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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17319/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha convalidato l'arresto su mandato di arresto europeo emesso dalle autorità estoni e ha disposto la consegna. Il ricorrente deduceva: (1) che il consenso alla consegna, espresso in udienza via Teams, era viziato perché non conosceva italiano, inglese né estone e per un cattivo collegamento non aveva compreso addebiti e domande; che inoltre il mandato di arresto europeo e il provvedimento di fissazione dell'udienza non erano stati tradotti in una lingua a lui nota, con violazione dell'art. 143 c.p.p. e della Direttiva 2010/64/UE e del diritto di difesa; (2) che la Corte di appello aveva disposto la consegna per reati (riciclaggio ed evasione fiscale) non contestati dall'autorità estone nel m.a.e.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il consenso alla consegna fosse stato validamente prestato durante l'udienza di convalida (con presenza di interprete ucraino e difensore), che la successiva 'revoca' era infruttuosa perché il consenso è un negozio unilaterale recettizio non revocabile una volta prodotto l'effetto, e che la traduzione orale resa dall'interprete in udienza e la precedente traduzione ottenuta erano sufficienti: la mancata traduzione scritta non era stata tempestivamente richiesta né dedotta in sede opportuna. Sul punto della doppia punibilità la Corte ha ritenuto sufficiente la corrispondenza del fatto come reato in entrambi gli ordinamenti, non richiedendo identità formale delle fattispecie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 143 cod. proc. pen.

    Disciplinato il diritto alla traduzione degli atti per l'indagato alloglotta; la Corte ha ritenuto applicabile la norma anche alla procedura di esecuzione del mandato di arresto europeo, ma ha precisato che la traduzione orale resa da interprete in udienza è sufficiente salvo che l'indagato non formuli espressa e motivata richiesta della traduzione scritta.

  • Direttiva 2010/64/UE

    Principi recepiti dall'art. 143 c.p.p.; tutela del diritto di difesa mediante interpretazione e traduzione. La Corte ha ritenuto che i requisiti della Direttiva erano rispettati mediante l'interprete ucraino che ha tradotto oralmente atti e informazioni fondamentali.

  • art. 14, comma 1, L. n. 69/2005

    Norma procedurale richiamata per la fissazione dell'udienza di trattazione nella procedura di estradizione / consegna per mandato di arresto europeo; la Corte ha esaminato l'udienza ex art. 14 ed ha dato conto della presenza di interprete e difensori.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; applicata dalla Corte per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. 2, n. 4864 del 04/02/2016 (Cass.)

    Giurisprudenza richiamata sul carattere irrevocabile del consenso alla consegna: il consenso è un negozio unilaterale recettizio che, una volta prodotto i suoi effetti, non può essere revocato per produrre effetti diversi.

  • Sez. 6, n. 6560 del 14/02/2023 (Cass.)

    Precedente secondo cui l'indagato alloglotta ha diritto alla traduzione degli atti se ne fa espressa e motivata richiesta; richiamato per distinguere il caso in cui la traduzione scritta non era stata chiesta tempestivamente.

  • Sez. 6, n. 7975 del 22/01/2020 (Cass.)

    Principio di doppia punibilità nella procedura di estradizione/MAE: non è necessaria la corrispondenza formale della fattispecie ma la riconoscibilità del 'fatto' come reato in entrambi gli ordinamenti; applicato per ritenere soddisfatto il requisito nella fattispecie (associazione per delinquere e riciclaggio).

  • Ordinanza/giurisprudenza Sezioni Unite n. 15069/2024 (richiamata)

    Richiamata ma ritenuta non pertinente: quella pronuncia qualifica la mancata traduzione scritta degli atti come causa di nullità generale a regime intermedio; tuttavia nel caso esaminato la Corte ha ritenuto che la traduzione orale in udienza e la mancata richiesta preventiva della traduzione scritta rendessero inapplicabile quella rilevazione.

  • Sentenza Cass. n. 45292/2023 (richiamata)

    Citata dalla difesa come parametro di tutela del diritto di difesa in materia di traduzione degli atti; la Corte ha ritenuto che il caso di specie fosse diverso in quanto il consegnando aveva partecipato alle udienze con interprete e senza contestare la traduzione orale.

Massime di principio

  • Il consenso alla consegna espresso validamente in udienza, con presenza di interprete e difensore, è efficace e in linea di principio irreversibile: una successiva 'revoca' non entra in considerazione quando il consenso ha già prodotto i suoi effetti.
  • La presenza di un interprete che traduce oralmente in udienza può essere sufficiente a garantire il diritto alla traduzione delle informazioni essenziali; la richiesta di traduzione scritta deve essere espressa e motivata e, se non puntualmente sollevata, il rimedio in Cassazione può essere escluso.
  • Per il mandato di arresto europeo il requisito della doppia punibilità riguarda la corrispondenza del 'fatto' come reato in entrambi gli ordinamenti, non l'identità formale della fattispecie: differenze di titolo o elementi costitutivi non impediscono la consegna se il fatto è punibile anche nell'ordinamento richiesto.
  • Le censure generiche o tardive circa vizi procedurali (es. malfunzionamento del collegamento telematico, mancata traduzione) sono inammissibili: devono essere specificamente dedotte e documentate nell'iter processuale e, se possibile, sollevate immediatamente in udienza.
  • In procedura di esecuzione del MAE, la documentazione e i verbali dell'udienza (in particolare la verifica della presenza dell'interprete e le risposte del consegnando) costituiscono prova cruciale per valutare la validità del consenso e l'effettiva conoscenza degli addebiti.

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