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Sentenza

Sentenza n. 12828/2023 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 300 unità nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto dal Ministero dell'Interno con Decreto n. 34 del 21 febbraio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 16 del 25 febbraio 2022, per quanto di stretto interesse del ricorrente: - del calendario delle prove motorio-attitudinali della procedura concorsuale, e del relativo avviso, con pubblicazione in G.U. 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami – n. 63 del 9 agosto 2022, laddove non reca il nominativo del ricorrente, dei relativi verbali e degli allegati; - dell'elenco degli ammessi alle prove motorio-attitudinali della procedura concorsuale, e del relativo avviso, con pubblicazione in G.U. 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami – n. 57 del 19 luglio 2022, laddove non reca il nominativo del ricorrente, dei relativi verbali e degli allegati; - dell'elenco contenente gli esiti della prova preselettiva della procedura concorsuale, e del relativo avviso, dei verbali e degli allegati, con pubblicazione in G.U. 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami – n. 48 del 17 giugno 2022, così come successivamente rivalutato e aggiornato mediante ripubblicazione in data 06 luglio 2022, laddove, in corrispondenza del nominativo del ricorrente risulta riportato il punteggio non utile di 24,69; -del questionario somministrato all'odierno ricorrente in sede di prova preselettiva e relativo verbale e atto di approvazione dello stesso, laddove reca il quesito n. 40 oggetto di contestazione; - per quanto di ragione, del verbale di svolgimento e correzione della prova preselettiva del ricorrente; - di ogni atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell’interesse del ricorrente, ivi compresa sin d’ora la graduatoria finale di merito, ove non dovesse recare il nominativo del ricorrente, con riserva di notifica al controinteressato che dovesse risultare tale dalla precitata graduatoria.

Giustizia amministrativa202210379

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal prosieguo del concorso per vigile del fuoco, risultante dal punteggio di 24,69 nella prova preselettiva e dalla mancata inclusione negli elenchi degli ammessi alle prove successive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il candidato ha impugnato gli esiti della prova preselettiva del concorso per 300 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 34 del 21 febbraio 2022, nonché gli elenchi degli ammessi alle prove motorio-attitudinali e il calendario delle prove, nella parte in cui non lo includevano. Ha contestato anche il questionario somministratogli, in particolare il quesito n. 40: «Nel 2006 il mondo islamico è insorto contro la Danimarca. Per quale motivo?», relativo alle caricature di Maometto pubblicate dal quotidiano danese Jyllands-Posten. Secondo il ricorrente, il quesito riguardava geopolitica e storia internazionale, materie non comprese nel programma tassativamente indicato dall’art. 7 del bando, che contemplava storia d’Italia dal 1861, elementi di chimica, logica, informatica e lingua inglese. Ha dedotto la violazione dell’art. 97 Cost., della lex specialis e dell’art. 1 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e contraddittorietà. Non avendo risposto al quesito, aveva ottenuto 24,69 punti; sostenendo che una domanda conforme al bando avrebbe potuto consentirgli di raggiungere 25,69, pari al punteggio minimo di ammissione, ha lamentato di essere stato penalizzato anche perché, in concreto, aveva avuto un quesito in meno tra quelli utili alla selezione. Il Ministero ha eccepito che non fosse provata la somministrazione del quesito e che mancasse la prova di resistenza; nel merito ha sostenuto la pertinenza della domanda e contestato che spettasse un punto aggiuntivo. Ha inoltre sollevato questioni di ammissibilità per mancata notifica ai controinteressati e di carenza di legittimazione e interesse.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari del Ministero. Ha ritenuto provata la somministrazione del quesito n. 40 sulla base del questionario allegato al ricorso, non contestato specificamente dall’Amministrazione. Ha giudicato superata la prova di resistenza: il candidato avrebbe potuto conseguire 25,69 punti rispondendo correttamente a un quesito conforme al bando, raggiungendo così la soglia minima; nella procedura, inoltre, i questionari erano diversi per ciascun candidato e non era praticabile ricalcolare una graduatoria generale espungendo la domanda. Quanto alla notifica, al momento della notificazione del ricorso, il 5 settembre 2022, la graduatoria non era ancora stata approvata e non sussistevano controinteressati in senso tecnico; la successiva graduatoria, pubblicata il 17 aprile 2023 e rettificata il 19 maggio 2023, non richiedeva autonoma impugnazione, essendo il candidato stato inserito con riserva per autonoma determinazione amministrativa. Nel merito, ha accolto il ricorso: l’art. 7 del bando delimitava le materie della preselezione e il quesito contestato, riguardando geopolitica e storia internazionale, ne era estraneo. Il sindacato del giudice su tale riconducibilità non invade la discrezionalità amministrativa, già esercitata con la scelta e l’indicazione delle materie nel bando. L’inosservanza della lex specialis ha illegittimamente impedito al candidato di raggiungere la soglia di accesso. Il TAR ha annullato il provvedimento di esclusione, disposto la definitiva ammissione al prosieguo e la stabilizzazione degli esiti delle successive prove sostenute in via cautelare; l’Amministrazione può sciogliere la riserva solo sulle questioni estranee al giudizio. Spese a carico del Ministero, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1, d.lgs. 217/2005

