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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31996/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un privato, acquirente di un terreno inserito in un comparto P.I.P. ceduto dal comune con rogito del 1982 contenente una clausola di rimborso pro quota di eventuali conguagli dovuti ai precedenti proprietari espropriati, agiva per far accertare la prescrizione del diritto del comune di ottenere da lui il rimborso dei maggiori oneri espropriativi poi effettivamente pagati agli originari espropriati. La controversia nasceva dopo che il comune, esaurita la fase contenziosa con gli espropriati e ripartiti i maggiori oneri con delibera del 2006, aveva intimato al cessionario il pagamento di una somma a titolo di conguaglio. Il ricorrente deduceva in cassazione: 1) violazione degli artt. 2935 e 2946 c.c., della L. n. 385/1980 e della clausola contrattuale, sostenendo che la prescrizione dovesse decorrere dalla sentenza costituzionale n. 223/1983 e non dal pagamento effettivo; 2) violazione delle norme sulla determinazione dell'indennità di esproprio e degli artt. 1304 e 1965 c.c., assumendo che le somme richieste derivassero da transazioni non opponibili perché intercorse senza sua partecipazione e comunque non corrispondenti ai criteri legali; 3) violazione dell'art. 1375 c.c. e delle medesime norme espropriative, lamentando inerzia ultradecennale del comune, mancata denuntiatio litis e violazione della buona fede; 4) omesso esame di un fatto decisivo, costituito da documentazione prodotta in appello (altra sentenza e relazione tecnica) che, a suo dire, dimostrava l'incongruità del conguaglio e la necessità di rinnovare la CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il diritto del comune al rimborso del conguaglio inizia a prescriversi solo dal momento dell'effettivo pagamento della maggiore indennità agli espropriati, coerentemente con la giurisprudenza richiamata e con la clausola contrattuale che collegava l'obbligo di regresso al versamento effettivo. Ha ritenuto infondati, e in parte inammissibili, il secondo e il terzo motivo: la Corte d'appello aveva attribuito alle transazioni con gli espropriati soltanto valore di fatto storico/prova del pagamento, senza riconoscere efficacia negoziale opponibile al cessionario, e il ricorso non si confrontava in modo puntuale con tale ratio. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di autosufficienza e perché l'omesso esame denunciabile non può riguardare mere argomentazioni difensive. Il ricorrente è stato condannato alle spese e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    Il termine di prescrizione del diritto di regresso decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dall'effettivo pagamento del conguaglio da parte del comune.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato come termine ordinario di prescrizione applicabile alla pretesa di rimborso.

  • art. 1 L. 385/1980

    Norma richiamata nella clausola contrattuale e nel quadro della determinazione del conguaglio dovuto per le espropriazioni.

  • art. 6 del contratto di cessione del 10/03/1982 n. 28889

    "La parte acquirente dovrà rimborsare pro quota al Comune l’eventuale conguaglio che lo stesso dovrà versare ai precedenti proprietari delle aree PIP"

    L'obbligo di rimborso del cessionario sorge solo in relazione al conguaglio effettivamente versato dal comune ai precedenti proprietari.

  • art. 39 L. 2359/1865

    Richiamato dal ricorrente quale base legale per la determinazione dell'indennità di espropriazione e del conguaglio.

  • art. 1304 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la non opponibilità delle transazioni stipulate con gli espropriati senza la sua partecipazione.

  • art. 1965 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla natura transattiva degli accordi con gli espropriati.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato per dedurre la violazione della buona fede contrattuale e l'inerzia del comune nel far valere tempestivamente il rimborso.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro per denunciare violazioni di legge sostanziale.

  • art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.

    Usato per dedurre omesso esame di un fatto decisivo; la Corte precisa che non è configurabile per mere argomentazioni difensive.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del pagamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel rapporto di rivalsa tra ente pubblico e cessionario di area espropriata, quando la clausola contrattuale collega l'obbligo di rimborso al conguaglio effettivamente versato, la prescrizione del diritto del comune decorre dal momento del pagamento concreto della maggiore indennità agli espropriati, non dalla sola sopravvenienza del quadro normativo o dalla astratta esigibilità del conguaglio.
  • Le transazioni stipulate dall'ente con gli espropriati possono essere valorizzate, nei confronti del terzo obbligato al rimborso, come mero fatto storico o prova dell'avvenuto pagamento, senza che ciò comporti automaticamente l'estensione al terzo degli effetti negoziali dell'accordo transattivo.
  • Per contestare la quantificazione del conguaglio occorre misurarsi in modo specifico con la motivazione della decisione di merito e con la consulenza tecnica posta a base della stessa; la riproposizione delle difese già svolte in appello non basta a fondare un motivo di ricorso per cassazione.
  • Il vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può riguardare mere argomentazioni difensive o valutazioni di parte, ma deve investire un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; inoltre il ricorso deve rispettare il requisito di autosufficienza indicando con precisione il contenuto della documentazione e la sua decisività.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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