Sentenza n. 378/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento del decreto emesso in data 07 aprile 2025 in forza del quale la Questura di Rimini, ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato; di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Questura di Rimini di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego fondato sull'art. 4, comma 3, e sull'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, deducendo il difetto di motivazione e l'erronea valutazione della sua pericolosità sociale. Ha sostenuto che l'unica condanna riportata, a due anni e quattro mesi di reclusione per lesioni personali aggravate e atti persecutori, era già stata valutata dal giudice della protezione internazionale, che aveva ritenuto insussistente il pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ai fini del rilascio della protezione speciale. Ha inoltre dedotto che gli ulteriori procedimenti penali del 2024 erano stati definiti o sarebbero stati definiti per remissione di querela, anche in ragione del risarcimento dei danni, e che si caratterizzavano per denunce reciproche. Secondo il ricorrente, la Questura avrebbe omesso di considerare la sua condotta attuale, l'attività lavorativa, la durata della permanenza in Italia e il percorso di integrazione. È stata altresì dedotta la violazione del principio di proporzionalità e dell'art. 8 CEDU, per l'asserito automatismo del diniego nei confronti dello straniero già presente sul territorio nazionale. L'amministrazione ha valorizzato la condanna definitiva e tre ulteriori vicende penali del 2024, tra cui un arresto in flagranza per atti persecutori, maltrattamenti in famiglia e violazione di domicilio, ritenendole indicative di una pericolosità sociale concreta e attuale e prevalenti sull'interesse alla permanenza per ragioni lavorative.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che i reati considerati dalla Questura rientrassero tra quelli ostativi previsti dall'art. 4, comma 3, TUI e che il giudizio di pericolosità sociale non dovesse fondarsi esclusivamente su condanne penali definitive, potendo derivare anche da denunce circostanziate, procedimenti pendenti e altri elementi sintomatici, purché valutati in un giudizio prognostico concreto e senza violare il principio di non colpevolezza. La precedente valutazione favorevole compiuta dal giudice della protezione speciale non impediva alla Questura di effettuare una nuova valutazione aggiornata, tenendo conto delle sopravvenienze. I tre procedimenti penali del 2024, e in particolare l'arresto in flagranza per fatti rilevanti, erano idonei a rimettere in discussione il precedente giudizio prognostico. La remissione delle querele e il risarcimento dei danni non dimostravano l'assenza di pericolosità. La motivazione del diniego, pur succinta, è stata ritenuta precisa nell'individuare la reiterazione e la gravità delle condotte. L'attività lavorativa e la permanenza in Italia non erano sufficienti a superare il quadro negativo, anche perché il ricorrente non aveva allegato né documentato la presenza di familiari ai sensi dell'art. 29 TUI. Il provvedimento è stato quindi ritenuto ragionevole e proporzionato. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previo avviso alle parti.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Non è ammesso in Italia lo straniero ... che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ... o che risulti condannato ... per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ...
Individua le condizioni ostative all'ingresso e al soggiorno, comprese determinate condanne e le situazioni di minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato ...
Impone una valutazione dei requisiti per il soggiorno e, nei casi previsti, una ponderazione della natura ed effettività dei vincoli familiari, dei legami con il Paese d'origine e della durata della permanenza in Italia.
art. 29 d.lgs. 286/1998
Rileva per la valutazione dei vincoli familiari nel bilanciamento previsto dall'art. 5, comma 5, TUI; nel caso concreto il ricorrente non ha allegato né documentato familiari riconducibili a tale disposizione.
art. 8 CEDU
È richiamato quale parametro di tutela della vita privata e familiare e di proporzionalità della decisione amministrativa.
Massime di principio
- Il giudizio di pericolosità sociale dello straniero ai fini del rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno non è necessariamente circoscritto all'esistenza di condanne penali definitive: l'amministrazione può valorizzare anche denunce circostanziate, procedimenti penali pendenti e altri elementi non aventi autonoma rilevanza penale, purché li valuti in modo concreto, attuale e prognostico, nel rispetto del principio di non colpevolezza.
- Una precedente valutazione favorevole resa ai fini del rilascio della protezione speciale non preclude all'amministrazione una successiva valutazione aggiornata della pericolosità sociale, quando sopravvengano ulteriori fatti o procedimenti penali idonei a modificare il quadro prognostico.
- La reiterazione, in un arco temporale ravvicinato, di procedimenti relativi a condotte gravi, anche se non definiti con sentenza di condanna e anche se successivamente interessati da remissione di querela, può essere valorizzata dall'amministrazione come elemento sintomatico di pericolosità sociale, senza che la remissione o il risarcimento dei danni dimostrino di per sé l'assenza di pericolosità.
- Il diniego di soggiorno fondato sulla pericolosità sociale è legittimo quando la motivazione individua specificamente la gravità e la reiterazione delle condotte, esplicita la prevalenza dell'interesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza e considera, per quanto allegati e documentati, gli elementi di inserimento sociale, durata della permanenza e vincoli familiari.
- Nel bilanciamento richiesto dall'art. 5, comma 5, TUI, la durata della permanenza in Italia e l'attività lavorativa non sono elementi automaticamente prevalenti sul giudizio di pericolosità sociale; il loro peso dipende dalla concreta capacità di incidere sulla prognosi di integrazione e di rispetto dell'ordinamento, nonché dall'esistenza di vincoli familiari specificamente allegati e provati.
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