    L'accesso alla qualifica di vigile del fuoco avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo.

    La preselezione costituisce uno sbarramento preliminare e il suo superamento è requisito essenziale per partecipare alle successive fasi, ma essa non è una prova concorsuale in senso proprio.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Va ulteriormente evidenziato che nel procedimento concorsuale l'insussistenza di controinteressati si verifica solo quando l'impugnazione sia proposta anteriormente all'adozione della graduatoria, diversamente dal caso in cui l'impugnazione avvenga successivamente all'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento in cui il ricorso deve essere, invece, notificato – ai fini della sua ammissibilità – ad almeno un controinteressato ex art. 41, comma 2, c.p.a.

    Il ricorso contro l’esclusione da una procedura concorsuale, notificato prima dell’approvazione della graduatoria, non deve essere notificato ai candidati ammessi; dopo l’approvazione della graduatoria occorre invece la notifica ad almeno un controinteressato.

  • art. 7 del bando di concorso

    La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie: storia d’Italia dal 1861 ad oggi ed elementi di chimica; di quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento; di quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. Nell’ambito della prova preselettiva, i quesiti sono raggruppati ed ordinati secondo le quattro tipologie di cui al primo periodo.

    Le materie della preselezione sono quelle enumerate dalla lex specialis. La somministrazione di un quesito estraneo a tali materie viola il bando e rende illegittimo lo sbarramento che, per effetto di quel quesito, abbia impedito al candidato di raggiungere la soglia di ammissione.

  • art. 12, comma 1, disp. prel. c.c.

    Soltanto qualora il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole all'ammissione del candidato alle prove, essendo conforme al pubblico interesse – e sempre che a tale operazione non si oppongano interessi pubblici diversi e di maggior rilievo – che alla procedura selettiva partecipi il più elevato numero di candidati.

    Le clausole del bando vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal testo e dalla connessione delle parole; se il testo è evidentemente ambiguo, va preferito, in assenza di interessi pubblici prevalenti contrari, il significato favorevole all’ammissione.

  • art. 97 Cost.

    Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 97 Cost.; la decisione accoglie la censura per violazione della lex specialis, senza formulare un’autonoma interpretazione della disposizione costituzionale.

  • art. 1 l. 241/1990

    Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 1 l. 241/1990; il TAR non ne offre un’autonoma interpretazione, fondando l’accoglimento sulla violazione delle regole del bando.

Massime di principio

  • Il bando di concorso vincola l’Amministrazione quale lex specialis e deve essere applicato senza disapplicazioni o integrazioni ermeneutiche; le sue clausole si interpretano secondo il significato letterale e la connessione delle parole.
  • Quando una domanda della prova preselettiva verte su materie estranee a quelle tassativamente indicate nel bando e la sua presenza impedisce al candidato di raggiungere il punteggio minimo, lo sbarramento è illegittimo e il candidato deve essere ammesso al prosieguo, anche in soprannumero, senza necessità di attribuire un punteggio aggiuntivo o di riformulare la graduatoria generale.
  • Nelle preselezioni in cui sono somministrati questionari differenti ai candidati, la prova di resistenza va verificata considerando il punteggio che il singolo candidato avrebbe potuto conseguire rispondendo correttamente a una domanda conforme al bando, e non mediante l’espunzione della domanda dai questionari di tutti i partecipanti.
  • Il giudice può verificare se i quesiti somministrati rientrino nelle materie fissate dal bando: tale controllo non invade la discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, già consumata con la scelta delle materie della prova.
  • L’impugnazione dell’esclusione da un concorso, notificata prima dell’approvazione della graduatoria, non richiede la notifica ai candidati ammessi, poiché in quella fase non sono configurabili controinteressati in senso tecnico.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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