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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00327/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il regolamento di competenza, confermando la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Udine e dichiarando competente il Tribunale di Milano a conoscere della controversia. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società di leasing)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che una creditrice di una società debitrice, in forza di una sentenza ottenuta in sede di lavoro, ha agito in via surrogatoria nei confronti della società di leasing con cui la debitrice aveva stipulato un leasing traslativo relativo a un fabbricato. La creditrice ha chiesto al Tribunale di Udine di ottenere il rimborso delle rate versate e di poter far valere il credito derivante dall'art. 1526 c.c., per supplire all'inerzia della debitrice. La società di leasing ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Udine in favore del Tribunale di Milano, indicato come foro esclusivo contrattualmente previsto. La ricorrente ha aderito all'eccezione, ma poi ha proposto regolamento di competenza sostenendo che il comportamento della società di leasing, consistente nel proporre una domanda nei confronti della contumace debitrice e nel modo in cui aveva gestito l'eccezione, integrasse una rinuncia tacita all'eccezione di incompetenza territoriale. La Corte ha invece ritenuto che l'adesione all'eccezione richieda la perdurante sussistenza dell'accordo tra le parti al momento della decisione e che, nel caso concreto, tale presupposto mancasse, anche perché la controparte aveva contestualmente rinunciato alla propria eccezione. Inoltre ha richiamato il principio per cui la proposizione di una domanda diversa verso un altro convenuto non equivale, di per sé, a rinuncia all'eccezione di incompetenza territoriale.

Norme richiamate

  • art. 1526 c.c.

    È richiamato quale base della pretesa restitutoria o di rimborso delle rate versate in relazione al leasing traslativo dopo il definitivo inadempimento della debitrice.

  • art. 38 c.p.c.

    L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale presuppone che l'accordo tra le parti esista effettivamente al momento in cui il giudice provvede; se tale presupposto manca, l'adesione non produce effetti.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come parametro per il versamento dell'ulteriore importo dovuto in caso di ricorso respinto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    È richiamato quale disposizione che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La proposizione di una domanda riconvenzionale dopo l'eccezione di incompetenza territoriale non implica, di regola, rinuncia tacita all'eccezione, ma esprime soltanto la volontà di far decidere anche quella domanda dal giudice competente per la domanda principale, alla quale la competenza si estende.
  • Quando la parte aderisce all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla controparte, l'adesione è efficace solo se l'accordo sull'individuazione del giudice competente persiste fino al momento della decisione.
  • Ai fini della competenza territoriale, ciò che rileva è la competenza sulla domanda principale, che può attrarre anche la domanda accessoria o riconvenzionale; pertanto, una diversa domanda verso un altro convenuto non comporta automaticamente la rinuncia al rilievo di incompetenza.
  • Nel regolamento di competenza, la Corte verifica in modo rigoroso la persistenza dei presupposti processuali dell'eccezione di incompetenza e non desume la rinuncia da comportamenti processuali equivoci se non univocamente significativi.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaLeasing
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

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