Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18231/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società impugnava un avviso di accertamento emesso a seguito di PVC della Guardia di finanza, con recupero a tassazione per l'anno 2007 di ricavi non dichiarati e costi ritenuti non inerenti ai fini IRES, IRAP e IVA. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 7, comma 1, L. 212/2000 per avere la CTR ritenuto adeguatamente motivato l'avviso, benché fondato su PVC mai comunicato, notificato o esibito; 2) violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 e del principio del contraddittorio, sostenendo che l'Ufficio non avrebbe potuto utilizzare le indagini finanziarie senza previo confronto endoprocedimentale; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per motivazione lacunosa sulla legittimità dell'accertamento e sull'insufficienza degli indizi bancari; 4) violazione dell'art. 53 Cost. per non avere considerato i costi necessari alla produzione del maggior reddito, deducibili almeno in via forfettaria anche senza prova documentale.

La decisione

La Corte ha preliminarmente respinto l'eccezione di tardività del ricorso, ritenendo tempestiva l'impugnazione. Ha poi dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo per difetto di specificità e di localizzazione, poiché il ricorso non riportava o allegava la parte dell'avviso di accertamento necessaria a verificare se il PVC fosse stato effettivamente richiamato nei suoi contenuti essenziali. Ha rigettato il secondo motivo: per le imposte dirette, nell'accertamento c.d. 'a tavolino' fondato su indagini bancarie non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo; per l'IVA, pur esistendo il principio del contraddittorio, la parte non aveva assolto l'onere di allegare la 'prova di resistenza', cioè le ragioni difensive concrete che avrebbe potuto spendere se interpellata. Ha invece accolto il quarto motivo, richiamando i principi della Corte costituzionale sulla deducibilità dei costi anche in presenza di accertamento basato su indagini finanziarie e sulla necessità di evitare che la presunzione sui prelievi determini tassazione di ricchezza inesistente. La sentenza è quindi stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice di merito per il riesame della questione dei costi deducibili.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, L. 212/2000

    L'avviso di accertamento deve essere motivato in modo sufficiente; nel caso di motivazione per relationem occorre che il richiamo ad altri atti consenta al contribuente e al giudice di individuare gli elementi essenziali posti a base della pretesa.

  • art. 2697 c.c.

    Il motivo che contesta la motivazione del giudice sulla prova deve essere specifico e localizzato, indicando gli elementi di fatto e documentali rilevanti.

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    Per le imposte dirette, l'utilizzo delle movimentazioni bancarie nell'accertamento non è subordinato a un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo; l'invito al contribuente è facoltà dell'Ufficio.

  • art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972

    In materia IVA le indagini finanziarie possono fondare l'accertamento, ma resta rilevante il principio del contraddittorio preventivo derivante dal diritto unionale.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    La violazione di legge o il vizio motivazionale devono essere dedotti in modo specifico e autosufficiente, con puntuale indicazione delle parti di atto o sentenza censurate.

  • art. 155 c.p.c.

    Ai fini del computo dei termini mensili o annuali opera la computazione civile 'ex nominatione dierum'.

  • art. 2963 c.c.

    Nel calcolo dei termini di decadenza si applica la regola della computazione civile del tempo.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare va maggiorato del periodo di sospensione feriale dei termini.

  • art. 1, L. n. 742 del 1969

    La sospensione feriale dei termini processuali comporta l'aggiunta dei giorni compresi nel periodo feriale al termine di impugnazione.

  • art. 53 Cost.

    Il sistema tributario deve rispettare la capacità contributiva e non può colpire ricchezza inesistente; in presenza di accertamento fondato su prelievi bancari deve essere consentita la deduzione dei costi inerenti, anche in via presuntiva, per evitare tassazione irragionevole.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro un avviso di accertamento motivato per relationem, il ricorrente deve trascrivere o produrre la parte dell'atto richiamato che si assume decisiva, altrimenti la censura difetta di specificità e non è scrutinabile.
  • Nell'accertamento tributario fondato su indagini bancarie, per le imposte dirette non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, salvo ipotesi specificamente previste dalla legge.
  • In materia di IVA, la mancata attivazione del contraddittorio preventivo può determinare invalidità dell'atto solo se il contribuente indica concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere e dimostra la rilevanza del vizio, secondo la c.d. prova di resistenza.
  • La presunzione di maggiori ricavi desumibili da movimentazioni bancarie non può tradursi in una tassazione di ricchezza solo apparente: deve essere consentita la deduzione, anche in via presuntiva, dei costi necessari alla produzione dei ricavi accertati.
  • Nel computo dei termini di impugnazione si applica la computazione civile dei termini mensili o annuali e, se interviene la sospensione feriale, il termine va prorogato dei giorni di sospensione previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.