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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7212/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava errata qualificazione giuridica dei fatti: l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 495 c.p. per aver fornito false generalità ad agenti di polizia mentre era privo di documenti d'identità; la difesa sosteneva invece che la fattispecie corretta fosse quella prevista dall'art. 496 c.p., più lieve, atteso che le false dichiarazioni non erano poi state effettivamente trasfuse in un atto pubblico (il verbale riportava le esatte generalità).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, quando il soggetto privo di documenti dichiara false generalità agli agenti, tali dichiarazioni assumono natura di 'attestazione' e integrano il reato di cui all'art. 495 c.p.; è irrilevante che il soggetto abbia successivamente fornito le generalità esatte o che il verbale finale riporti i dati veritieri, perché il reato si perfeziona al momento della falsa attestazione destinata a garantire l'identità e a essere riprodotta in un atto fidefaciente. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    La norma punisce la falsa attestazione; la Corte interpreta che le false dichiarazioni sulla propria identità rese da chi è privo di documenti costituiscono 'attestazione' e rientrano in questa fattispecie, anche se la trascrizione in atto avviene successivamente o viene corretta.

  • art. 496 cod. pen.

    Questa norma è considerata dalla giurisprudenza residuale: riguarda le false dichiarazioni non aventi carattere di attestazione. La Corte esclude la sua applicabilità quando le false generalità sono rese da chi è privo di documenti e sono destinate a garantire l'identità.

  • legge n. 125 del 2008

    La modifica normativa ha eliminato il riferimento all'atto pubblico nella formulazione dell'art. 495, ma la Corte ritiene che resti centrale il concetto di 'attestazione' destinata a essere riprodotta in un atto fidefaciente.

Massime di principio

  • Quando una persona priva di documenti fornisce false generalità a un pubblico ufficiale, la condotta è frequentemente qualificata come 'attestazione falsa' ai sensi dell'art. 495 c.p., anche se la dichiarazione vera viene fornita successivamente.
  • La rilevanza penale non dipende dall'effettiva trascrizione immediata del dato falso in un verbale: è sufficiente che la dichiarazione sia destinata a garantire le qualità personali e a poter essere riprodotta in atti fidefacienti.
  • L'art. 496 c.p. resta applicabile in ipotesi residuali in cui la dichiarazione falsa non abbia carattere attestativo o vi siano altri mezzi di identificazione che rendono irrilevante la dichiarazione del soggetto.
  • In casi simili la difesa può tentare di dimostrare l'assenza dello stato di 'privo di documenti', l'assenza di intento attestatorio o che la dichiarazione non era destinata a essere riprodotta in un atto fidefaciente, ma tali argomenti sono difficili da valorizzare se gli agenti non hanno altri mezzi di identificazione.
  • Il momento consumativo del reato è quello in cui viene resa la falsa attestazione destinata a garantire l'identità; correzioni successive non eliminano la responsabilità già perfezionatasi.

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