Sentenza n. 782/2026 - Latina, Sezione 1
per l’accertamento 1) dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulle istanze del 31 maggio 2017, 3 agosto 2017 e 31 ottobre 2017 per l’affidamento dei lavori per la realizzazione della viabilità di collegamento tra via Epitaffio e il parcheggio della stazione ferroviaria, relativi al I tratto da via dell’Alloro a via delle Industrie (CIG 5995315273); 2) del diritto al risarcimento del danno patito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune sulle istanze dirette a ottenere l’aggiudicazione di lavori stradali e domanda risarcitoria conseguente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Latina sulle istanze del 31 maggio, 3 agosto e 31 ottobre 2017, con cui chiedeva l’aggiudicazione del contratto relativo ai lavori di realizzazione della viabilità di collegamento tra via Epitaffio e il parcheggio della stazione ferroviaria, in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato l’aggiudicazione disposta in favore di altra impresa. È stato inoltre chiesto il risarcimento dei danni. Nelle more, il Comune ha adottato la determinazione dirigenziale n. 1490 del 7 settembre 2018, disponendo l’aggiudicazione in favore della ricorrente. Con la sentenza n. 501 del 28 settembre 2018 il TAR aveva quindi dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla domanda relativa all’aggiudicazione, mantenendo pendente la domanda risarcitoria. Dopo la consegna dei lavori il 4 agosto 2021 e la loro ultimazione il 19 dicembre 2025, la società ha dichiarato il 26 giugno 2026 di non avere più interesse alla definizione della domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda risarcitoria. La società, dopo avere ottenuto l’aggiudicazione e la concreta consegna e ultimazione dei lavori, ha espressamente dichiarato di non avere ulteriore interesse alla decisione sulla pretesa risarcitoria, confermando tale posizione anche in udienza. È pertanto venuta meno una condizione dell’azione, ossia l’interesse concreto e attuale alla decisione. La domanda di accertamento relativa al silenzio e all’aggiudicazione era già stata definita dalla precedente sentenza del TAR con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Le spese di giudizio sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il TAR richiama la disposizione insieme alle altre norme processuali applicabili.
La domanda risarcitoria è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Il TAR richiama la disposizione senza riportarne il testo.
Norma processuale richiamata nel definire il giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Il TAR richiama la disposizione senza riportarne il testo.
Norma processuale richiamata in relazione all’udienza straordinaria di smaltimento.
Massime di principio
- La domanda risarcitoria proposta nel processo amministrativo diviene improcedibile quando, nelle more del giudizio, il ricorrente dichiara espressamente e inequivocabilmente di non avere più interesse alla relativa decisione, con conseguente sopravvenuta carenza dell’interesse concreto e attuale alla pronuncia.
- La concreta attribuzione del bene della vita richiesto, seguita dalla consegna e dall’ultimazione dei lavori oggetto dell’appalto, può determinare il venir meno dell’interesse alla decisione sulla domanda risarcitoria, qualora il ricorrente rinunci a coltivarla.
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