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Sentenza

Sentenza n. 4571/2026 - Roma, Sezione 5Q

per accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza volta ad ottenere la fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per lavoro subordinato nel settore dell'assistenza familiare;

Giustizia amministrativa202513904

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta, formulata già dal novembre 2025 tramite il difensore, di fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda di visto di ingresso per lavoro subordinato nel settore dell'assistenza familiare. L'Amministrazione ha dedotto la perdurante sospensione del nulla osta precedentemente rilasciato dal competente Sportello unico per l'immigrazione ai sensi dell'art. 3 del d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti dell'azione avverso il silenzio: l'obbligo dell'amministrazione di provvedere e l'inerzia protratta oltre un termine ragionevole. La richiesta di appuntamento era stata presentata dal novembre 2025 e il tempo trascorso dall'introduzione del d.l. 145/2024 rendeva non ulteriormente giustificabile la sospensione prevista da tale normativa. Secondo il giudice, la questione relativa alla sospensione del nulla osta doveva essere definita dallo Sportello unico per l'immigrazione, in senso favorevole o sfavorevole, entro un termine ragionevole. Il Ministero e l'Ambasciata sono stati quindi condannati a procedere alla convocazione del ricorrente entro 15 giorni dalla ricezione del provvedimento dello Sportello unico per l'immigrazione. L'Amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    L'azione avverso il silenzio presuppone l'esistenza di un obbligo di provvedere e l'inerzia dell'amministrazione oltre il termine previsto o comunque oltre un termine ragionevole.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • art. 3 d.l. 145/2024, convertito con modificazioni in l. 187/2024

    La sospensione del nulla osta precedentemente rilasciato non può protrarsi indefinitamente; la relativa situazione deve essere definita dallo Sportello unico per l'immigrazione entro un termine ragionevole.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio è accoglibile quando l'amministrazione abbia l'obbligo di provvedere su un'istanza e abbia mantenuto l'inerzia oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento o, in assenza di una giustificazione temporale indefinita, oltre un termine ragionevole.
  • La sospensione di un procedimento amministrativo prevista dalla legge non può protrarsi indefinitamente: decorso un periodo ragionevole, l'amministrazione competente deve definire la situazione, in senso favorevole o sfavorevole, e non può utilizzare la sospensione come giustificazione permanente dell'inerzia.
  • Quando la definizione di una questione preliminare spetta a un'amministrazione diversa da quella destinataria dell'istanza finale, l'amministrazione destinataria può essere condannata a procedere entro un termine decorrente dalla ricezione della determinazione dell'amministrazione preliminarmente competente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimento

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