Sentenza n. 732/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto regionale recante giudizio positivo di compatibilità ambientale, parere favorevole di valutazione di incidenza e parere favorevole sul piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo per un impianto eolico da 30 MW
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto regionale relativo alla realizzazione di un parco eolico composto da cinque aerogeneratori, con opere connesse distribuite nei territori di più comuni, deducendo la propria vicinitas e l’incidenza diretta del progetto sui fondi e sugli immobili di loro proprietà o detenzione. Hanno sostenuto, in primo luogo, la violazione dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere, contestando che l’amministrazione avesse ritenuto formato il silenzio-assenso sul parere della Soprintendenza, nonostante la materia paesaggistica e culturale. Hanno inoltre dedotto l’incompetenza dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, assumendo che la tutela paesaggistica spettasse all’Assessorato dei Beni Culturali e che la VIA non potesse sostituire l’autorizzazione paesaggistica; l’incompetenza relativa dell’Assessore, ritenendo che il provvedimento dovesse essere adottato da un dirigente; l’incompatibilità della localizzazione con i valori paesaggistici, ambientali, archeologici e culturali dell’area; la mancata acquisizione di atti e pareri, tra cui il nulla osta del demanio trazzerale e il parere di altra Soprintendenza; l’omessa valutazione degli effetti cumulativi con altri impianti; e il difetto di istruttoria sulla verifica preventiva dell’interesse archeologico. La controinteressata ha contestato tutte le censure, sottolineando la tardività del parere soprintendentizio, la completezza dell’istruttoria e l’assenza di un divieto derivante dalla mancata qualificazione dell’area come area idonea ai sensi del d.lgs. n. 199/2021.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al parere negativo della Soprintendenza, ha rilevato che, dopo la pubblicazione delle integrazioni progettuali, le amministrazioni disponevano di trenta giorni per esprimersi ai sensi dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, mentre il parere era stato reso diversi mesi dopo la scadenza. Ha ritenuto applicabile, nel procedimento di VIA, l’art. 17-bis della legge n. 241/1990, distinguendolo dal silenzio-assenso nei procedimenti a istanza di parte disciplinato dall’art. 20: il parere paesaggistico endoprocedimentale può essere acquisito mediante silenzio-assenso tra amministrazioni, anche quando siano coinvolti interessi sensibili. Il parere tardivo è stato quindi considerato inefficace ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/1990, e l’autorità procedente poteva concludere la VIA sulla base degli elementi tempestivamente acquisiti. Ha poi escluso l’incompetenza dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente: gli aerogeneratori non ricadevano in aree vincolate e i limitati tratti di cavidotto interessati da fasce di rispetto erano opere interrate prive di incidenza stabile, escluse dall’autorizzazione paesaggistica dall’allegato A del d.P.R. n. 31/2017. La considerazione del paesaggio nella VIA non equivaleva all’esercizio della competenza propria dell’autorità paesaggistica. In Sicilia, inoltre, la competenza alla VIA era attribuita all’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente. È stata respinta anche la censura sull’incompetenza dell’Assessore: la deliberazione della Giunta regionale n. 307/2020 attribuiva al Dipartimento l’istruttoria tecnica e all’Assessore l’adozione del provvedimento finale in materia di VIA, VAS, VINCA e AIA; tale assetto è stato ritenuto coerente con la natura complessa e comparativa della VIA. Le doglianze sulla localizzazione sono state considerate una mera contrapposizione alle valutazioni tecnico-discrezionali dell’amministrazione, non supportata dalla dimostrazione di illogicità, irragionevolezza, travisamento o lacune istruttorie. Il TAR ha valorizzato il parere favorevole della Commissione Tecnica Specialistica, le analisi di intervisibilità e le simulazioni fotografiche, nonché l’assenza di interferenze dirette con beni paesaggistici, architettonici o archeologici. La mancata inclusione dell’area tra quelle idonee ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. n. 199/2021 non è stata ritenuta ostativa: essa esclude soltanto i regimi semplificati, senza introdurre un divieto assoluto di autorizzazione all’esito della VIA ordinaria. Anche la censura archeologica è stata respinta, poiché lo studio di impatto ambientale e la relazione paesaggistica avevano esaminato i siti noti e non erano state indicate interferenze dirette o specifiche carenze istruttorie. I ricorrenti sono stati condannati a pagare alla controinteressata 2.500 euro, oltre accessori; le spese nei confronti della Regione sono state compensate.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. n. 152/2006
Base normativa della domanda di valutazione di impatto ambientale presentata per il progetto.
