Sentenza n. 451/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento -della diffida prot. n. 94090 del 20.11.2025 del Municipio di Porto Sant'Elpidio, notificata il 25.11.2025, contenente il divieto di qualsiasi utilizzo del manufatto, l'ordine di liberarlo da ogni bene ivi contenuto e rimozione coattiva dell'ex edicola in Piazza Garibaldi s.c.n. ; -degli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresa l’ordinanza n. 15/2020 del 20.10.2020, ove ritenuta efficace. Impugnazione estesa con revoca del 20/10/2020 ordinanza 15/2020, notificata alla sola “Trade Investiment Trustee S.r.l” con sede in Alba Adriatica (Te), V. Roma 120.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida comunale a interrompere ogni utilizzo dell'ex edicola, liberarla da suppellettili e materiali e comunicazione di avvio della procedura di rimozione forzata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ricorrente, che utilizzava il chiosco ex edicola per finalità sociali connesse alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, ha impugnato la diffida comunale del 20 novembre 2025 e gli atti presupposti, inclusa l'ordinanza del 2020 con cui era stata ordinata alla proprietaria del manufatto la rimozione entro quarantacinque giorni, con previsione di rimozione forzata e rivalsa delle spese. Ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 10 l. 241/1990 per mancato coinvolgimento della propria dante causa e difetto di contraddittorio; la violazione dell'obbligo di motivazione e di allegazione dell'atto richiamato per relationem; difetto di istruttoria, contraddittorietà e sviamento, in ragione del decorso di circa cinque anni e della percezione comunale dei canoni di occupazione del suolo pubblico; lesione dell'affidamento e della buona fede ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990; sproporzione della misura e mancata ponderazione dell'interesse pubblico, anche in rapporto all'autotutela; inefficacia sopravvenuta dell'ordine di rimozione del 2020 e erroneità della prospettazione della rimozione forzata anziché dell'acquisizione del bene; violazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost.; genericità del richiamo normativo. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, la nullità del ricorso e della notificazione, nonché l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito, sostenendo che la diffida fosse un atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, ritenendo assorbita la disamina delle eccezioni di nullità del ricorso. Ha qualificato l'atto impugnato come diffida in senso stretto e non come ordine immediatamente lesivo. La diffida si limita a richiamare un obbligo ritenuto preesistente, a intimare l'interruzione dell'utilizzo e la liberazione del manufatto e a comunicare l'avvio della procedura di rimozione forzata, senza fissare termini puntuali per l'adempimento da parte della ricorrente e senza definire in via definitiva la posizione giuridica della stessa. Essa costituisce quindi un segmento preparatorio di una fattispecie complessa, destinata a essere completata dall'eventuale conclusione negativa del procedimento nei confronti della proprietaria e dall'adozione di un successivo provvedimento finale. Le diffide in senso stretto, non essendo novative dell'obbligo e non vincolando definitivamente la successiva azione amministrativa, non sono immediatamente impugnabili; l'impugnazione sarà eventualmente proponibile contro il successivo provvedimento sfavorevole concretamente lesivo. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia, mentre il contributo unificato è rimasto a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
eventuale definizione nel merito del giudizio con sentenza in forma semplificata
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
artt. 7 e 10 l. 241/1990
Norme invocate dalla ricorrente in relazione alla mancata comunicazione di avvio e alla partecipazione procedimentale; il TAR non ne ha esaminato il merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 3 l. 241/1990
Norma invocata per il difetto di motivazione e l'omessa allegazione dell'atto richiamato; questione non esaminata nel merito.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Norma invocata per la lesione dell'affidamento e della buona fede; il TAR non ha esaminato la censura nel merito.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla revisione o revoca del precedente provvedimento e alla ponderazione dell'interesse pubblico; profilo non esaminato nel merito.
art. 118 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio di sussidiarietà; profilo non esaminato nel merito.
Massime di principio
- La diffida in senso stretto, che si limita a intimare l'adempimento di un obbligo ritenuto preesistente e a preannunciare l'adozione di successivi provvedimenti sfavorevoli, ha natura endoprocedimentale e non è immediatamente impugnabile per carenza di lesività.
- La qualificazione di un atto come immediatamente impugnabile dipende dai suoi effetti sostanziali e non dalla denominazione formale: l'impugnabilità sussiste quando l'atto produce direttamente effetti giuridici sfavorevoli, costituisce un obbligo nuovo, attribuisce una definitiva qualificazione giuridica a un bene o a una condotta oppure vincola l'amministrazione all'adozione di successivi atti sfavorevoli.
- Quando la diffida costituisce soltanto un segmento preparatorio di una fattispecie complessa, completata dall'eventuale conclusione negativa del procedimento e dall'adozione del provvedimento finale, il ricorso proposto contro la diffida è inammissibile per carenza di interesse; la tutela impugnatoria deve essere esercitata contro il successivo atto concretamente lesivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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