Sentenza n. 1565/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della graduatoria finale di merito rettificata con -OMISSIS-(all. 1), contenente l’elenco dei nominativi dei candidati giudicati idonei nel concorso pubblico in forma aggregata a n. 485 posti Area degli Operatori-Profili Professionali del Ruolo Sociosanitario indetto dall’Azienda capofila -OMISSIS-nell’ambito della quale il ricorrente è stato escluso dalla graduatoria dei soggetti riservatari, di cui all’Art. 1 del Bando, di tutti provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, di tutti i verbali della Commissione di valutazione, del Bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse; di tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori; dei contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; - di tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori; dei contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; - nonché per l’obbligo a provvedere della P.A., per il riesame della posizione del ricorrente e per consentire allo stesso di poter essere incluso nei posti tra i titolari di riserva nella graduatoria di merito finale del Concorso in argomento, nell’ambito della categoria dei soggetti titolari ex Legge n. 68 del 12.3.1999 e ss.mm.ii., con la posizione legittimamente spettante, nonché occorrendo, per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 del c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del provvedimento di esclusione dalla quota di riserva del ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della corretta graduatoria finale del concorso ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 14\5\2025 : a) della nota prot. n. -OMISSIS- avente ad oggetto: “Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 485 posti complessivi, per il seguente profilo professionale: Area degli Operatori/Profili prof. ruolo sociosanitario Operatore Sociosanitario (ex DDG n. 960/23) – BURL n. 72/23 e GURI n. 71/23 – Chiarimenti; b) della graduatoria finale di merito rettificata con -OMISSIS-relativa al concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, bandito dalla -OMISSIS- per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 485 posti profilo professionale: Area degli Operatori/Profili professionali del ruolo sociosanitario/operatore sociosanitario nella parte in cui attribuisce al ricorrente un punteggio non corretto, domanda n. 3947023, posizione n. 5286; c) della deliberazione del Commissario Straordinario della Fondazione di approvazione dell’ultima graduatoria di merito rettificata; d) di tutti i verbali della Commissione non conosciuti né conoscibili nella parte in cui non hanno tenuto conto del diritto del ricorrente ad essere inserito tra coloro che hanno diritto ad un posto “di riserva” perché portatore di disabilità, nonché di ogni altro atto – cognito o incognito – comunque connesso o collegato a quelli impugnati in via principale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di merito rettificata del concorso per 485 posti di operatore socio-sanitario, nella parte in cui non ha inserito il ricorrente tra i candidati titolari della riserva ex legge n. 68/1999, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico aggregato per titoli ed esami per 485 posti di operatore socio-sanitario. Ha dedotto di possedere i requisiti per la riserva prevista dalla legge n. 68/1999, ma di non aver potuto selezionare nella domanda telematica la casella relativa ai posti riservati, asseritamente per l'instabilità della piattaforma, riuscendo a indicare soltanto la sezione relativa alle preferenze per invalidi e mutilati civili. Dopo le prove ha chiesto il riconoscimento della riserva, allegando documentazione medica. Ha quindi impugnato la graduatoria rettificata e, con motivi aggiunti, anche la nota di chiarimenti, la successiva graduatoria rettificata, la deliberazione di approvazione e gli atti della commissione, chiedendo l'inserimento nella quota di riserva e il risarcimento in forma specifica o per equivalente. L'amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione e la mancata impugnazione della prima graduatoria, sostenendo nel merito che il candidato non aveva dichiarato gli elementi di fatto necessari né allegato la documentazione comprovante il titolo di riserva, come richiesto dal bando. Il TAR ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa, poiché la controversia riguardava la legittimità del comportamento amministrativo nella valutazione di titoli non allegati alla domanda, e ha respinto l'eccezione relativa alla prima graduatoria, ritenendo la graduatoria rettificata un provvedimento sostitutivo e non meramente confermativo. Nel merito, il ricorrente ha dedotto l'illegittima mancata valutazione del titolo di riserva, l'erronea attribuzione del punteggio e la violazione delle garanzie connesse alla propria condizione di invalidità.