art. 24, comma 5, d.lgs. n. 152/2006
Impone alle amministrazioni coinvolte nella fase di consultazione successiva alle integrazioni progettuali di trasmettere i pareri entro il termine previsto, individuato dal giudice in trenta giorni.
art. 25, comma 1, d.lgs. n. 152/2006
Consente all’autorità competente di procedere alla valutazione anche quando i pareri delle amministrazioni coinvolte non siano resi nei termini.
art. 17-bis l. n. 241/1990
Il silenzio-assenso tra amministrazioni opera anche per il parere endoprocedimentale dell’autorità paesaggistica nell’ambito della VIA, nonostante il coinvolgimento di interessi sensibili.
art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990
Le determinazioni tardive dell’amministrazione consultata sono inefficaci dopo la formazione del silenzio-assenso endoprocedimentale.
art. 20 l. n. 241/1990
La disciplina del silenzio-assenso nei procedimenti a istanza di parte, con le relative esclusioni per gli interessi sensibili, è distinta e non si applica al silenzio-assenso tra amministrazioni previsto dall’art. 17-bis.
artt. 134 e 146 d.lgs. n. 42/2004
Sono stati richiamati dai ricorrenti per sostenere la competenza dell’autorità paesaggistica e la necessità dell’autorizzazione paesaggistica, ma il TAR ne ha escluso la rilevanza ostativa in relazione alle opere concretamente interessate.
allegato A d.P.R. n. 31/2017
Esclude dall’autorizzazione paesaggistica gli interventi nel sottosuolo privi di incidenza stabile sugli assetti territoriali, applicabile ai limitati tratti di cavidotto interrato.
art. 5, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 152/2006
La VIA considera anche gli effetti del progetto sul paesaggio e sul patrimonio culturale, senza per ciò stesso sostituire le competenze proprie dell’autorità paesaggistica.
art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. n. 199/2021
La qualificazione di determinate aree come idonee individua ambiti soggetti a regimi semplificati; la mancata inclusione di un’area non equivale a non idoneità assoluta né impedisce l’autorizzazione ordinaria previa VIA.
deliberazione Giunta regionale siciliana n. 48 del 26 febbraio 2015
Attribuisce all’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente la competenza quale autorità ambientale unica per i provvedimenti di VIA.
deliberazione Giunta regionale siciliana n. 307 del 20 luglio 2020
Attribuisce al Dipartimento regionale dell’Ambiente l’istruttoria tecnica e all’Assessore l’adozione del provvedimento finale in materia di VIA, VAS, VINCA e AIA.
Massime di principio
- Nel procedimento di VIA, il parere endoprocedimentale dell’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica può essere acquisito mediante il silenzio-assenso tra amministrazioni previsto dall’art. 17-bis della legge n. 241/1990, anche quando siano coinvolti interessi paesaggistici o culturali; tale disciplina è distinta dal silenzio-assenso nei procedimenti a istanza di parte previsto dall’art. 20 della stessa legge.
- Una volta formato il silenzio-assenso endoprocedimentale, il parere tardivamente adottato dall’amministrazione consultata è inefficace ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/1990 e non vincola l’autorità procedente, che può concludere la VIA sulla base degli elementi tempestivamente acquisiti.
- La considerazione degli effetti paesaggistici e culturali all’interno della VIA non comporta l’esercizio delle competenze proprie dell’autorità paesaggistica né determina, di per sé, la sostituzione dell’autorizzazione paesaggistica, quando quest’ultima non sia necessaria per le opere concretamente esaminate.
- La mancata qualificazione di un’area come idonea alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili non determina automaticamente la sua non idoneità né un divieto assoluto di realizzazione; comporta soltanto la non applicazione degli eventuali regimi semplificati, restando possibile l’autorizzazione all’esito della procedura ordinaria di VIA.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali svolte nella VIA non consente una mera sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa; occorre dimostrare specifiche carenze istruttorie, illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o altri errori tecnici manifesti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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