Cassazione Penale, Sentenza n. 3041/2023 del 24/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di conferma degli arresti domiciliari adottata dal Tribunale di Roma (art. 309 c.p.p.). L'imputazione riguarda plurime ipotesi di detenzione e ricettazione di armi da guerra (pistola Astra, tre fucili Garand e ulteriore arma da guerra) emerse in indagini su un sodalizio 'ndranghetista. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo dubbio sull'esatta identificazione del parlante nelle intercettazioni, scarsa intellegibilità e verosimiglianza delle intercettazioni, ampiezza della zona indicata (Campo Verde) non coincidente necessariamente con la sua abitazione, inesistenza del capannone indicato e assenza di riscontri, e quindi insufficienza delle risultanze indiziarie.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, perciò, inammissibile (art. 606, comma 3 c.p.p.). Ha ritenuto che la motivazione del giudice del riesame fosse logica e fondata sulla portata probatoria delle intercettazioni, sulla identificazione dei conversanti e sull'ubicazione dei luoghi; le censure del ricorrente chiedevano una rivalutazione del merito, preclusa alla Corte di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, l'ordinanza di conferma degli arresti domiciliari resta quindi confermata nel suo effetto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e per i profili di colpa connessi all'impugnazione irrituale.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Attribuisce al Tribunale le funzioni esercitate nel procedimento di riesame; qui il Tribunale ha confermato la misura cautelare adottata dal Gip.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede la declaratoria di inammissibilità per i ricorsi manifestamente infondati; la Corte l'ha applicato dichiarando inammissibile il ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze economiche a carico del ricorrente in caso di inammissibilità manifestamente infondata; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in relazione ai profili di colpa dell'impugnazione irrituale che giustificano la condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende.
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677-01)
Principio secondo cui la Corte di Cassazione non può sindacare il giudizio di gravità indiziaria compiuto dal giudice di merito se basato su motivazione logica e coerente; richiamata per negare la rilevanza delle censure che miravano a una diversa valutazione del merito.
Massime di principio
- Intercettazioni fondate e coerenti, se non contraddette, possono costituire base per la grave indiziarietà e per la conferma di misure cautelari.
- Dubbi generici sull'identificazione dei parlanti nelle intercettazioni non sono sufficienti se il giudice di merito ha fornito valutazioni logiche sulla corrispondenza tra contenuto delle conversazioni e soggetti coinvolti.
- La Cassazione non è sede per riconsiderare il merito delle prove o per chiedere una diversa lettura degli elementi di fatto quando la motivazione del giudice di merito sia coerente; il sindacato è limitato a questioni di diritto e a vizi di logicità manifeste.
- Indizi di contesto (es. celle radiocellulari, prossimità dell'abitazione, riferimenti a luoghi/oggetti nelle conversazioni) possono integrare il quadro indiziario a supporto della disponibilità di oggetti materiali (armi) anche in assenza di ritrovamenti immediati.
- Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende per impugnazioni irrituali; conviene valutare attentamente la fondatezza prima di proporre impugnazioni in Cassazione.
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