Cassazione Penale, Sentenza n. 30511/2023 del 13/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha denunciato la carenza assoluta di motivazione da parte della Corte d'Appello di Perugia quanto alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte d'Appello, chiamata a giudicare in rinvio dopo annullamento parziale della sentenza precedente, aveva riconosciuto le attenuanti generiche e ridotto la pena a due anni di reclusione ma non si era pronunciata sulla istanza di sospensione condizionale, pur riproposta dalla difesa con memoria ai sensi dell'art. 121 c.p.p.; tale omissione è stata dedotta come vizio di motivazione nel ricorso in Cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei termini indicati: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata pronuncia sulla sospensione condizionale della pena e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello per un nuovo giudizio solo su quel punto. Ha invece respinto la richiesta della difesa di declarare la prescrizione del reato, ritenendola manifestamente infondata in ragione del principio che l'annullamento con rinvio limitato al trattamento sanzionatorio determina il passaggio in giudicato dell'accertamento della responsabilità; tale giudicato impedisce che una causa estintiva sopravvenuta (la prescrizione) possa essere dichiarata dopo l'annullamento parziale.
Norme richiamate
art. 121 cod. proc. pen.
richiamato perché la difesa aveva depositato memoria ai sensi di tale articolo per reiterare la richiesta di sospensione condizionale della pena; evidenzia che la richiesta era espressamente riproposta e quindi doveva ricevere motivata risposta.
art. 624 comma 1 cod. proc. pen.
interpretato nel senso che l'annullamento con rinvio limitato al trattamento sanzionatorio determina il passaggio in giudicato dell'accertamento di responsabilità, impedendo la dichiarazione di cause estintive sopravvenute come la prescrizione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (citata)
Sez. U. n. 4904 del 26/3/1997 (Attinà); Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021 (Cataldo); Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019 (Zaccagnini); Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018 (Malventi); Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016 (Serafino).
costante giurisprudenza che conferma il principio per cui la definitività parziale relativa all'accertamento di responsabilità impedisce che, dopo l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio, possa essere dichiarata un'estinzione del reato sopravvenuta (es. prescrizione).
Massime di principio
- Se la Corte di Cassazione annulla una sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, l'accertamento della responsabilità rimane definitivo: non è possibile ottenere la dichiarazione di prescrizione sopravvenuta che estingua il reato.
- Quando la difesa chiede espressamente la concessione della sospensione condizionale della pena e il giudice omette di pronunciarsi, tale omissione configura vizio di motivazione reclamabile in Cassazione e può determinare annullamento e rinvio limitato sul punto.
- In processi con rinvio per questioni sanzionatorie, il giudice del rinvio deve esaminare e motivare tutte le richieste difensive reiterate, altrimenti la pronuncia è viziata.
- Per la strategia difensiva: reiterare per iscritto le istanze rilevanti e segnalare subito, in sede di impugnazione, qualsiasi omissione motivazionale; calcolare la prescrizione tenendo conto che il decorso può essere sospeso o bloccato dal formarsi di un giudicato parziale.
- Le pronunce di Cassazione che limitano l'annullamento al trattamento sanzionatorio preservano il giudicato sull'accertamento del fatto e della responsabilità, con effetti preclusivi rispetto a cause estintive sopravvenute.
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