizzato analogicamente, facendo riferimento ai minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari, per la liquidazione delle spese relative alle fasi di studio e istruttoria/trattazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione soccombente il puntuale e integrale adempimento quando il titolo sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione resistente, con facoltà di delega nei limiti indicati nel provvedimento giudiziale.
  • L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • La regola per cui il commissario ad acta appartenente all'amministrazione resistente non riceve un compenso ulteriore, in quanto l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 89/2001.
  • Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
  • Il ritardo nell'esecuzione del titolo giudiziale e della decisione resa nel giudizio di ottemperanza può integrare un'ipotesi di responsabilità amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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