Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 172/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della nota del Comune di Villaricca prot. N. 27293 del 27.11.2025 con la quale il responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia in relazione all’istanza prot. 15468 dell’11.07.2025 avanzata ex art. 20 comma 2 bis del DPR n. 380/2001 (attestazione silenzio assenso) rappresenta che “la stessa non è accoglibile in quanto, ai sensi dell’art. 20 comma 8 del DPR n. 380/2001 il silenzio assenso non si applica nei casi in cui sussistono vincoli ambientali come nella specie.”. b) nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali e comunque connessi a quelli sopra richiamati nonché quelli in questi richiamati, per quanto di interesse. Nonché, per quanto necessario per l’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di permesso di costruire prot. N. 19865 del 03.12.2020 secondo quanto richiesto nell’istanza avanzata in data 11.07.2025

Giustizia amministrativa202600021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego dell'attestazione di formazione del silenzio-assenso sull'istanza di permesso di costruire

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota comunale con cui il responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia ha ritenuto non accoglibile l'istanza diretta a ottenere l'attestazione dell'avvenuta formazione del silenzio-assenso sull'istanza di permesso di costruire presentata nel 2020. Ha inoltre chiesto, per quanto necessario, l'accertamento dell'avvenuta formazione del silenzio-assenso e la sospensione cautelare dell'efficacia dell'atto impugnato. Dal testo emergono censure volte a contestare il diniego comunale e l'applicazione dell'art. 20, comma 8, del d.P.R. 380/2001 a un'area sottoposta a vincoli ambientali.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insufficiente probabilità di accoglimento. Ha qualificato l'atto impugnato come rigetto dell'istanza di certificazione dell'avvenuta formazione del silenzio-assenso. Ha ritenuto che la formulazione ratione temporis dell'art. 20, comma 8, del d.P.R. 380/2001 non prevedesse il silenzio-assenso per le istanze di permesso di costruire relative ad aree sottoposte a vincoli, stabilendo in tali casi l'avvio del procedimento previsto dagli artt. 14 e seguenti della l. 241/1990. Pertanto, anche a prescindere dalla necessità di attivare la conferenza di servizi in presenza di un'autorizzazione paesaggistica già rilasciata, il Comune non avrebbe potuto attestare la formazione del silenzio-assenso. Il periculum non è stato specificamente valutato, essendo sufficiente il negativo giudizio sul fumus boni iuris. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 2-bis, d.P.R. 380/2001

    attestazione silenzio assenso

    La disposizione è richiamata quale base dell'istanza del privato diretta a ottenere l'attestazione della formazione del silenzio-assenso.

  • art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001

    la formulazione applicabile ratione temporis non prevedeva per il caso di istanze di permesso di costruire riferite ad aree sottoposte a vincoli la fattispecie del silenzio-assenso

    Per le istanze di permesso di costruire relative ad aree sottoposte a vincoli, la disciplina applicabile ratione temporis escludeva la formazione del silenzio-assenso e imponeva l'avvio del procedimento di conferenza di servizi.

  • artt. 14 e ss. l. 241/1990

    avvio del procedimento di cui agli artt. 14 e ss L. 241/90

    In presenza dei vincoli indicati dalla disciplina edilizia, il procedimento avrebbe dovuto seguire il modulo della conferenza di servizi.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare, respinta per l'assenza di sufficienti probabilità di accoglimento del ricorso.

Massime di principio

  • Secondo la disciplina dell'art. 20, comma 8, del d.P.R. 380/2001 applicabile ratione temporis, il silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire non si forma quando l'istanza riguarda un'area sottoposta a vincoli ambientali.
  • In presenza di vincoli che escludono il silenzio-assenso edilizio, l'amministrazione non può rilasciare un'attestazione certificativa dell'avvenuta formazione del titolo per silentium.
  • Per le istanze di permesso di costruire relative ad aree vincolate deve essere attivato il procedimento previsto dagli artt. 14 e seguenti della l. 241/1990, anche quando sia già stata rilasciata un'autorizzazione paesaggistica.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziConferenza di serviziTermini del procedimento e silenzioTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.