Sentenza n. 1739/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento della deliberazione del direttore generale di ASL Roma 1 - dipartimento tecnico patrimoniale - UOC acquisizione beni e servizi n. 976 del 25.07.2025 - avente ad oggetto la aggiudicazione del lotto n. 19 della procedura di gara, indetta con deliberazione n. 291 del 25/03/2025 finalizzata all’affidamento triennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, della fornitura di dispositivi medici e apparecchiature per la chirurgia chirurgica urologica, a favore della società Essedue Group s.r.l. per un importo complessivo triennale pari a € 55.050,00 iva esclusa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a., prendendo atto dell’atto congiunto di rinuncia depositato dalla ricorrente e sottoscritto anche dall’amministrazione e dalla controinteressata. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, conformemente alla dichiarazione congiunta. La sentenza dispone inoltre l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.
Atto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 19 di una gara per la fornitura triennale di dispositivi medici e apparecchiature per chirurgia urologica
Esito
La controversia
L’impresa concorrente ha impugnato la deliberazione del direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 recante l’aggiudicazione del lotto n. 19 della procedura di gara, indetta per l’affidamento della fornitura triennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori dodici mesi, di dispositivi medici e apparecchiature per chirurgia urologica, in favore dell’impresa controinteressata per l’importo complessivo triennale di 55.050 euro oltre IVA. Il testo della sentenza non espone i motivi di illegittimità dedotti, poiché la ricorrente ha successivamente depositato un atto congiunto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dall’amministrazione resistente e dalla controinteressata e notificato alle parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio, dichiarata dal giudice con sentenza.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando risulta dagli atti processuali e consente di definire il giudizio, comporta la dichiarazione di estinzione ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
- La regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione integrale quando tutte le parti formulano una concorde dichiarazione in tal senso.
Come è indicizzato
Testo integrale
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