Cassazione Penale, Sentenza n. 2529/2024 del 19/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 04/05/2023 del Tribunale del riesame che ha rigettato la richiesta di revoca del decreto del GIP di Bari (24/03/2023) che aveva disposto il sequestro preventivo di Euro 115.350,00 rinvenuti nell'abitazione in uso alla ricorrente e al coniuge Antonio Montanari, indagato per falso in atto pubblico e accesso abusivo a sistema informatico. La difesa deduce che la somma era frutto esclusivo dell'attività sanitaria intramoenia regolarmente fatturata e della locazione di un immobile di proprietà della Pagano; che i proventi ascritti al Montanari erano di entità ben superiore e venivano versati in banca; che parte della somma era stata trovata in un borsello da donna e parte in una cassaforte e che il denaro era necessario per spese familiari e di mantenimento della figlia; infine si deduce che il denaro annotato sul quaderno sequestrato fosse invece depositato in banca
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato in cassazione sui provvedimenti cautelari reali sia ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali; nel caso concreto i giudici di merito avevano fornito motivazione adeguata e coerente: convivenza tra Pagano e Montanari, messaggistica che tratta della destinazione del denaro, annotazioni su quaderno contabile rinvenuto in casa e la presenza di somme elevate nell'abitazione, elementi che consentono di considerare la ricorrente non estranea alla gestione del denaro e giustificano il sequestro anche in assenza di prova di nesso di derivazione diretta (per la natura fungibile del denaro). Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
Cass. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 (Napoli)
Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656
Il sindacato in cassazione comprende non solo errores in iudicando o in procedendo, ma anche vizi motivazionali così gravi da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza
Cass. Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov)
Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692
Conferma il principio circa i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari e l'importanza dei requisiti minimi della motivazione
Cass. Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021 (C.)
Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037
Per il sequestro di denaro rileva la natura fungibile della somma: non è sempre necessario provare il nesso di derivazione diretta tra la specifica somma sequestrata e l'illecito, quando vi siano elementi che dimostrino la pertinenzialità alla vicenda criminosa
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali è ammesso principalmente per violazione di legge o vizi motivazionali radicali; non è sede per riesaminare i fatti in ordine ai quali la motivazione sia congrua
- La pertinenzialità di somme di denaro a reati può essere desunta da elementi indiziari collegati alla gestione e destinazione del denaro (convivenza, messaggi, annotazioni contabili, cointestazione di conti), senza che sia sempre necessaria la prova della diretta derivazione dell'importo dal reato, per la natura fungibile del denaro
- La mera allegazione dell'origine lecita del denaro dalla difesa non è sufficiente: è necessario produrre prove documentali e circostanze contrarie alle risultanze investigative (es. fatture, contratti di locazione, documentazione bancaria di versamenti coincidenti, testimonianze, separazione effettiva dei beni)
- Per impugnare con successo un sequestro preventivo in casi analoghi conviene puntare su vizi di motivazione o procedurali (es. mancanza di argomentazione su specifici elementi decisivi) oppure fornire prova robusta e contemporanea dell'origine lecita e della separazione patrimoniale rispetto alla persona indagata
- In sede di cassazione non è possibile ottenere la riforma del provvedimento semplicemente ribaltando la valutazione probatoria: bisogna dimostrare errori di diritto o lacune motivazionali che rendano incomprensibile l'itinerario logico-giuridico del giudice
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