Cassazione Civile, Ordinanza n. 23621/2022 del 28/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (soci)
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della loro domanda di annullamento della deliberazione dell'assemblea ordinaria di una banca cooperativa del 10 maggio 1998. La Corte territoriale aveva ritenuto che essi fossero privi di legittimazione attiva perché avevano concorso all'approvazione della delibera. Nel ricorso per cassazione deducevano, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, la violazione degli artt. 1418, comma 1, 2372 e 2379 c.c., sostenendo che l'illegittimità delle deleghe assembleari, contrastanti con lo statuto perché vietava le deleghe in bianco e richiedeva l'autenticazione della firma, integrasse una violazione di norma imperativa e quindi determinasse la nullità della deliberazione. Sostenevano inoltre che la delibera fosse inesistente o radicalmente nulla, in quanto adottata con il voto di soggetti muniti di delega invalida e quindi non espressiva della volontà del socio, con nullità rilevabile anche d'ufficio. I controricorrenti eccepivano l'inammissibilità del ricorso e ne chiedevano comunque il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la violazione delle regole, anche statutarie, sul conferimento e sul controllo delle deleghe in assemblea, nel regime anteriore alla riforma del diritto societario del 2003, integri un vizio procedimentale che dà luogo ad annullabilità della deliberazione, non a nullità. Ha escluso che nel caso ricorressero ipotesi di delibera nulla per contrasto con norme poste a tutela di interessi generali, e ha negato pure la configurabilità di un'inesistenza della delibera, riservata ai soli casi di difetto strutturale tale da impedire di qualificare la riunione come assemblea. Conseguentemente ha confermato la decisione di merito, rilevando che l'azione era ostacolata anche dal difetto di legittimazione e dalla tardività, e ha condannato i ricorrenti alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1418 c.c.
La violazione di norme imperative non comporta automaticamente nullità della deliberazione assembleare quando il vizio riguarda il procedimento di formazione della volontà sociale.
art. 2372 c.c.
La disciplina delle deleghe assembleari, pur rilevante, è stata considerata nel caso come fonte di un vizio procedimentale e non di nullità della delibera.
art. 2377 c.c.
Il vizio procedimentale relativo alle deleghe va fatto valere con l'azione di annullamento e nei relativi termini e condizioni di legittimazione.
art. 2379 c.c.
Nel regime anteriore alla riforma societaria, la nullità è limitata al contrasto del contenuto della deliberazione con norme poste a tutela di interessi generali; non ricomprende il mero vizio procedimentale sulle deleghe.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso non forniva specifico riscontro documentale alle circostanze dedotte, in particolare sulla pretesa pacificità del vizio e sul dedotto giudicato.
art. 369 c.p.c.
Mancava lo specifico supporto documentale alle allegazioni del ricorso.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater e comma 1-bis
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel sistema previgente alla riforma del diritto societario, la violazione delle norme legali o statutarie che regolano le deleghe assembleari integra, di regola, un vizio di annullabilità della deliberazione e non di nullità.
- La nullità della deliberazione assembleare, nel regime anteriore alla riforma, è configurabile solo quando il contenuto della delibera contrasti con norme poste a tutela di interessi generali, non quando sia dedotto un mero vizio del procedimento di formazione della volontà.
- L'inesistenza della deliberazione assembleare è ipotizzabile solo in presenza di un difetto strutturale così grave da impedire di qualificare la riunione come assemblea; non basta l'irregolarità delle deleghe o della loro autenticazione.
- Chi impugna una deliberazione deve allegare e documentare specificamente i fatti posti a fondamento del ricorso, non essendo sufficienti affermazioni generiche circa la pacificità del vizio o l'esistenza di un giudicato.
- La qualificazione del vizio come annullabile comporta l'applicazione dei relativi limiti di legittimazione e di tempestività dell'azione.
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