Cassazione Penale, Ordinanza n. 20270/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità penitenziaria)
La controversia
Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo avverso l'imposizione del regime di sorveglianza particolare. Con il primo motivo deduceva, in sostanza, un vizio motivazionale dell'ordinanza, sostenendo che non sarebbe stato valorizzato correttamente il dato del ritrovamento di un telefono cellulare privo di batteria e scheda SIM. Con il secondo motivo prospettava una nullità del procedimento o del provvedimento, ritenuta però dalla Corte non prevista dalla legge; inoltre la Corte rilevava che il detenuto aveva comunque potuto presentare reclamo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non indicava concreti profili di illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale aveva ritenuto non decisiva la circostanza che il telefono fosse stato trovato senza batteria e scheda, trattandosi di componenti facilmente riassemblabili e presumibilmente nascosti altrove. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché denunciava una nullità non prevista dalla legge e comunque il detenuto aveva potuto esercitare il reclamo. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro provvedimenti in materia di sorveglianza particolare, il motivo che deduce vizio di motivazione è inammissibile se non individua specifici e concreti profili di illogicità della decisione impugnata.
- La mera circostanza che un telefono cellulare sequestrato sia stato rinvenuto privo di batteria e scheda SIM non è, di per sé, idonea a escludere la valutazione negativa del possesso, quando le componenti risultino facilmente riassemblabili o occultabili separatamente.
- È inammissibile il motivo che prospetta una nullità non espressamente prevista dalla legge; inoltre, quando la parte abbia comunque potuto esercitare il reclamo, non si configura un vizio processuale utile a fondare l'annullamento.
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