Cassazione Penale, Sentenza n. 10995/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione impugnava l'ordinanza del 20/10/2022 con cui il Tribunale di Roma, su appello del Pubblico Ministero ex art. 310 c.p.p., aveva disposto il ripristino della misura cautelare degli arresti domiciliari con presidi elettronici e divieto di comunicazione nei confronti di Ciro Campolongo, per fatti relativi a plurime ipotesi di estorsione aggravata, associazione per delinquere, circonvenzione di incapace e truffa aggravata. I motivi dedotti dal ricorrente erano, in sintesi: (i) vizio di motivazione e carenza della "specificità estrinseca" dell'impugnazione del pubblico ministero (violazione di legge ex artt. 310 e 581 c.p.p.); (ii) doglianza sulla configurazione di un presunto giudicato cautelare che impedirebbe successive rivalutazioni delle esigenze cautelari (rilevando violazioni degli artt. 274, 275, 299 c.p.p.); (iii) censura relativa a un'ulteriore ordinanza che avrebbe nuovamente modificato la misura cautelare sostituendo l'obbligo di dimora in Napoli con obbligo di dimora in Campania.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il motivo è che la misura degli arresti domiciliari oggetto del ricorso era nel frattempo venuta meno ed era stata sostituita dall'obbligo di dimora in Campania; inoltre la gravità indiziaria era già coperta da giudicato (sentenza n. 39289 del 07/07/2021). Per tali ragioni non sussisteva più interesse a proseguire il ricorso che sindacava la persistenza di esigenze cautelari rispetto a una misura ormai cessata. Conseguentemente la Corte ha dichiarato cessata l'efficacia della misura degli arresti domiciliari disposta con ordinanza 20/10/2022 e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'appello del pubblico ministero avverso la sostituzione o l'attenuazione di una misura cautelare: la Corte rileva che l'ordinanza impugnata era stata emessa in accoglimento dell'appello del P.M. ex art. 310
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Norma relativa ai motivi di ricorso per cassazione; richiamata rispetto alle censure sulla motivazione e sulla specificità dell'impugnazione del P.M.
artt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen.
Norme relative al giudicato e alla revisione: il ricorrente sosteneva che si fosse formato un giudicato cautelare che impedirebbe successive rivalutazioni, censura ritenuta non decisiva alla luce della sopravvenuta mancanza di interesse
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come limite alla motivazione: la Corte ha enunciato i motivi nei limiti strettamente necessari per la decisione, ex art. 173 disp. att.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende: applicata per la condanna del ricorrente al pagamento di euro 3.000
sentenza della Corte di leg. n. 39289 del 07/07/2021
Precedente che ha già coperto la gravità indiziaria a carico del ricorrente; la presenza di tale giudicato ha inciso sulla valutazione dell'interesse a proseguire il ricorso
Sez. 6, n. 46070 del 25/09/2014 (Gaudiosi)
Giurisprudenza richiamata in tema di cessazione dell'efficacia delle misure cautelari e del suo accertamento formale
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la misura cautelare impugnata è venuta meno o è stata sostituita in modo tale da rendere impossibile ottenere un utile pratico dalla pronuncia; in tali casi la Corte non esamina il merito delle censure.
- La presenza di un giudicato precedente (es. su gravità indiziaria) può incidere sull'interesse a proseguire il giudizio di legittimità e può rendere superflua la revisione di questioni cautelari già risolte.
- Chi impugna deve dimostrare il perdurare dell'interesse concreto all'accoglimento del ricorso (es. che la misura contestata sia tuttora in vigore o che la decisione impugnata produrrà effetti rilevanti); in assenza di ciò il ricorso rischia l'inammissibilità.
- Le dispute sulla "specificità estrinseca" dell'impugnazione del pubblico ministero e su eventuali vizi di motivazione restano rilevanti solo se la decisione impugnata mantiene efficacia; diversamente sono assorbite dalla cessazione dell'efficacia della misura.
- La Corte può dichiarare la cessazione dell'efficacia della misura cautelare disposta in precedenza e condannare il ricorrente alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende quando il ricorso sia dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10688/2023 del 14/03/2023
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10689/2023 del 14/03/2023
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10690/2023 del 14/03/2023
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10691/2023 del 14/03/2023
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10693/2023 del 14/03/2023
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10695/2023 del 14/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →