Sentenza n. 2137/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto assessoriale che disciplina l'aggregato dell'assistenza ospedaliera per il 2023, assegna risorse aggiuntive per il recupero delle liste d'attesa e modifica i criteri di distribuzione delle economie di spesa
Esito
Favorevole al resistente (assessorato regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il decreto assessoriale nella parte in cui ha destinato una quota di circa 1,5 milioni di euro delle economie derivanti dalla minore produzione delle strutture della provincia di Agrigento al finanziamento di prestazioni ortopediche effettuate, nei mesi di novembre e dicembre 2023, da strutture private accreditate delle aree di Palermo, Trapani, Agrigento e Messina. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 29 del d.l. n. 104/2020, dell'art. 26, commi 1 e 2, del d.l. n. 73/2021, dell'art. 1, commi 276-279, della l. n. 234/2021, dell'art. 4, comma 9-octies, del d.l. n. 198/2022, dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e della circolare del Ministero della salute n. 18678/2023. In particolare, hanno sostenuto che le economie avrebbero dovuto essere utilizzate per il recupero delle liste d'attesa e che il decreto non avrebbe adeguatamente motivato l'eventuale insussistenza, a livello regionale, di tale fabbisogno; inoltre, anche in presenza di tale insussistenza, la Regione avrebbe dovuto sottoporre la questione al Ministero della salute. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 97 Cost. e l'eccesso di potere per carenza dei presupposti, incoerenza, contraddittorietà, manifesta irragionevolezza e sviamento, nonché la violazione del legittimo affidamento, sostenendo che l'amministrazione avrebbe perseguito una finalità diversa da quella legislativamente prevista e che le strutture avrebbero maturato un affidamento sulla redistribuzione delle economie per la riduzione delle liste d'attesa. L'amministrazione regionale ha eccepito, inoltre, il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana, rilevando che non erano stati impugnati atti imputabili a tale organo, dotato di attribuzioni distinte da quelle dell'Assessorato della salute. Nel merito ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha respinti. Il giudice ha distinto l'aggregato provinciale di spesa destinato all'attività ordinaria di ricovero, pari complessivamente a euro 498.537.330,00, dal budget aggiuntivo specificamente destinato alla riduzione delle liste d'attesa. Ha rilevato che il decreto precedente non aveva previsto, per il 2023, alcuna specifica somma per le liste d'attesa nell'ASP di Agrigento e che le economie di circa 1,7 milioni di euro provenivano dall'aggregato indistinto assegnato a tale provincia e dalle diverse voci di attività ordinaria di ricovero, integrazione transazioni, trapianti e alta complessità. Non è stato quindi dimostrato che la Regione avesse utilizzato risorse vincolate al finanziamento delle liste d'attesa per sostenere le prestazioni ortopediche. Al contrario, il decreto impugnato aveva incrementato il budget regionale per il recupero delle liste d'attesa, portandolo per il 2023 a euro 8.600.000,00, e aveva assegnato all'ASP di Catania euro 2.112.900,00, a fronte dell'assenza di uno stanziamento per il 2023 nel decreto precedente. La scelta di destinare parte delle economie a fronteggiare criticità nel settore ortopedico è stata pertanto ritenuta espressione non censurabile della discrezionalità amministrativa, anche perché non incideva su vincoli contrattualmente assunti e risultava adottata a seguito di un accordo con le associazioni di categoria. Sono state escluse la contraddittorietà, lo sviamento e la manifesta irragionevolezza. È stata altresì esclusa la lesione del legittimo affidamento, poiché non poteva sussistere un affidamento sulla distribuzione prioritaria di economie maturate in settori diversi e, per il 2023, il decreto precedente non aveva previsto alcuna somma per la riduzione delle liste d'attesa. Il ricorso è stato quindi rigettato. Le ricorrenti sono state condannate a rifondere all'Assessorato le spese, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori; le spese sono state compensate con la Presidenza della Regione e non vi è stato luogo a provvedere sulle spese nei confronti della società privata non costituita.
Norme richiamate
artt. 7-8 l.r. n. 28/1962
Le attribuzioni della Presidenza della Regione Siciliana sono distinte da quelle dell'Assessorato della salute; in assenza di atti imputabili alla Presidenza, sussiste il difetto di legittimazione passiva di tale organo.
art. 2 d.l. n. 104/2020
art. 26, commi 1 e 2, d.l. n. 73/2021
art. 1, commi 276-279, l. n. 234/2021
art. 4, comma 9-octies, d.l. n. 198/2022
Per garantire la completa attuazione del Piano operativo per il recupero delle liste d’attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi, fino al 31 dicembre 2023, delle misure previste dalle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per l’attuazione delle finalità di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare una quota non superiore allo 0,3 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2023.
La disposizione non risultava pertinente, poiché non era stato dimostrato che le economie utilizzate per le prestazioni ortopediche provenissero dal finanziamento vincolato al recupero delle liste d'attesa.
art. 3 l. n. 241/1990
Il difetto di motivazione dedotto dalle ricorrenti è stato escluso, poiché il decreto consentiva di ricostruire la provenienza delle economie e la finalità della loro destinazione.
art. 97 Cost.
Non sono risultati violati i principi di buon andamento e imparzialità, essendo la scelta regionale espressione non censurabile della discrezionalità amministrativa.
Massime di principio
- La destinazione di economie di spesa sanitaria rientra nella discrezionalità dell'amministrazione quando le economie non derivino da risorse vincolate e la loro utilizzazione non incida sui vincoli contrattualmente assunti, purché la scelta sia coerente con le esigenze del servizio e adeguatamente giustificata.
- Per verificare la legittimità dell'utilizzazione di economie destinate a finalità sanitarie occorre distinguere l'aggregato di spesa ordinario e indistinto dai budget aggiuntivi specificamente vincolati al recupero delle liste d'attesa; le economie provenienti dal primo non possono essere automaticamente qualificate come risorse vincolate alle seconde.
- La violazione delle norme sul finanziamento del recupero delle liste d'attesa non può essere affermata in assenza della prova che le risorse impiegate per altre prestazioni provengano effettivamente dal finanziamento vincolato previsto dalla disciplina statale.
- Non sussiste un legittimo affidamento sulla redistribuzione prioritaria di economie future quando gli atti di programmazione non abbiano previsto, per l'annualità interessata, uno specifico stanziamento destinato alla finalità invocata dal privato.
- La scelta amministrativa di indirizzare economie verso il settore sanitario ritenuto maggiormente critico non integra sviamento o contraddittorietà quando la destinazione persegua comunque finalità di assistenza sanitaria, sia sorretta da dati e accordi di settore e non contrasti con vincoli normativi o contrattuali.
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