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Sentenza

Sentenza n. 2766/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sezione prima) n. 3508/2025 del 31 ottobre 2025 n. 3508, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509287

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sez. I, n. 3508/2025, relativa all’impugnazione della determinazione AGER di validazione e approvazione dell’aggiornamento del PEF 2024-2025 del servizio rifiuti e degli atti comunali conseguenti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni regolatrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Universal Service gestiva il servizio di igiene urbana nel Comune di Cellino San Marco e contestava la determinazione AGER n. 286 del 20 giugno 2024, con cui era stato validato e approvato l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario 2024-2025 secondo il Metodo Tariffario Rifiuti ARERA, lamentando la significativa riduzione della tariffa riconosciuta per il servizio. Erano inoltre impugnate la deliberazione consiliare comunale di presa d’atto della determinazione AGER e le successive note comunali concernenti le somme versate in eccedenza rispetto alle previsioni dei PEF. Il TAR aveva respinto in parte il ricorso e dichiarato in parte l’inammissibilità. In appello la società deduceva cinque motivi di diritto, ma il testo della decisione non ne riporta il contenuto specifico, poiché la causa è stata definita per sopravvenuta carenza di interesse. Nel corso del giudizio AGER adottava la determinazione n. 48 del 13 marzo 2026, avviando e disponendo la rideterminazione dei PEF 2024-2025 per gli ambiti tariffari interessati, proprio con riferimento all’oggetto della controversia.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che, alla luce delle dichiarazioni delle parti e della documentazione prodotta, la successiva determinazione AGER n. 48/2026, avente ad oggetto la rideterminazione dei PEF 2024-2025, avesse inciso sull’oggetto del giudizio facendo venir meno l’interesse dell’appellante alla decisione. Non sono stati esaminati i motivi di appello né è stata valutata nel merito la legittimità degli atti impugnati o della sentenza di primo grado. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio senza esame del merito, in ragione della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 38 c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    nel rispetto dei presupposti di legittimità stabiliti dall’art. 21 nonies della L. 241/1990

    Indicato nella determinazione AGER n. 48/2026 quale parametro per la rideterminazione dei PEF in autotutela; la sentenza lo riporta senza svolgerne un’autonoma interpretazione.

  • art. 28 della delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif

    Richiamato nella determinazione AGER n. 48/2026 quale base regolatoria per la rideterminazione dei PEF 2024-2025.

  • art. 8, comma 3, della delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif, come modificata dalla delibera n. 389/2023/R/Rif

    Richiamato quanto alla trasmissione della determinazione di rideterminazione ad ARERA e ai Comuni interessati.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, un successivo provvedimento dell’amministrazione incide direttamente sull’oggetto della controversia e determina il venir meno dell’interesse concreto e attuale alla decisione, il ricorso o l’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse consente di definire il giudizio senza esaminare i motivi di ricorso o di appello e senza pronunciarsi sulla legittimità degli atti originariamente impugnati.
  • La rideterminazione amministrativa dell’assetto oggetto di controversia può comportare il venir meno dell’interesse alla decisione quando, secondo le dichiarazioni delle parti e la documentazione acquisita, essa riguarda proprio il medesimo oggetto sostanziale del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGestione dei rifiuti urbaniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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