Sentenza n. 6776/2023 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 02927/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera dell’Organismo Straordinario di Liquidazione del 6 febbraio 2023 che escludeva dalla massa passiva i debiti fuori bilancio per spese legali divenuti liquidi ed esigibili dopo il 31 dicembre 2018
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
La controversia
Il Comune ha appellato la sentenza breve del TAR Campania, Napoli, Sez. I, n. 2927/2023, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la delibera dell’OSL e, in via ulteriore, aveva ritenuto legittima l’esclusione dei crediti per spese legali. In primo luogo, ha contestato la declaratoria d’inammissibilità, sostenendo che la delibera fosse provvedimentale e immediatamente lesiva perché determinava che le richieste di pagamento fossero rivolte al Comune anziché all’OSL, con ricadute sul bilancio comunale e rischio di azioni esecutive. Ha inoltre censurato la decisione di merito del TAR per violazione degli artt. 248 e seguenti TUEL ed eccesso di potere: i crediti per spese legali liquidati dopo il dissesto, ma relativi a contenziosi su fatti o atti di gestione anteriori, sarebbero di competenza dell’OSL in quanto debiti correlati alla gestione pregressa. Il Comune ha invocato, in particolare, i principi affermati dall’Adunanza plenaria nelle sentenze n. 15/2020 e n. 1/2022 e da successive pronunce del CGARS.
La decisione
L’appello è stato accolto e la sentenza del TAR riformata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile il ricorso: la delibera non era un parere né un atto meramente accertativo, ma una determinazione dell’OSL sulla competenza a gestire una categoria di debiti, immediatamente lesiva della posizione del Comune perché indirizzava verso l’amministrazione ordinaria le richieste di pagamento e la possibile esecuzione. Nel merito, il giudice ha accolto la censura: ai fini della competenza dell’OSL rileva la correlazione causale del debito con atti o fatti di gestione anteriori al dissesto, non il momento in cui il credito sorge o viene accertato. Le spese processuali liquidate con sentenza successiva al dissesto rientrano quindi nella gestione liquidatoria quando riguardano un contenzioso relativo a fatti o atti di gestione anteriori, purché la sentenza sia pubblicata prima dell’approvazione del rendiconto prevista dall’art. 256, comma 11, TUEL. Il credito per spese legali, in quanto accessorio, segue la sorte del credito principale: resta fuori dalla gestione separata se vi è estraneo per un’eccezione di legge. È stata pertanto annullata la delibera n. 32 del 6 febbraio 2023. Spese di entrambi i gradi compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 252, comma 4, d.lgs. 267/2000
L’art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000 stabilisce che “l’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato”.
La competenza dell’OSL è individuata in base ai fatti e agli atti di gestione cui il debito è correlato; non è decisivo il momento di insorgenza o di accertamento dell’obbligazione.
art. 5, comma 2, d.l. 80/2004, convertito dalla l. 140/2004
La norma ha subito un’integrazione ad opera dell’art. 5, comma 2, D.L. n.80 del 2004 (convertito con L. n. 140 del 2004) che prevede che “ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11, del medesimo Testo Unico”.
La disposizione include nella gestione dell’OSL anche debiti accertati successivamente, se correlati ad atti o fatti anteriori alla data-limite, entro il termine dell’approvazione del rendiconto della gestione.
art. 254, comma 3, d.lgs. 267/2000
La norma ha subito un’integrazione ad opera dell’art. 5, comma 2, D.L. n.80 del 2004 (convertito con L. n. 140 del 2004) che prevede che “ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11, del medesimo Testo Unico”.
Anche ai fini della rilevazione della massa passiva, la correlazione del debito con la gestione pregressa consente l’inclusione delle poste accertate successivamente, entro il termine normativamente previsto.
art. 256, comma 11, d.lgs. 267/2000
In conformità ai citati precedenti del C.G.A.R.S. n. 505 e 506 del 2022, va perciò affermato che l’obbligazione di pagamento delle spese processuali liquidate con sentenza successiva alla dichiarazione di dissesto, in contenzioso riguardante fatti o atti di gestione precedenti, rientra nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, purché la sentenza sia pubblicata prima dell’approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11, TUEL.
La pubblicazione della sentenza prima dell’approvazione del rendiconto costituisce il limite temporale per l’attrazione nella competenza dell’OSL delle spese processuali liquidate dopo il dissesto ma correlate a fatti o atti di gestione anteriori.
art. 245, commi 2 e 3, d.lgs. 267/2000
Il rapporto tra l’organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell’ente locale, in qualità di soggetti della procedura di risanamento ex art. 245 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), sia paritario e volto al perseguimento del fine comune del risanamento dell’ente locale mediante il corretto adempimento dei distinti compiti loro affidati dalla legge, spettando all’OSL il “ripiano dell’indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge” (art. 245, comma 2) ed agli organi dell’ente locale di assicurare “le condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto” (art. 245, comma 3), secondo le previsioni di dettaglio di cui ai successivi artt. 246 e seg. dello stesso d.lgs. n. 267 del 2000.
OSL e organi comunali sono titolari di compiti distinti e coordinati nella procedura di risanamento: al primo spetta il ripiano dell’indebitamento pregresso, ai secondi il ripristino dell’equilibrio della gestione finanziaria.
Massime di principio
- Nella procedura di dissesto degli enti locali, la competenza dell’organo straordinario di liquidazione si determina in base alla correlazione causale del debito con atti o fatti di gestione anteriori alla data-limite prevista dall’art. 252, comma 4, TUEL, e non in base al momento in cui l’obbligazione sorge o viene accertata.
- Le spese processuali liquidate con una sentenza pubblicata dopo la dichiarazione di dissesto sono imputabili alla gestione dell’OSL quando il contenzioso riguarda fatti o atti di gestione anteriori al dissesto e la sentenza è pubblicata prima dell’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256, comma 11, TUEL.
- Il credito accessorio per spese processuali segue la sorte del credito principale: se quest’ultimo è escluso dalla gestione separata per una previsione di legge, anche le spese legali liquidate con la medesima sentenza restano escluse.
- Una deliberazione dell’OSL che stabilisce in via generale l’esclusione di una categoria di debiti dalla massa passiva può essere immediatamente lesiva della posizione del Comune, quando determina l’inoltro delle richieste di pagamento all’amministrazione ordinaria e il rischio di azioni esecutive; il Comune ha quindi interesse a impugnarla.
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