Cassazione Civile, Ordinanza n. 32432/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
La controversia nasce dall'apertura di un varco nel muro perimetrale/maestro di un edificio condominiale, utilizzato per collegare l'appartamento della ricorrente con un immobile confinante appartenente a terzi estranei al condominio. In primo grado la domanda dei condomini attori era stata respinta sul presupposto che il muro non fosse condominiale; in appello, invece, la Corte territoriale ha ritenuto comune il muro e ha dichiarato illegittima l'apertura, condannando la proprietaria alla riduzione in pristino. Con il ricorso per cassazione la soccombente ha dedotto, in sintesi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 1117 c.c. e dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che il titolo di acquisto del 1991 attribuiva anche le strutture portanti e che ciò escludesse la condominialità del bene; 2) omesso esame e violazione degli artt. 183 e 345 c.p.c. in relazione agli artt. 1117, 1102 e 100 c.p.c., assumendo la novità in appello della domanda di accertamento della natura condominiale del muro e della legittimazione ad agire; 3) omesso esame e violazione degli artt. 1117 e 1102 c.c., sostenendo che il titolo di acquisto escludesse l'aggravio di servitù e giustificasse l'intervento sul muro comune; 4) omessa motivazione e violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché il muro maestro/perimetrale di un edificio condominiale rientra, salvo titolo contrario, tra le parti comuni ex art. 1117 c.c.; il titolo invocato dalla ricorrente non valeva a superare la presunzione di condominialità, non essendo il titolo costitutivo del condominio né contenendo una chiara riserva di proprietà esclusiva del muro. È stata inoltre esclusa la rilevanza della dedotta usucapione per novità della questione e difetto di specifica allegazione processuale. Confermata la natura comune del muro, l'apertura realizzata per collegarlo a un immobile estraneo al condominio è stata giudicata illegittima perché eccedente i limiti dell'uso consentito dall'art. 1102 c.c. Quanto al quarto motivo, è stato dichiarato inammissibile, poiché i resistenti erano comunque risultati solo parzialmente soccombenti e, in tal caso, la censura sulla compensazione delle spese non è scrutinabile nei termini prospettati. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
richiamato in relazione all'interesse ad agire e alla legittimazione, ma le censure sul punto sono state ritenute infondate o non decisive.
art. 1117 c.c.
i muri maestri o perimetrali degli edifici condominiali sono comuni salvo titolo contrario; la norma non configura parti "necessariamente condominiali" e la presunzione è superabile solo dal titolo costitutivo del condominio o da un chiaro titolo derogatorio.
art. 1102 c.c.
consente al singolo condomino un uso più intenso o particolare della cosa comune solo entro i limiti del pari uso altrui e senza alterare la destinazione del bene; l'apertura di un accesso verso un immobile estraneo al condominio eccede tali limiti.
art. 183 c.p.c.
richiamato per dedurre la pretesa novità della domanda in appello, ma la Corte ha escluso che vi fosse una domanda nuova rilevante.
art. 345 c.p.c.
invocato per sostenere l'inammissibilità di domande nuove in appello; la Corte ha ritenuto infondata la censura.
art. 384, comma 4, c.p.c.
la motivazione della sentenza impugnata è stata corretta in diritto dalla Corte di cassazione senza cassazione della decisione, chiarendo il regime dell'art. 1117 c.c.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la deduzione dell'usucapione è stata ritenuta inammissibile per difetto di specifica indicazione di come e quando la questione fosse stata ritualmente introdotta nel processo.
art. 91 c.p.c.
le spese seguono la soccombenza; i controricorrenti, essendo in parte vittoriosi, non potevano essere condannati nemmeno pro quota alle spese.
art. 92, comma 2, c.p.c.
non consente al soccombente di sindacare in cassazione la determinazione proporzionale o la compensazione delle spese quando il giudice di merito abbia disposto la compensazione entro i limiti di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è stata attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- I muri maestri o perimetrali di un edificio condominiale rientrano, in linea generale, tra le parti comuni ex art. 1117 c.c., salvo che il titolo costitutivo del condominio o altro titolo chiaro e univoco disponga diversamente.
- La presunzione di condominialità delle parti indicate dall'art. 1117 c.c. non può essere vinta da un generico titolo di acquisto del singolo condomino o del suo dante causa, ma solo da risultanze del titolo originario di costituzione del condominio o da una riserva espressa di proprietà esclusiva.
- L'uso della cosa comune ex art. 1102 c.c. è lecito solo se non altera la destinazione del bene e non impedisce il pari uso degli altri partecipanti; la realizzazione di un accesso a favore di un immobile esterno alla comunione può eccedere tali limiti.
- La questione dell'usucapione di una porzione comune deve essere ritualmente introdotta e specificamente allegata nel processo; in cassazione non sono consentiti nuovi accertamenti di fatto.
- La domanda del condomino diretta alla rimessione in pristino di una cosa comune illegittimamente alterata ha natura reale e la verifica della comunione del bene è funzionale all'accertamento della liceità dell'uso, non integra di per sé domanda nuova in appello.
- Sul regime delle spese, la parte che risulti solo parzialmente vittoriosa non può essere automaticamente condannata alle spese; la censura sulla loro compensazione è sindacabile nei limiti stretti consentiti dal sistema processuale.
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