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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14514/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da una privato contro un comune e la responsabile dell’ufficio edilizia e urbanistica: secondo l’attrice, l’ente avrebbe illegittimamente trasmesso alla Procura una notizia di reato per abuso edilizio senza prima avviare il procedimento amministrativo previsto dalla l. n. 241/1990. L’attrice sosteneva di avere subito un processo penale conclusosi con assoluzione per non avere commesso il fatto e chiedeva il risarcimento del danno quantificato in Euro 55.000. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto, rilevando anche la rinuncia alle istanze istruttorie, il difetto di allegazione e prova del nesso causale tra omessa apertura del procedimento amministrativo e processo penale, nonché il fatto che l’iniziativa del pubblico ministero aveva interrotto il nesso eziologico, salvo ipotesi di calunnia. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di un punto decisivo per la mancata indicazione delle conclusioni di primo grado contenenti il rinvio alle richieste istruttorie; 2) e 3) violazione della l. n. 241/1990, sostenendo che l’interesse ad impugnare era evidente e che l’assoluzione dimostrava il danno; 4) violazione dell’art. 91 c.p.c. in tema di spese, chiedendo la riforma o la compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la pretesa omissione nella trascrizione delle conclusioni era una mera irregolarità formale, non incidente sulla validità della sentenza, poiché la Corte d’appello aveva comunque esaminato quelle conclusioni e le aveva valutate come rinuncia alle istanze istruttorie. Ha dichiarato inammissibili congiuntamente il secondo e il terzo motivo perché investivano un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito sul nesso causale tra condotta denunciata ed evento dannoso; inoltre non colpivano le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, fondate sulla mancata allegazione/prova del nesso eziologico e sull’effetto interruttivo dell’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero, salva l’ipotesi di calunnia. Ha infine dichiarato inammissibile il quarto motivo, osservando che la condanna alle spese seguiva il principio di soccombenza e che la compensazione è rimessa al giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • l. n. 241/1990

    La parte ricorrente invocava la disciplina del procedimento amministrativo per sostenere l’illegittimità della condotta dell’ente; la Corte ha ritenuto comunque inammissibile la censura perché non confrontata con la ratio decidendi sul difetto di nesso causale e sulla carenza di allegazione e prova.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la censura sulla regolazione delle spese era infondata/inammissibile perché la decisione di porle a carico della parte soccombente era coerente con tale principio.

  • art. 96 c.p.c.

    Il mancato accoglimento di una domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non comporta automaticamente la compensazione delle spese, che resta rimessa al giudice di merito nei limiti di legge.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la decisione accelerata in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Poiché il ricorso è stato disatteso, la Corte ha dato atto dei presupposti per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata come fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La mancata o incompleta trascrizione delle conclusioni nell’epigrafe della sentenza non determina nullità se risulta che il giudice le ha comunque esaminate e deciso sulle domande o eccezioni ritualmente proposte; in tal caso il vizio è solo formale.
  • In sede di legittimità non è sindacabile l’accertamento di fatto sul nesso causale tra una condotta e l’evento dannoso, salvo vizi di motivazione o specifiche violazioni processuali nei limiti consentiti.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non confronta le rationes decidendi effettivamente poste a fondamento della decisione impugnata, specie se omette di censurare il difetto di allegazione e prova del nesso eziologico.
  • L’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero costituisce, di regola, causa autonoma idonea a interrompere il nesso causale rispetto alla precedente denuncia, salvo l’ipotesi di calunnia.
  • La regolazione delle spese segue il principio di soccombenza; la compensazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito nei limiti previsti dalla legge e non può essere automaticamente pretesa dalla parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PASpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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