Cassazione Civile, Ordinanza n. 15056/2025 del 05/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento contributivo relativo a somme corrisposte a un dipendente a titolo di indennità di trasferta. In appello era stata esclusa la debenza dei contributi su tali somme, ritenendo non integrato il regime del trasfertista di cui all'art. 51, comma 6, d.P.R. n. 917/1986; era invece stato confermato il credito dell'INPS per l'insussistenza del diritto agli sgravi ex art. 8, comma 4-bis, L. n. 223/1991, perché le società coinvolte nei licenziamenti e nelle successive assunzioni avrebbero avuto assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La società ha proposto ricorso principale deducendo violazione dell'art. 8 L. n. 223/1991, degli artt. 2359 e 2697 c.c., sostenendo che la coincidenza degli assetti familiari dovesse essere valutata solo alla luce dell'art. 2359 c.c. e che la Corte territoriale avesse applicato parametri inesatti. L'INPS ha resistito e proposto ricorso incidentale, deducendo violazione dell'art. 51, commi 5 e 6, d.P.R. n. 917/1986, dell'art. 7-quinquies d.l. n. 193/2016 conv. in L. n. 225/2016 e dell'art. 12 L. n. 53/1969, sostenendo che, escluso il trasfertismo, il giudice avrebbe comunque dovuto verificare se e in che misura le indennità di trasferta rientrassero nelle ipotesi di esenzione contributiva previste dal comma 5, in relazione alle modalità concrete delle trasferte e agli importi erogati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società e accolto il ricorso incidentale dell'INPS. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la nozione di assetto proprietario coincidente, rilevante per escludere gli sgravi, è più ampia dei rapporti tipizzati dall'art. 2359 c.c. e può essere desunta da un accertamento di merito fondato su plurimi indici, compresi i legami familiari tra i soci e la sostanziale identità di sede e attività, quando l'operazione appaia preordinata a un'elusione della finalità incentivante della norma. Ha invece ritenuto fondato il ricorso incidentale dell'INPS, rilevando che la Corte d'appello aveva escluso in modo generalizzato la contribuzione sulle indennità di trasferta senza accertare né l'ammontare delle somme né le concrete modalità della trasferta, così omettendo la verifica richiesta dall'art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/1986. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, per i necessari accertamenti e per la regolazione delle spese, con conseguente obbligo della ricorrente principale di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8, comma 4-bis, L. n. 223/1991
Il beneficio contributivo non spetta quando i licenziamenti e le successive assunzioni siano inseriti in un'operazione elusiva posta in essere tra soggetti con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o con unico centro decisionale, tale da vanificare la novità occupazionale richiesta dalla norma.
art. 2359 c.c.
La disciplina sugli assetti proprietari coincidenti non si esaurisce nei rapporti di controllo o collegamento tipizzati dalla norma societaria, che costituiscono solo un parametro non esclusivo per l'accertamento sostanziale.
art. 2697 c.c.
L'ente previdenziale deve provare l'erogazione di somme in dipendenza del rapporto di lavoro; spetta al datore di lavoro dimostrare la ricorrenza delle condizioni di esonero o non imponibilità contributiva.
art. 51, commi 5 e 6, d.P.R. n. 917/1986
Le indennità di trasferta non sono automaticamente esenti da contribuzione: occorre distinguere tra trasferta comunale, extra-comunale ed estera, nonché verificare gli importi e le modalità del rimborso; solo entro i limiti normativi le somme non concorrono a formare reddito e, quindi, base imponibile contributiva.
art. 7-quinquies d.l. n. 193/2016, conv. in L. n. 225/2016
Richiamato dalla parte ricorrente incidentale come norma di interpretazione del regime delle trasferte ai fini fiscali e contributivi.
art. 12 L. n. 53/1969
Norma richiamata dall'INPS a sostegno della disciplina dell'assoggettamento contributivo delle somme corrisposte in relazione al rapporto di lavoro.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
A seguito del rigetto del ricorso principale, sono stati dichiarati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di sgravi contributivi collegati a licenziamenti e nuove assunzioni, la nozione di "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" è più ampia dei soli rapporti di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. e va accertata in concreto, valorizzando tutti gli indici rilevanti dell'operazione, anche familiari o organizzativi, quando questi rivelino un unico centro decisionale e una finalità elusiva della ratio incentivante.
- Il giudice di merito deve verificare non solo il dato formale dei requisiti normativi, ma anche la sostanza dell'operazione economica e occupazionale, per escludere benefici quando assunzioni e licenziamenti non introducono una reale novità nel contesto imprenditoriale.
- Le indennità o i rimborsi di trasferta non sono sempre esclusi dalla base imponibile e contributiva: occorre accertare la concreta tipologia della trasferta, il luogo di svolgimento e l'ammontare delle somme, applicando i limiti e le soglie fissati dalla disciplina fiscale richiamata.
- In tema di esonero contributivo sulle somme corrisposte al lavoratore, l'ente previdenziale deve provare l'esistenza di erogazioni in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare i presupposti specifici dell'esenzione o della non imponibilità.
- L'omessa verifica delle modalità effettive della trasferta e degli importi erogati integra violazione della disciplina applicabile se conduce a escludere in modo generalizzato l'obbligo contributivo oltre i limiti previsti dalla legge.
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