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Ordinanza

Ordinanza n. 518/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - del provvedimento prot. -OMISSIS- datato 25 agosto 2023 - notificato in data 27 agosto 2023 - con il quale il Questore della Provincia di Monza Brianza ha decretato la revoca del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di Lungo Periodo n. A915973 con il contestuale diniego di un Permesso di Soggiorno ad altro titolo; - di tutti gli atti a qualunque titolo anteriori, preordinati, connessi, coordinati e conseguenti alla emanazione del suddetto provvedimento.

Giustizia amministrativa202302292

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e contestuale diniego di un permesso di soggiorno ad altro titolo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore della Provincia di Monza Brianza con cui è stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ed è stato contestualmente negato il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e conseguenti. L'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede istruttoria, il giudice ha richiesto al ricorrente di dichiarare motivatamente se permanga l'interesse alla decisione nel merito, aggiornando la situazione della vicenda e indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e la necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha inoltre richiesto all'amministrazione resistente chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, nonché il deposito degli atti impugnati e della relativa documentazione, ove non già prodotti.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha disposto specifici incombenti istruttori. Il ricorrente deve, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza mediante il PAT, precisare se sussista ancora l'interesse alla decisione, aggiornare la situazione e segnalare eventuali sopravvenienze o esigenze istruttorie. L'amministrazione deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati e depositare gli atti impugnati con la documentazione di corredo, ove mancanti. Il giudice ha espressamente avvertito che l'inerzia del ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese non sono state regolate.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla possibile valutazione dell'inerzia processuale del ricorrente ai fini della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicabili all'attività istruttoria.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare il comportamento processuale della parte che, sollecitata a dichiarare la permanenza dell'interesse, rimanga inerte, ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicabili all'ordinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati in relazione alla tutela dei dati personali e all'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo sollecita la parte ricorrente a dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane inerte, tale comportamento processuale può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse, conducendo alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • In presenza di una controversia amministrativa non ancora definita, il giudice può disporre incombenti istruttori per ottenere dal ricorrente l'aggiornamento della situazione sostanziale e processuale e dall'amministrazione chiarimenti documentati e aggiornati, con deposito degli atti impugnati e della relativa documentazione.
  • L'inerzia rilevante ai fini dell'improcedibilità richiede una previa e specifica sollecitazione giudiziale a precisare la permanenza dell'interesse alla decisione; il mancato adempimento entro il termine assegnato può costituire elemento decisivo per desumere la sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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