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Sentenza

Sentenza n. 291/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento, - dell'ordinanza sindacale del Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi n. 5 del 17 novembre 2022 che intima la cessazione di attività commerciale.

Giustizia amministrativa202300046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale che intimava la cessazione di ogni attività commerciale di somministrazione di cibi e bevande nei locali indicati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza sindacale n. 5 del 17 novembre 2022, adottata sulla base delle note del NAS e dell'ASL, con la quale era stata ordinata la cessazione di ogni attività commerciale esercitata nei locali indicati, per mancanza della preventiva comunicazione prevista dalla disciplina commerciale, oggi riconducibile alla SCIA. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione dei principi dell'ordinamento e degli artt. 1 e 7 l. 241/1990, lamentando la mancata comunicazione di avvio del procedimento; eccesso di potere per carenza ed errore nei presupposti, sviamento, illogicità e manifesta irragionevolezza; nonché censure riferite all'opportunità del provvedimento e all'esercizio dell'attività amministrativa comunale. Il Comune ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e ne ha comunque sostenuto l'infondatezza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo assorbita o comunque superata l'eccezione preliminare di inammissibilità. Quanto alla mancata comunicazione di avvio, ha rilevato che la società non aveva contestato di essere priva di un titolo autorizzativo per la somministrazione di cibi e bevande all'interno dell'immobile, né aveva indicato quale concreto apporto partecipativo avrebbe potuto fornire. Il divieto di svolgimento dell'attività nei locali era già stato disposto dall'ASL con verbale del 9 agosto 2022, non impugnato. La società disponeva soltanto dell'autorizzazione a svolgere attività di somministrazione "su ruota", mediante uno specifico automezzo, e tale titolo non consentiva di ospitare i clienti all'interno dell'immobile, risultato inoltre privo dei requisiti igienico-sanitari necessari. È stata ritenuta irrilevante la circostanza che nell'immobile fosse consentita ad altro soggetto un'attività di ristorazione. Il giudice ha escluso anche i vizi di eccesso di potere, precisando che l'ordinanza vietava un'attività esercitata senza autorizzazione in locali privi dei requisiti igienico-sanitari, non l'attività specificamente autorizzata su strada. Infine, le ridotte dimensioni dell'ente e l'interesse alla promozione delle attività commerciali sul territorio non potevano giustificare l'esercizio di attività non assentite in locali non autorizzati. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 6, d.lgs. 114/1998

    Costituisce la base normativa richiamata per l'ordinanza sindacale di cessazione dell'attività commerciale esercitata senza il prescritto titolo.

  • art. 7 d.lgs. 114/1998

    È richiamato quale disposizione che imponeva la preventiva comunicazione per l'esercizio dell'attività commerciale, oggi sostituita dalla SCIA secondo quanto indicato nella sentenza.

  • art. 19 l. 241/1990

    La SCIA è indicata come disciplina attualmente applicabile in luogo della preventiva comunicazione prevista dalla normativa commerciale.

  • art. 1 l. 241/1990

    È richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate, senza che la sentenza ne ricavi uno specifico principio autonomo.

  • art. 7 l. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio del procedimento non ha determinato l'illegittimità dell'ordinanza, poiché la società non disponeva del titolo necessario e non ha indicato quale concreto apporto partecipativo avrebbe potuto fornire.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato per il deposito delle memorie conclusionali delle parti.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato con riferimento alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione di avvio del procedimento non conduce all'annullamento di un provvedimento repressivo quando il destinatario non contesta l'assenza del titolo necessario per l'attività e non dimostra quale concreto apporto partecipativo avrebbe potuto fornire, soprattutto quando il divieto sostanziale era già stato impartito dall'autorità sanitaria con un atto non impugnato.
  • L'autorizzazione allo svolgimento di attività di somministrazione mediante vendita su strada o su veicolo non abilita a esercitare la medesima attività all'interno di locali, né a ospitarvi i clienti, in assenza di uno specifico titolo autorizzativo e dei requisiti igienico-sanitari dei locali.
  • La circostanza che un altro soggetto eserciti un'attività di ristorazione nello stesso immobile non legittima un operatore privo di titolo a svolgervi la propria attività, né esclude la rilevanza della mancanza dei requisiti igienico-sanitari riferiti all'esercizio contestato.
  • Le esigenze di promozione delle attività commerciali e le dimensioni ridotte dell'ente locale non possono giustificare l'esercizio di attività non autorizzate in locali privi dei requisiti prescritti a tutela dell'interesse pubblico sanitario e commerciale.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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