Sentenza n. 1812/2023 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento - del decreto n. 2764 dell'1 marzo 2019 della Direzione Generale Sicurezza della Regione Lombardia – notificato il 6 marzo 2019 – avente ad oggetto la «decadenza del Comune di Lonato del Garda (BS), in qualità di Ente capofila dell'Associazione con i Comuni di Calcinato e Bedizzole, dal cofinanziamento regionale assegnato con decreto n. 2734/2017, per la realizzazione di un progetto in materia di sicurezza urbana, ai sensi del "Bando per l'assegnazione di cofinanziamenti per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza urbana, a favore dei Comuni, in forma singola o associata per tutte le funzioni di polizia locale, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 6/2015 (D.G.R. N. 5657/2016) – anno 2017», approvato con decreto n. 11547/2016; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto o non espressamente richiamato in questa epigrafe.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di decadenza e revoca del cofinanziamento assegnato per un progetto di sicurezza urbana
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I Comuni di Lonato del Garda, Calcinato e Bedizzole hanno impugnato il decreto regionale che li dichiarava decaduti dal cofinanziamento, ritenendo non veritiera la dichiarazione relativa al possesso del requisito premiale della continuità del servizio di polizia locale per almeno due turni e per un minimo di dodici ore, con reperibilità sulle ventiquattro ore. I ricorrenti hanno dedotto: violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990, per il superamento del termine di diciotto mesi dall'ammissione al beneficio e per l'assenza di una sentenza penale passata in giudicato accertativa della falsità; violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990 e dei punti 4.6 e 5 del bando, sostenendo che il requisito non imponesse la continuità del servizio anche nei giorni festivi e che, pertanto, non vi fosse una dichiarazione falsa né una causa di decadenza; difetto di motivazione, per omessa indicazione dell'interesse pubblico e mancata ponderazione dell'interesse dei Comuni al mantenimento del beneficio, nonché per difformità tra comunicazione di avvio e provvedimento finale; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, in ragione dell'interpretazione asseritamente rigorosa e ambigua della lex specialis. È risultato non contestato che, in gran parte dei giorni esaminati, il servizio si svolgesse dalle 7.30 alle 19.00, per undici ore e trenta minuti, e che nei giorni festivi mancasse un servizio continuativo per dodici ore.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, compensando le spese. Ha qualificato il provvedimento come revoca decadenziale dal cofinanziamento, di natura lato sensu sanzionatoria e a contenuto vincolato, fondato sull'originaria mancanza dei requisiti oggettivi richiesti dal bando, e non come annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990. Di conseguenza, non si applicano né il termine di diciotto mesi né la previsione relativa all'accertamento con sentenza passata in giudicato delle falsità costituenti reato. Il requisito della continuità del servizio per almeno dodici ore deve essere riferito a tutti i giorni della settimana, inclusi festivi e domeniche: il bando non distingue tra giorni feriali e festivi e la natura del servizio di sicurezza urbana richiede continuità senza interruzioni o riduzioni. Il richiamo al sistema organizzativo dei singoli enti consente di modulare concretamente l'organizzazione, ma non di derogare ai parametri minimi del beneficio premiale. L'accertata durata di sole undici ore e trenta minuti nei giorni esaminati era già sufficiente a integrare la mancata corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto verificato. In applicazione dell'art. 75 d.P.R. 445/2000 e dei punti 4.6 e 5 del bando, la non veridicità della dichiarazione comporta automaticamente la decadenza dal beneficio e la revoca di quanto eventualmente erogato, senza discrezionalità amministrativa, senza necessità di valutare dolo, colpa o buona fede e senza necessità di una sentenza penale definitiva. Non era quindi necessario motivare specificamente sull'interesse pubblico o ponderare l'affidamento dei Comuni, poiché l'interesse pubblico al recupero di somme indebitamente erogate è ritenuto in re ipsa. La censura partecipativa è stata ritenuta infondata, perché la comunicazione di avvio aveva comunque contestato la mancanza della continuità del servizio per dodici ore; inoltre, trattandosi di atto vincolato, eventuali omissioni non avrebbero avuto effetto invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Sono state escluse anche le censure di sproporzione e irragionevolezza, non residuando alcun margine per valutare la gravità della violazione o la buona fede del dichiarante.
Norme richiamate
art. 25 l.r. Lombardia 6/2015
la Regione, in concorso con gli enti locali, partecipa alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana
Costituisce la base normativa della partecipazione regionale al finanziamento di progetti per la sicurezza urbana.
art. 26 l.r. Lombardia 6/2015
assicurino la continuità del servizio per almeno due turni, per un minimo di dodici ore e una reperibilità sulle ventiquattro ore, secondo il sistema organizzativo di ogni singolo ente
Prevede il requisito premiale della continuità del servizio e rimette agli enti l'organizzazione concreta, senza consentire di derogare alla continuità minima di dodici ore, anche nei giorni festivi.
art. 21-nonies l. 241/1990
Non si applica al provvedimento di decadenza e revoca fondato sull'originaria mancanza dei requisiti e sulla non veridicità della dichiarazione, perché tale atto non costituisce annullamento d'ufficio.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1
La disposizione riguarda l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti conseguiti mediante falsità costituenti reato e non esclude l'applicazione autonoma della decadenza prevista dall'art. 75 d.P.R. 445/2000.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Eventuali omissioni partecipative non invalidano l'atto vincolato quando risulta che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000
Costituiscono il riferimento normativo per le dichiarazioni e autocertificazioni richieste dal bando ai fini della domanda di cofinanziamento.
art. 75 d.P.R. 445/2000
La non veridicità di quanto descritto nella dichiarazione sostitutiva presentata implica la decadenza dai benefici ottenuti col provvedimento conseguente a tale dichiarazione; revoca degli eventuali benefici già erogati
La dichiarazione non veritiera comporta automaticamente la decadenza dai benefici e la revoca di quelli già erogati; la misura è vincolata, prescinde da dolo, colpa, buona fede e da una sentenza penale definitiva e si fonda sul principio di autoresponsabilità.
Massime di principio
- La revoca decadenziale di un contributo o cofinanziamento, disposta perché il beneficiario mancava ab origine di un requisito oggettivo richiesto dal bando, ha natura vincolata e non costituisce annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990; pertanto non è soggetta al termine di diciotto mesi previsto per l'autotutela decisoria.
- Quando un beneficio amministrativo è stato ottenuto sulla base di una dichiarazione sostitutiva non veritiera, l'art. 75 d.P.R. 445/2000 impone la decadenza dal beneficio e la revoca delle somme già erogate, senza che rilevino il dolo, la colpa, la buona fede del dichiarante o l'accertamento della falsità mediante sentenza penale passata in giudicato.
- Il requisito della continuità del servizio di polizia locale per almeno dodici ore, previsto come condizione premiale da una disciplina che non distingue tra giorni feriali e festivi, deve essere assicurato per tutti i giorni della settimana, inclusi domeniche e festivi; il rinvio al sistema organizzativo del singolo ente consente di organizzare il servizio, ma non di ridurre il parametro minimo richiesto.
- La decadenza vincolata da un finanziamento per non veridicità della dichiarazione non richiede una specifica motivazione sull'interesse pubblico né una ponderazione con l'interesse del beneficiario, poiché l'interesse pubblico al recupero di somme indebitamente attribuite è insito nella misura.
- Quando l'amministrazione deve necessariamente adottare la decadenza per la non corrispondenza tra dichiarato e accertato, le censure di sproporzione, irragionevolezza e mancata valutazione della gravità della violazione non sono configurabili, perché non residua discrezionalità nella scelta dell'an o del quantum della misura.
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