Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 08487/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La motivazione di appello sulla responsabilità, sulla recidiva e sulla non prevalenza delle attenuanti generiche è ritenuta adeguata e non sindacabile in sede di legittimità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto contro la sentenza di appello che ha confermato la condanna per evasione. Il ricorrente deduceva, in modo ritenuto generico, l'insussistenza dei presupposti del delitto di evasione, l'erronea mancata esclusione della recidiva e la mancata concessione delle attenuanti generiche. Dalla motivazione emerge però che in appello non risultava specificamente devoluta la questione della responsabilità penale, ma solo quella della recidiva e della misura della pena; inoltre le attenuanti generiche erano già state riconosciute dal Tribunale. La Corte di cassazione rileva che la Corte territoriale aveva motivato in modo non illogico sulla sussistenza dei fatti, sulla responsabilità dell'imputato e sulla permanenza della recidiva, richiamando i precedenti penali, la dichiarazione di delinquente abituale, la precedente recidiva e la previsione ostativa dell'art. 69, comma 4, c.p. alla prevalenza delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    norma incriminatrice del delitto di evasione, oggetto della conferma di condanna in appello e del ricorso per cassazione

  • art. 69, comma 4, c.p.

    prevede un limite legale al giudizio di comparazione che impedisce la prevalenza delle attenuanti generiche nei casi in cui opera la recidiva rilevante richiamata dalla Corte

  • art. 62-bis c.p.

    attenuanti generiche già riconosciute in primo grado, ma non suscettibili di prevalere sulla recidiva per il divieto di cui all'art. 69, comma 4, c.p.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestazioni generiche della motivazione di merito, senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
  • Non sono deducibili in cassazione censure su capi o punti della decisione che non risultino specificamente devoluti con l'atto di appello, quando la sentenza impugnata non li abbia trattati come oggetto di gravame.
  • La motivazione con cui il giudice di merito valorizza plurimi precedenti penali, dichiarazione di delinquenza abituale, precedenti di recidiva e condotte sintomatiche di maggiore capacità a delinquere è logicamente idonea a sorreggere il riconoscimento della recidiva.
  • Quando operi il divieto legale di prevalenza previsto dall'art. 69, comma 4, c.p., le attenuanti generiche non possono essere dichiarate prevalenti sulla recidiva.
  • In sede di legittimità non è consentito rivalutare il merito della prova o sostituire una diversa lettura dei fatti a quella, non illogica, offerta dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.