Sentenza n. 6137/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva riconosciuto il diritto alla costituzione della Carta Elettronica, liquidando le spese del giudizio di primo grado in euro 400,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante non contestava l’accoglimento della domanda principale, ma esclusivamente la liquidazione delle spese processuali disposta dal TAR. Deduceva la violazione dell’art. 26 c.p.a., degli artt. 91, 95 e 96 c.p.c., dei parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi, dell’art. 2233 c.c., della legge n. 247/2012, della legge n. 794/1942, della disciplina sull’equo compenso, nonché dei principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale e dell’art. 47 CDFUE. In particolare, censurava la riduzione dei compensi a euro 400,00, motivata dal TAR con la serialità del contenzioso e con la trattazione, nella medesima camera di consiglio, di numerose cause identiche o sovrapponibili. Chiedeva la liquidazione delle spese secondo i minimi o parametri tabellari, quantificandole in euro 1.189,00, o nella diversa somma ritenuta dovuta.
La decisione
L’appello è stato accolto parzialmente. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che il giudice amministrativo dispone di un ampio potere discrezionale nella regolazione delle spese, ma, una volta disposta la condanna della parte soccombente, deve tenere conto dei parametri generali previsti dal d.m. n. 55/2014 e successive modifiche, valutando natura, importanza, difficoltà, valore della controversia, attività svolta, risultati conseguiti e complessità delle questioni. Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, non esiste più un vincolo legale di inderogabilità dei minimi; il giudice può quindi discostarsi dai parametri, purché lo faccia con adeguata motivazione. L’unico limite legale inderogabile è costituito dall’art. 2233, comma 2, c.c., che vieta la liquidazione di somme meramente simboliche e non conformi al decoro professionale. Nel caso concreto, la liquidazione di euro 400,00 non è stata ritenuta illegittima per il solo fatto di essere inferiore ai valori tabellari, ma è stata giudicata insufficientemente motivata: la serialità delle controversie e la discussione nella stessa udienza non erano, da sole, ragioni idonee a giustificare una riduzione così drastica, soprattutto considerando la necessità di assicurare un concreto ristoro delle spese sostenute per ottenere tutela contro il reiterato diniego dell’Amministrazione. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata limitatamente alla quantificazione delle spese, liquidate in euro 800,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado d’appello sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 26 c.p.a.
Attribuisce al giudice amministrativo il potere di regolare le spese del giudizio, da esercitare tenendo conto delle circostanze del caso concreto e dei criteri applicabili alla liquidazione.
artt. 91, 95 e 96 c.p.c.
Richiamati dall’appellante in relazione alla condanna alle spese e ai criteri di liquidazione; la decisione valorizza il principio per cui la parte soccombente deve sostenere le spese, salvo adeguata giustificazione della diversa regolazione.
artt. 4 e 5 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
I parametri generali devono orientare la liquidazione giudiziale dei compensi; i valori medi tabellari possono essere aumentati o diminuiti, ma uno scostamento apprezzabile deve essere motivato.
d.m. 13 agosto 2022, n. 147
Aggiorna i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi, ai quali il giudice deve fare riferimento insieme al d.m. n. 55/2014.
art. 9, comma 1, d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012
Ha abrogato il sistema delle tariffe professionali e il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.
art. 13 l. n. 247/2012
Prevede che il compenso professionale sia di regola pattuito per iscritto e che, in mancanza di determinazione scritta, sia liquidato secondo i parametri stabiliti con decreto ministeriale.
art. 2233, comma 2, c.c.
la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione
Costituisce il limite legale alla liquidazione giudiziale: non possono essere riconosciute somme simboliche o comunque non conformi al decoro professionale.
artt. 24 e 113 Cost.
Tutela effettiva in giudizio; una liquidazione delle spese non adeguatamente motivata può incidere sull’effettività della tutela giurisdizionale.
art. 47 CDFUE
Richiede una tutela giurisdizionale effettiva; tale esigenza assume rilievo anche nella liquidazione delle spese quando il privato abbia dovuto promuovere un giudizio per ottenere il riconoscimento di una pretesa reiteratamente negata dall’Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i valori minimi tabellari non sono inderogabili per legge; il giudice può discostarsi dai parametri ministeriali, purché la liquidazione non sia simbolica e resti conforme all’art. 2233, comma 2, c.c., nonché adeguatamente motivata.
- Nella liquidazione giudiziale delle spese, il giudice deve considerare i parametri generali del d.m. n. 55/2014 e successive modifiche, inclusi natura, valore e difficoltà della controversia, attività svolta, risultati conseguiti e complessità delle questioni trattate.
- Uno scostamento apprezzabile dai valori tabellari non determina automaticamente l’illegittimità della liquidazione, ma impone al giudice di indicare specificamente i criteri e le ragioni concrete che lo hanno determinato.
- La serialità del contenzioso e la trattazione di più cause nella medesima udienza possono essere considerate nella liquidazione, ma non giustificano da sole una riduzione drastica e non adeguatamente motivata delle spese, soprattutto quando il ricorso si sia reso necessario per contrastare un comportamento amministrativo reiterato e già riconosciuto illegittimo in controversie analoghe.
- La regolazione delle spese deve assicurare un concreto ristoro dei costi sostenuti dalla parte vittoriosa per ottenere tutela giurisdizionale, quale componente dell’effettività della tutela garantita dagli artt. 24 e 113 Cost. e dall’art. 47 CDFUE.
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