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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2682/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso proposto dall'avvocato Fonte e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 649 c.p.p. per essere l'imputato già stato giudicato per il medesimo fatto in senso storico-naturalistico. I motivi presentati dall'avvocato Becheri sono stati assorbiti dalla statuizione relativa al giudicato.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per i reati di falso in titolo di credito e truffa aggravata. Due distinti ricorsi difensivi: (1) avvocato Becheri ha denunciato vizi sulla prova del concorso dell'imputato e la mancata rideterminazione della pena per reato depenalizzato (art. 485-491 c.p.); (2) avvocato Fonte ha dedotto la violazione dell'art. 649 c.p.p. per preclusione del giudicato, allegando sentenza definitiva della Corte d'Appello di Reggio Calabria che avrebbe già deciso per il medesimo fatto (stessa persona offesa, stessa data, stessa auto, stesso assegno circolare falso).

Norme richiamate

  • art. 649 c.p.p.

    Applicato per impedire un secondo processo sul medesimo fatto: la Cassazione ha verificato la identità storico-naturalistica del fatto (corrispondenza di condotta, evento, nesso causale e circostanze di tempo, luogo e persona) e ha annullato la sentenza senza rinvio per giudicato.

  • art. 485-491 c.p.

    Richiamati nel ricorso come motivo di mancata rideterminazione della pena per norma depenalizzata; tuttavia tali deduzioni sono state assorbite dalla decisione sul giudicato e non affrontate nel merito.

  • art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17/03/2020 n.18, conv. con l. 24/04/2020 n.27

    Norma citata per il deposito della requisitoria scritta del Procuratore generale presso la Cassazione (strumento procedurale utilizzato nel giudizio).

  • art. 546, comma 2 c.p.p.

    Richiamato nella sentenza quanto alla firma: la sentenza è firmata solo dal Presidente per impedimento dell'estensore, conforme alla previsione procedurale.

Massime di principio

  • Se esiste un giudicato precedente sul "medesimo fatto" in senso storico-naturalistico (corrispondenza di condotta, evento, nesso causale e circostanze di tempo, luogo e persona), l'art. 649 c.p.p. impedisce un nuovo giudizio: la sentenza successiva va annullata senza rinvio.
  • La prova del giudicato incombe alla parte che lo deduce: è utile allegare copia integrale della sentenza definitiva che si ritiene ostativa al nuovo processo.
  • Quando il fatto descrive lo stesso nucleo fattuale (stessa vittima, stessi atti materiali, stesso strumento e stessa data), l'identità del fatto tende a ritenersi sussistente.
  • Motivi processuali di ordine diverso (es. depenalizzazione, vizi istruttori) possono risultare assorbiti se il giudicato impedisce il prosieguo del processo; occorre valutare prima l'eventuale preclusione per giudicato.
  • Il divieto di doppio processo opera anche tra giudicati di corti diverse: non conta la giurisdizione ma l'identità storico-naturalistica del fatto giudicato.

Testo integrale

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