Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 825/2026 - Catania, Sezione 4

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Sede di Catania n°1218/2025 del 14/04/2025

Giustizia amministrativa202501817

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Sicilia - Catania n. 1218/2025, nella parte relativa al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il difensore distrattario ha proposto ricorso in proprio per ottenere l’ottemperanza della sentenza passata in giudicato che aveva condannato la Regione al pagamento di euro 1.000,00 per spese di lite, oltre spese generali, accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in suo favore. Ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il giudice ha ritenuto sussistente la legittimazione esclusiva del difensore distrattario ad agire per l’esecuzione della statuizione sulle spese. Ha inoltre accertato che il titolo era stato ritualmente notificato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 e che l’amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale, senza contestare il credito né fornire indicazioni sull’iter del pagamento.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha dichiarato l’inottemperanza della Regione rispetto alla sentenza n. 1218/2025 e le ha ordinato di provvedere al pagamento integrale delle somme dovute entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Segretario generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso Dipartimento, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza per eseguire il pagamento, a spese dell’amministrazione inadempiente. Il compenso del commissario sarà determinato successivamente ai sensi del d.P.R. 115/2002. La richiesta di penalità di mora è stata respinta perché la nomina del commissario ad acta è stata ritenuta misura già idonea a soddisfare l’interesse del ricorrente. La Regione è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l’altro, l’applicazione di penalità di mora; nel caso concreto il giudice ha ritenuto non necessario applicarla, essendo sufficiente la nomina del commissario ad acta.

  • art. 93 c.p.c.

    La distrazione delle spese in favore del difensore instaura un rapporto autonomo tra il difensore distrattario e la parte soccombente e attribuisce al difensore la legittimazione esclusiva ad agire per il pagamento e per l’ottemperanza della relativa statuizione.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento da parte dell’amministrazione delle somme dovute in forza di un titolo esecutivo; decorso tale termine senza pagamento, può essere attivato il giudizio di ottemperanza.

  • d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale fonte per la successiva determinazione e liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il difensore in favore del quale sia stata disposta la distrazione delle spese processuali è legittimato esclusivamente, nei limiti delle somme liquidate, ad agire contro la parte soccombente per il pagamento e per l’ottemperanza della statuizione sulle spese, anche quando agisca in proprio.
  • La mancata esecuzione, da parte di un’amministrazione, di una condanna al pagamento di spese processuali contenuta in una sentenza passata in giudicato integra inottemperanza quando sia decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 e non risulti effettuato alcun pagamento.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non adempia entro il termine assegnato dal giudice, la nomina preventiva di un commissario ad acta costituisce una misura esecutiva idonea a soddisfare l’interesse del creditore e può rendere non necessaria l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.