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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25864/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del GIP del Tribunale di Lecco che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Deduceva, con un unico motivo, la mancata esplicitazione dei criteri di commisurazione della pena e di quelli utilizzati per il giudizio di comparazione tra circostanze. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché non rientrante tra i motivi tassativamente consentiti contro la sentenza di patteggiamento dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    È la base del provvedimento impugnato: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Contro la sentenza di patteggiamento sono proponibili solo motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; sono quindi inammissibili censure diverse, come quelle sulla commisurazione della pena e sul bilanciamento delle circostanze.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso "senza formalità".

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tali ipotesi è inammissibile.
  • Le censure relative alla mancata esplicitazione dei criteri di commisurazione della pena o del giudizio di comparazione tra circostanze non sono deducibili in cassazione contro il patteggiamento, se non si traducono in una delle specifiche violazioni consentite dalla legge.
  • Quando il ricorso è inammissibile, la Corte può dichiararlo senza formalità e condannare il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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