Sentenza n. 512/2023 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento: 1. della nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Sassari, Prot. 94717 del 29 ottobre 2019, notificata in pari data, con la quale viene comunicata al Comune di Bonorva l’improcedibilità del procedimento di autorizzazione al mutamento dell’intitolazione di una pubblica via; 2. della nota, senza data e protocollo ma allegata al documento di cui sopra, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro ha espresso parere negativo al mutamento dell’intitolazione di una pubblica via; 3. di ogni altro atto e\o provvedimento presupposto, connesso e\o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota prefettizia che comunicava l'improcedibilità della richiesta di mutamento dell'intitolazione di una pubblica via, unitamente al parere negativo della Soprintendenza
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva deliberato di sostituire l'intitolazione di una via comunale e aveva presentato la relativa istanza alla Prefettura. Ha impugnato la nota prefettizia e il parere negativo della Soprintendenza deducendo: in primo luogo, difetto assoluto di attribuzione e incompetenza, sostenendo che il potere conclusivo spettasse al Ministero competente per i beni culturali e non alla Prefettura; in secondo luogo, violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 e difetto di istruttoria, per non essere stato informato prima dell'adozione del parere negativo e non aver potuto presentare osservazioni; in terzo luogo, violazione dell'art. 1 del R.D.L. n. 1158/1923, dell'art. 3 della l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per motivazione irragionevole e illogica, sviamento, errore sui presupposti e difetto di istruttoria, contestando la tutela conservativa accordata dalla Soprintendenza all'assetto storico-urbanistico e alla memoria della Regina Margherita. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito la tardività del ricorso e ne hanno chiesto il rigetto, sostenendo che la Soprintendenza fosse l'autorità competente e che vi fossero stati incontri con gli amministratori comunali.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di irricevibilità, ritenendo tempestivo il ricorso perché non era provata la conoscenza del parere negativo prima del 29 ottobre 2019, data in cui il Comune lo aveva ricevuto allegato alla nota prefettizia. Nel merito ha respinto il motivo di incompetenza: l'istituzione del Ministero per i beni culturali aveva trasferito a tale amministrazione le competenze già spettanti al Ministero della pubblica istruzione, esercitate per il tramite delle Soprintendenze; la Prefettura si era limitata a trasmettere la domanda all'organo competente e a comunicare al Comune il relativo diniego. Ha invece accolto il motivo relativo alla violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990. Gli incontri richiamati dall'Avvocatura erano successivi alla comunicazione del parere negativo e non risultava che il Comune fosse stato coinvolto prima dell'adozione del parere, mediante preavviso di diniego o altra forma partecipativa idonea. Tale omissione aveva impedito al Comune di rappresentare le proprie ragioni e di incidere sulla ponderazione degli interessi, tanto più perché si trattava di valutazioni discrezionali e avrebbe potuto condurre a una decisione diversa. Il TAR ha quindi annullato gli atti impugnati e imposto all'amministrazione di rideterminarsi sull'istanza, previo coinvolgimento del Comune, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti; spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 1 R.D.L. n. 1158/1923
L’art. 1 del R.D.L. n. 1158 del 1923, convertito nella l. n. 473 del 17.4.1925, contenente la disciplina del mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali, stabilisce che “Le Amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente l’approvazione del Ministero dell’istruzione pubblica per il tramite delle competenti Soprintendenze ai monumenti”.
La competenza originariamente attribuita al Ministero dell'istruzione pubblica è stata trasferita al Ministero per i beni culturali, che la esercita per il tramite delle competenti Soprintendenze; la Prefettura non ha adottato il diniego, ma ha trasmesso la domanda e comunicato il parere della Soprintendenza.
art. 10-bis l. n. 241/1990
In particolare, la mancata comunicazione del c.d. preavviso di diniego ha impedito al Comune di offrire il proprio contributo partecipativo nella sede naturale a ciò preposta, anche nell’ottica di una più compiuta ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, all’esito della quale avrebbe anche potuto scaturire (trattandosi di valutazioni discrezionali) una decisione finale dal contenuto differente (tenuto conto, per es., delle proposte alternative sopra menzionate).
Prima dell'adozione di un parere negativo avente sostanziale funzione decisoria, l'amministrazione deve consentire al destinatario di partecipare mediante il preavviso di diniego, quando il contributo partecipativo può incidere sulla ponderazione discrezionale degli interessi e sull'esito del procedimento.
art. 21-septies l. n. 241/1990
Invero, il primo motivo, con il quale viene dedotto il vizio di difetto di attribuzione e incompetenza, non coglie nel segno.
Il giudice esclude che la diversa ricostruzione della competenza prospettata dal Comune determini nullità per difetto assoluto di attribuzione, poiché la procedura è stata gestita dall'amministrazione competente attraverso la Soprintendenza.
art. 3 l. n. 241/1990
La censura è dunque fondata. Da ciò discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento degli atti gravati, con il conseguente obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza del Comune previo coinvolgimento dello stesso nella sede procedimentale, nel rispetto dei rilievi sopra svolti, nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
L'omessa partecipazione procedimentale comporta l'annullamento degli atti e la riedizione del potere; il giudice non sostituisce la propria valutazione a quella amministrativa, ma impone una nuova decisione preceduta dal coinvolgimento dell'interessato.
Massime di principio
- Nel procedimento di mutamento del nome di una vecchia strada o piazza comunale, la competenza originariamente attribuita al Ministero dell'istruzione pubblica è transitata al Ministero per i beni culturali, che la esercita per il tramite delle competenti Soprintendenze; la Prefettura può limitarsi a trasmettere la domanda e a comunicare all'ente locale l'esito dell'attività dell'organo competente.
- Quando il parere negativo della Soprintendenza costituisce, nella sostanza, il provvedimento conclusivo sfavorevole del procedimento e implica valutazioni discrezionali suscettibili di essere influenzate dalle deduzioni dell'ente richiedente, l'amministrazione deve consentire la partecipazione mediante comunicazione del preavviso di diniego prima dell'adozione del parere.
- Incontri informali o interlocuzioni intervenuti dopo l'adozione e la comunicazione del parere negativo non sostituiscono il previo adempimento partecipativo previsto dall'art. 10-bis della l. n. 241/1990.
- La violazione del preavviso di diniego, quando abbia impedito all'interessato di rappresentare elementi potenzialmente idonei a incidere sulla ponderazione discrezionale degli interessi e sull'esito del procedimento, determina l'annullamento dell'atto e impone all'amministrazione la riedizione del potere, previo coinvolgimento dell'interessato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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