Cassazione Penale, Sentenza n. 5060/2024 del 05/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza del 11/05/2023 del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di ottemperanza presentata da Attanasio. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) in relazione agli artt. 591 e 666, comma 2, c.p.p., sostenendo che la domanda di ottemperanza non poteva essere decisa de plano e che un'ordinanza che accerti la violazione di diritti costituzionalmente garantiti non può diventare inefficace per il solo fatto che il soggetto abbia esaurito il titolo esecutivo originario, specie se rimane detenuto per diverso titolo; invocava altresì l'art. 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima, in linea di principio, la procedura de plano prevista dall'art. 666 c.p.p. quando l'istanza sia gia' basata sui medesimi elementi o manifestamente infondata; tuttavia ha fondato la decisione sull'assorbente principio secondo cui la funzione dell'istituto dell'ottemperanza ex art. 35-bis Ord. Pen. è strettamente connessa al titolo esecutivo cui si riferisce: l'avvenuto esaurimento del titolo detentivo originario determina l'inefficacia dell'istanza di ottemperanza volta a far valere un provvedimento riferito a quel periodo di esecuzione. Poiché l'ordinanza richiesta di applicazione era stata adottata in relazione a un titolo ormai esaurito e il successivo ingresso in carcere del ricorrente avvenne per diverso titolo (cautelare), il Tribunale di sorveglianza ha correttamente dichiarato l'inammissibilita'. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 35-bis Ordinamento penitenziario
introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. b), decreto legge n. 146 del 2013, convertito dalla legge n. 10 del 2014
Istituisce il procedimento di ottemperanza dinanzi alla magistratura di sorveglianza, con contraddittorio e duplice grado; i commi successivi prevedono un procedimento volto a garantire l'ottemperanza delle decisioni definitive. La misura di ottemperanza è funzionalmente connessa al titolo esecutivo in essere al momento dell'accertamento.
art. 666 cod. proc. pen.
secondo comma dell'art. 666 cod. proc. pen.
Prevede la possibilita' di pronunciare un decreto de plano di inammissibilita' quando l'istanza sia gia' stata rigettata basandosi sui medesimi elementi o e' manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge; tale rimedio e' eccezionale e non puo' sostituire il contraddittorio quando siano necessarie valutazioni di fatto.
art. 591 cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente in relazione alle norme sulla esecuzione e sugli strumenti di tutela, ma non costituisce il fondamento della decisione della Corte: la Corte ha dato rilievo principalmente al rapporto tra ottemperanza e titolo esecutivo.
art. 678 cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 666 come disciplina che governa il procedimento di sorveglianza, imponendo l'attivazione del contraddittorio e la fissazione dell'udienza in camera di consiglio per consentire la partecipazione e l'interlocuzione delle parti.
art. 69 legge 26 luglio 1975, n. 354
art. 69 legge 26 luglio 1975, n. 354
Invocato dal ricorrente per sostenere che l'accertamento di una lesione di diritti non diventi inefficace con il termine dell'esecuzione; la Corte però non ha accolto tale lettura come idonea a prolungare l'efficacia dell'ordine di ottemperanza oltre il titolo esecutivo a cui si riferiva.
Sentenza Corte Costituzionale n. 26 del 1999
Richiamata nella motivazione come motivo storico per l'introduzione dell'art. 35-bis (deficit di tutela nei confronti di atti dell'Amministrazione penitenziaria).
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata in relazione al principio che, nella determinazione delle spese per ricorsi inammissibili, non si deve ritenere automaticamente il ricorrente esente da colpe; giustificazione della condanna alle spese e all'ammenda.
Massime di principio
- L'istanza di ottemperanza ex art. 35-bis e' strettamente connessa al titolo esecutivo (periodo di detenzione) cui si riferisce; se il titolo si e' esaurito, l'azione di ottemperanza perde efficacia e l'istanza è inammissibile.
- La procedura de plano (decreto senza contraddittorio) prevista dall'art. 666 c.p.p. è ammissibile solo in casi chiari e limitati: istanza gia' decisa sui medesimi elementi o manifestamente infondata per difetto di condizioni di legge; non può essere usata quando sono necessarie verifiche di fatto o valutazioni discrezionali.
- Se il detenuto torna in carcere per diverso titolo (es. misure cautelari) e chiede applicazione di provvedimenti riconosciuti in un diverso periodo esecutivo, la competenza e gli strumenti di tutela vanno valutati nell'ambito del nuovo titolo (autorità procedente competente per la nuova detenzione) e non mediante estensione automatica dell'ottemperanza precedente.
- Prima di proporre istanze di ottemperanza è fondamentale verificare la sussistenza del titolo esecutivo originario: il venir meno del titolo puo' rendere inammissibile la domanda e comportare condanna alle spese e sanzioni.
- Nel dubbio sulla rilevanza temporale del provvedimento o sulla necessità di accertamenti di fatto, va preferito il percorso con contraddittorio (udienza) per evitare decadenze procedurali o pronunce de plano sfavorevoli.
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