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa e ha escluso l'inammissibilità per mancata impugnazione della prima graduatoria, poiché la graduatoria rettificata era sostitutiva della precedente e derivava da un procedimento di riesame. Nel merito ha applicato i principi già affermati dal Consiglio di Stato con riferimento al medesimo concorso: il bando imponeva di allegare alla domanda la documentazione comprovante i titoli di riserva; nelle procedure comparative e di massa il soccorso istruttorio non può supplire all'omissione di oneri minimi di cooperazione, quali la compilazione completa dei moduli e la presentazione dei documenti richiesti. Non è stato dimostrato un errore materiale nel caricamento informatico, ma soltanto l'omissione dell'incombente. La domanda non indicava neppure in modo compiuto la categoria di appartenenza o gli estremi dell'accertamento dell'invalidità e non era accompagnata dalla documentazione necessaria. La mera indicazione della sezione relativa alle preferenze per invalidi e mutilati civili non costituiva dichiarazione sostitutiva completa né forniva gli elementi indispensabili per i controlli d'ufficio. Pertanto l'amministrazione aveva correttamente escluso il riconoscimento della riserva. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
legge n. 68/1999
La riserva di posti deve essere richiesta secondo le modalità previste dal bando e comprovata mediante la documentazione o gli elementi necessari all'accertamento del relativo titolo.
art. 5 del bando di concorso
alla domanda telematica di iscrizione alla procedura di concorso dovesse essere allegata, in formato pdf, la “documentazione comprovante il possesso di titoli di precedenza/preferenza ex art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i” e la “certificazione comprovante il possesso di titoli di riserva”.
La mancata allegazione della documentazione comprovante il titolo di riserva comporta il mancato riconoscimento del titolo.
art. 6 del bando di concorso
Non potranno essere oggetto di valutazione le dichiarazioni prive di elementi indispensabili per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e 71 del D.P.R. n. 445/00
Le dichiarazioni relative ai titoli non sono valutabili se non contengono gli elementi indispensabili per gli accertamenti e i controlli.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Nelle procedure comparative e di massa il soccorso istruttorio non può essere invocato per supplire all'omissione di oneri minimi di cooperazione posti a carico del candidato, quando non vi sia stato un errore materiale nel caricamento dei documenti.
art. 43, comma 1, d.P.R. n. 445/2000
Il dichiarante deve fornire gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati oggetto degli accertamenti d'ufficio.
art. 46 d.P.R. n. 445/2000
Anche ammettendo in astratto l'idoneità della dichiarazione sostitutiva a comprovare lo stato di invalidità, la mera indicazione del requisito priva di categoria ed estremi dell'accertamento non è sufficiente.
art. 30 c.p.a.
La domanda di risarcimento in forma specifica o per equivalente è stata respinta poiché non è stata riconosciuta alcuna illegittimità dell'azione amministrativa.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali comparative e di massa, il candidato deve adempiere agli oneri minimi di cooperazione previsti dal bando, fornendo dichiarazioni complete e allegando la documentazione richiesta per comprovare i titoli di riserva o preferenza.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sanare la mancata allegazione della documentazione comprovante un titolo di riserva quando non sia dimostrato un errore materiale della piattaforma o del caricamento informatico, ma emerga soltanto l'omissione del candidato.
- La mera indicazione, nella domanda di concorso, dello status di invalido o del riferimento generico a una categoria di preferenza non equivale a una dichiarazione sostitutiva completa se non contiene gli elementi indispensabili per gli accertamenti d'ufficio, inclusi la categoria di appartenenza e gli estremi dell'accertamento.
- La graduatoria rettificata all'esito di un procedimento di riesame, quando sostituisce la precedente graduatoria, non è un atto meramente confermativo e può essere autonomamente impugnata senza necessità di contestare anche la graduatoria originaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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