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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30919/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento induttivo emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata per omessa presentazione della dichiarazione relativa al 2005 e, in via conseguenziale, dall’accertamento del reddito di partecipazione imputato alla socia, poi succeduta dalla sua erede. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato i ricorsi della società e dei soci; la Commissione tributaria regionale, invece, aveva accolto l’appello della contribuente e annullato l’avviso di accertamento, ritenendo che l’Ufficio non potesse ricostruire il reddito con metodo induttivo perché esistevano comunque elementi documentali idonei a verificare la perdita di bilancio, quali le dichiarazioni dei redditi degli anni contigui, le scritture contabili depositate al registro imprese e la comunicazione annuale IVA. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 19 d.lgs. 546/1992, perché la CTR avrebbe accolto l’appello contro la cartella pur in presenza di doglianze riferite ai vizi dell’avviso presupposto e non a quelli propri della cartella; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere deciso sulla base di una censura nuova in appello, relativa all’erroneo utilizzo degli studi di settore; 3) violazione delle norme sull’accertamento induttivo e delle regole sull’onere della prova e sulle presunzioni, sostenendo che, in assenza di dichiarazione, l’Amministrazione può ricostruire il reddito con presunzioni semplici anche gravi e che l’ufficio aveva valorizzato ulteriori indici, tra cui l’antieconomicità della gestione e il ricarico del 50%; 4) violazione delle norme processuali tributarie perché la CTR avrebbe annullato l’atto senza rideterminare l’imposta, nonostante il processo tributario sia di impugnazione-merito; 5) violazione della disciplina sugli accertamenti a società di capitali a ristretta base, per mancata applicazione della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della CTR perché quest’ultima aveva annullato una cartella di pagamento impugnata senza che la contribuente avesse dedotto vizi propri della cartella medesima, cioè per ragioni attinenti all’avviso di accertamento presupposto. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la cartella è impugnabile soltanto per vizi suoi propri, salvo il caso in cui il contribuente conosca la pretesa solo con la notifica della cartella. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Ha inoltre precisato che tale decisione non esonera l’Amministrazione dall’onere di provare nel merito la fondatezza dell’avviso presupposto, se e quando ciò rilevi nel giudizio appropriato. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle di cassazione sono state poste a carico della parte privata.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per censurare la decisione ultra/extra petita e la pronuncia su questioni non dedotte come vizi propri della cartella; la Corte ha accolto la censura sul punto

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    richiamato per ribadire che nel processo tributario l’impugnazione deve riguardare l’atto effettivamente impugnato e i suoi vizi propri

  • art. 39, comma 1, lett. a), d.P.R. 600/1973

    richiamato dall’Ufficio a sostegno dell’accertamento induttivo del reddito

  • art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. 600/1973

    richiamato dall’Ufficio a sostegno della ricostruzione induttiva in assenza di dichiarazione

  • art. 41, commi 1 e 2, d.P.R. 600/1973

    richiamato dall’Ufficio per la disciplina dell’accertamento in caso di omissione della dichiarazione

  • art. 55, comma 1, d.P.R. 633/1972

    richiamato dall’Ufficio in tema di accertamento IVA in assenza di dichiarazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici utilizzabili dall’Amministrazione

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    richiamato dall’Ufficio per sostenere la natura di giudizio di impugnazione-merito del processo tributario

  • art. 277 c.p.c.

    richiamato dall’Ufficio per la decisione di merito da parte del giudice tributario

  • art. 30 l. 724/1994

    richiamato dall’Ufficio in relazione alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base

  • art. 1 l. 296/2006

    richiamato come modifica/integrazione della disciplina sulle società non operative o sugli accertamenti evocati nel motivo

  • Cass. 11/03/2015, n. 4818

    "Nel processo tributario, la cartella di pagamento può essere impugnata solo per vizi suoi propri e non quelli che attengono l’accertamento fiscale, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta"

    richiamata come principio di diritto decisivo applicato alla controversia

Massime di principio

  • Nel processo tributario la cartella di pagamento è impugnabile soltanto per vizi propri; i vizi dell’avviso di accertamento presupposto non possono essere fatti valere contro la cartella, salvo che la pretesa sia conosciuta solo con la sua notificazione.
  • Il giudice non può pronunciarsi su un atto o su censure non dedotte dalle parti, poiché ciò viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • In presenza di omessa dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento induttivo secondo le regole di legge e mediante presunzioni semplici, purché valorizzi elementi indiziari coerenti con la pretesa.
  • Nel processo tributario, quando la decisione di cassazione rende superflui ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito e rigettare il ricorso originario.
  • La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base è tema distinto, ma resta subordinata alla corretta impugnazione dell’atto e al tema processuale effettivamente devoluto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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