Cassazione Penale, Sentenza n. 01730/2026 del 15/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato su più censure: 1) violazione di norme costituzionali e processuali e carenza/manifesta illogicità della motivazione per presunta insufficienza e incompletezza del quadro probatorio (eccessiva valorizzazione di indizi, affidamento a dichiarazioni del Maresciallo Pesapane, acquisizione della relazione ARPAC senza consenso della difesa, inattendibilità della versione dell'imputato e del teste di parte); assenza del dolo e assenza di interesse patrimoniale; mancata acquisizione formale della querela della persona offesa; errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 2 c.p.; 2) omessa rinnovazione istruttoria richiesta per escutere un rappresentante ARPAC; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) eccessività della pena; 4) mancata applicazione o mancata motivazione sulla causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p. nonostante fosse stata dedotta in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha dichiarato inammissibili per aspecificità o per motivi processuali la maggior parte delle censure (ricostruzione probatoria, richiesta di rinnovazione istruttoria, doglianze generiche sulle attenuanti e sull'aggravante, questioni non previamente devolute al giudice d'appello come l'inutilizzabilità della querela). Tuttavia ha accolto il motivo relativo alla mancanza di motivazione sulla causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p., annullando la sentenza impugnata limitatamente a quel punto e rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio su tale questione. Il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi liberamente sulla sussistenza dell'esclusione della punibilità e, in caso di mancato riconoscimento, dovrà rideterminare la pena tenendo conto della nuova cornice edittale disegnata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 46 del 2024 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 646 c.p., primo comma, nella parte relativa al minimo della reclusione).
Norme richiamate
Costituzione, art. 24
Citata nelle censure come parametro di tutela difensiva, ma la Corte ricorda che censure costituzionali non rivolte come questione di legittimità costituzionale sono inammissibili in cassazione
Codice di procedura penale, artt. 550 e segg.
Richiamati come norme relative ai motivi di impugnazione in appello e alla valutazione dei mezzi di prova; la Corte esige specificità nelle censure riportate in cassazione
Codice di procedura penale, art. 605
Riferimento generico alle norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte evidenzia i limiti del sindacato di merito
Codice di procedura penale, art. 606
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione: la Corte sottolinea che il ricorrente deve indicare chiaramente quale profilo di motivazione contesta (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità)
Codice di procedura penale, artt. 581 e 591
La Corte richiama i limiti processuali per l'ammissibilità del ricorso, dichiarando aspecifici i motivi cumulativi e perciò inammissibili
Codice di procedura penale, art. 603
Richiamato in relazione alla rinnovazione dell'istruttoria: la Corte verifica la non necessità o la non ammissibilità della rinnovazione richiesta per mancanza di novità o perché superflua
Codice penale, art. 62-bis
La Corte ritiene non manifestamente illogico il diniego delle attenuanti generiche a fronte della motivazione del giudice di merito che ha ritenuto assenti elementi positivi decisivi per il beneficio
Codice penale, art. 131-bis
La Corte annulla la sentenza limitatamente alla mancanza di motivazione sul riconoscimento o meno della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis e rinvia per un nuovo esame della questione
Codice penale, art. 646
Richiamato in relazione alla pena edittale: la Corte ordina al giudice del rinvio di tener conto della pronuncia della Corte Costituzionale che ha modificato la cornice edittale
Sentenza Corte Costituzionale n. 46 del 2024
illegittimità costituzionale dell'art. 646, primo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da due a cinque anni anziché fino a cinque anni
La decisione incide sulla determinazione della pena per il reato contestato e deve essere considerata nel caso di nuova determinazione della pena
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (EDU)
La Corte ricorda che l'eventuale richiamo alla Convenzione non è valido in cassazione se non a sostegno di questione di legittimità costituzionale; non può essere dedotta direttamente come motivo di ricorso
Costituzione, art. 117
Richiamato indirettamente nel quadro della relazione tra norme nazionali e norme convenzionali; la Corte sottolinea il rapporto tra normativa interna e obblighi europei
Massime di principio
- In cassazione le censure devono essere specifiche: la denunzia indifferenziata di più vizi della motivazione rende il ricorso aspecifico e inammissibile
- Le questioni di legittimità costituzionale o i riferimenti alla Convenzione EDU non possono essere dedotti in cassazione come motivi autonomi, salvo proporre questioni di costituzionalità
- La revisione della valutazione del merito probatorio in cassazione è molto limitata: non è ammessa una semplice rilettura del materiale probatorio o la riproposizione di valutazioni alternative senza specifici errori di diritto
- La richiesta di rinnovazione istruttoria deve dimostrare elementi di novità o necessità; la sua mancanza può essere adeguatamente motivata e respinta dal giudice di merito
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti generiche o di cause di esclusione della punibilità è essenziale che la relativa censura sia formulata in modo chiaro e specifico in sede di appello, altrimenti può essere inammissibile in cassazione
- Se la motivazione del provvedimento impugnato è carente su una questione dedotta specificamente (es. art. 131-bis), la Cassazione può annullare limitatamente a quel profilo e disporre il rinvio per nuovo giudizio
- Quando intervengono pronunce costituzionali che incidono sulla cornice edittale (es. art. 646), il giudice che ridetermina la pena deve tenerne conto
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