Cassazione Penale, Ordinanza n. 11549/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato condannato per una vicenda di gestione illecita di rifiuti. I motivi dedotti sono quattro: (1) vizio di motivazione quanto all'attendibilità di un teste; (2) vizio di motivazione apparente, ma sostenuto solo con massime giurisprudenziali senza confronto con la decisione impugnata; (3) violazione di legge e vizio di motivazione sul concetto di rifiuti pericolosi, contestando che un veicolo fuori uso potesse qualificarsi tale; (4) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, in particolare sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo del tutto generico e assertivo; il secondo inammissibile perché privo di un reale confronto critico con la motivazione; il terzo manifestamente infondato, poiché la natura di rifiuto pericoloso di un veicolo fuori uso non richiede accertamenti particolari quando risulti, anche dalle modalità di raccolta e deposito, che non sia stato sottoposto a operazioni di rimozione dei liquidi o delle componenti pericolose; il quarto motivo inammissibile per genericità, essendo la motivazione di merito congrua sia sul diniego delle attenuanti generiche sia sulla pena, giustificata dalla quantità di rifiuti, pericolosi e non, abbandonati presso un torrente e dai precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la Corte ha condannato il ricorrente anche al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 452-bis c.p.
La decisione richiama la nozione di rifiuti pericolosi, in un contesto di abbandono illecito di rifiuti; il testo non cita espressamente l'articolo, ma il fatto riguarda una fattispecie ambientale riconducibile al reato di inquinamento ambientale/gestione illecita di rifiuti secondo la tassonomia disponibile.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per affermare che la sanzione ex art. 616 c.p.p. presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale assenza di colpa non è stata ravvisata.
Sez. 3, n. 11030 del 05/02/2015, Andreoni, Rv. 263248
Si ribadisce che il veicolo fuori uso è rifiuto pericoloso quando, per modalità di raccolta e deposito, emerga che non sia stato sottoposto a operazioni di rimozione dei liquidi o di altre componenti pericolose.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi siano meramente assertivi, generici o costruiti solo con formule di stile e massime giurisprudenziali, senza un effettivo confronto critico con la motivazione impugnata.
- La censura sulla qualificazione di un veicolo fuori uso come rifiuto pericoloso è infondata quando dagli accertamenti di fatto emerga che il bene non sia stato preventivamente bonificato dalla componentistica o dai liquidi pericolosi.
- La valutazione sulla pena e sul diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se il giudice di merito dà conto in modo логico della gravità del fatto e della personalità dell'imputato.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 21 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11452/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_penale · 21 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11487/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_penale · 21 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11503/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_penale · 21 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11504/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_penale · 21 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11505/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_penale · 21 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11508/2025 del 21/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →